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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35093.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Raul Carosi del foro di Roma, con studio in via Quintilio Varo 112, c.f.
, tel. 3470904193, , C.F._2 Email_1
MAIL , Email_2 ricorrente
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_2 dall'avv. Catia Livio (C.F. ), dirigente, e dall'avv. Sandro C.F._3 Nardellotto (C.F. ), funzionario, dell' C.F._4 [...]
, presso i cui uffici in Roma, Via XX Settembre n. 97 Controparte_3
(c.a.p. 00187), sono domiciliati resistente
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa (Decreto n. 403635/A del 02/07/2024) emessa dal per violazione Controparte_1 ex artt. 56, comma 1 (per € 2.000,00) e 58, comma 1 (per € 3.000,00), d.lgs. n. 231/2007 notificata il 19/07/2024. FATTO
Parte ricorrente premetteva che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza aveva avviato un controllo antiriciclaggio nei confronti del dott.
in qualità di soggetto obbligato ex art. 3, co. 4, lett. a) (dottori Parte_1
commercialisti ed esperti contabili), di cui al d.lgs. 231/2007.
1 2
Tale controllo era finalizzato al riscontro dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e 1'11.04.2022 (data dell'accesso). Il controllo aveva interessato i seguenti clienti del dott. : Pt_1
1) con sede legale in Roma, esercente la Controparte_4
costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
2) con sede legale in Roma, esercente la costruzione di Controparte_5
edifici residenziali e non residenziali.
In particolare, gli accertatori avevano contestato l'inosservanza da parte del ricorrente degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007: illecito previsto dall'art. 56 comma 1 (obbligo di adeguata verifica della clientela); art. 58 comma 1 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).
All'esito i militari avevano constatato due sanzioni amministrative, come riportato nel decreto impugnato notificato il 19/07/2024, per aver omesso di identificare il cliente di verificare l'identità dell'amministratore Controparte_4
unico e analogamente verso il cliente Controparte_6 Controparte_5
due profili di violazione.
[...]
La parte ricorrente contestava il provvedimento e le relative sanzioni con le seguenti censure. Sosteneva la carenza dei presupposti di applicabilità delle sanzioni
Per quanto riguarda la , società per la quale è stata comminata al Controparte_4
dott. la sanzione pecuniaria in merito agli “Obblighi di verifica della Pt_1
clientela” si trattava di operazioni che avrebbero dovuto avere luogo su incarico dei Condomini dei quali il dott. era amministratore p.t. alla data di firma Pt_1
del contratto e quindi nei quali il Dott. aveva la doppia veste di Pt_1
rappresentante legale del committente e, successivamente, di professionista incaricato per l'apposizione del visto di conformità fiscale. Le operazioni prese in esame dall'agente accertatore, ossia le prestazioni professionali relative a: -
Superbonus 110% relative al contratto d'appalto con il
[...]
avente ad oggetto interventi Controparte_7 Controparte_4
trainanti-superbonus 110%; contratto d'appalto con il Controparte_8
e avente ad oggetto interventi trainanti-
[...] Controparte_4
superbonus 110% non erano mai state poste in essere.
2 3
Il visto di conformità relativo al Superbonus 110% non era mai stato apposto né trasmesso e, quindi, il dott. aveva firmato i contratti (solamente) in qualità Pt_1
di legale rappresentante del committente (ossia amministratore del Condominio) ma, non essendo l'operazione mai stata realizzata, veniva a decadere l'obbligo di adeguata verifica che il dott. avrebbe avuto nella veste di dottore Pt_1
commercialista.
Per quanto riguarda invece la il dott. era stato contattato CP_5 Pt_1 per l'apposizione del visto di conformità necessario ai fini della concessione del beneficio del Superbonus 110% edilizio per diversi edifici, per un totale di n. 94 abitazioni private. La società produceva la documentazione inerente le pratiche, corredata delle asseverazioni del tecnico incaricato, il cui rilascio era previsto a chiusura dei lavori, sula base della quale a valle dell'operazione il Dott. Pt_1
era chiamato ad apporre il visto di conformità.
Il dott. si era attenuto alle linee guida dell'ODCEC nazionale che Pt_1 prevedono l'esonero dall'adeguata verifica della clientela e la mera conservazione del documento di identità, per ciò che attiene alle pratiche inerenti l'apposizione dei visti di conformità. Il professionista aveva svolto per conto della
[...]
l'attività di apposizione del visto di conformità fiscale dei Controparte_5
dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti per l'accesso al c.d. bonus 110% spettante anche per la esecuzione di interventi di efficientamento energetico su 94 unità immobiliari unifamiliari, con opzione per il c.d. “sconto in fattura”. Le regole tecniche CNDCEC erano state rispettate.
Il dott. precisava che non era il depositario delle scritture contabili della Pt_1
e non ne teneva la contabilità, avendo intrattenuto con la medesima CP_5
il rapporto per l'apposizione del Visto di conformità ed ivi esauriti. La documentazione avente ad oggetto l'apposizione dei 94 visti di conformità commissionati dalla era stata acquisita direttamente CP_5 dall'agente accertatore in sede di accesso, come risulta dal verbale di primo accesso della Gdf.
Il “cliente” nel caso di specie è il soggetto che chiede l'apposizione del visto (la società di costruzioni e non i singoli titolari dei diritti reali sugli CP_5
immobili oggetto del visto. Peraltro il dottor , oltre alla documentazione Pt_1 relativa alla e al documento d'identità dell'amministratore CP_5
3 4
aveva acquisito anche i documenti di identità dei medesimi Controparte_9
(n. 94 titolari per altrettante unità immobiliari), contenute nei fascicoli prelevati in sede di accesso dalla Gdf, come si evinceva dalle comunicazioni difensive inviate Contr all'agente accertatore in data 12/05/2022 e al in data 18/08/2022 e come confermato dall'elenco prodotto dalla GDF a pag. 12, 13 e 14 del verbale di contestazione. Peraltro, l'agente accertatore contesta, tra le altre, la mancanza della data di conferimento dell'incarico nonostante la lettera d'incarico fosse presente nella corrispondenza via mail dal medesimo acquisita.
Il professionista aveva acquisito i documenti di identità degli stessi, assolvendo, in questo modo, gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, per l'ipotesi di rilascio del c.d. “visto leggero” (la circostanza della acquisizione dei documenti di identità è confermata nel provvedimento impugnato alle pagine 2, 4, 5, 10).
Dunque il titolare effettivo, destinatario degli obblighi antiriciclaggio era esclusivamente la e non i titolari di diritti reali sugli immobili CP_5 oggetto dell'appalto, che era stata peraltro l'unico soggetto che CP_5
aveva avuto rapporti con il professionista, quindi le circostanze evocate dall'agente accertatore in merito alla identità ed ai rischi connessi ai 94 proprietari degli immobili oggetto dell'appalto, non erano da tenere in considerazione poiché ultronei agli obblighi del professionista, dovendo l'indagine vertere solamente sul rapporto con la del dottor . CP_5 Pt_1
I documenti d'identità, ancorché scaduti, era stati acquisiti e in ogni caso non si tratta di documenti contraffatti, né ne è stata contestata in alcun modo, per l'appunto, la veridicità. Il controllo del professionista per il visto di conformità
c.d. “leggero” da apporre era stato svolto, oltre che sull'identità del titolare, sulla base della documentazione consegnata, ma esso non ha a che vedere con gli aspetti connessi alla materiale esecuzione dei lavori edili.
Il dott. aveva acquisito la due diligence svolta dalla e Young (nota Pt_1 CP_11
impresa che fornisce consulenze per le aziende), la quale confermava la regolarità ai fini antiriciclaggio della Dunque, il dott. aveva desunto CP_5 Pt_1 la regolarità dell'operazione oggetto di visto e l'assenza di elementi di criticità nella valutazione dei rischi (anche in ipotesi maggiorata) in aggiunta a quanto disposto dal proprio ordine professionale, cosa confermata anche da una due
4 5
diligence di una nota società leader del settore. Pertanto, il dott. , risulta Pt_1
esente da ogni colpa essendo andato ben oltre il suo dovere professionale.
Intoppa non era a conoscenza i due contribuenti fossero deceduti (fatto che il dott.
in realtà viene a conoscere soltanto con la notifica del verbale di Pt_1
contestazione della Gdf. n realtà, come emerso dai successivi accertamenti, i due soggetti indicati risultavano deceduti prima della predisposizione per l'invio del visto di conformità, fatto del tutto ignoto e inconoscibile al dott. . Pt_1
Quanto alla incompatibilità della richiesta della società “con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente “, dovuta alla recentissima costituzione della all'assenza di dipendenti e all'emissione di fatture Controparte_5
per un importo elevato (euro 10.212.162,00), osservava come, sulla spinta del c.d. superbonus, erano al tempo sorte 30.000 nuove imprese edili, che avevano realizzato interventi in regime di agevolazione fiscale, avvalendosi assai spesso di subappaltatori, anche eventualmente in assenza di personale dipendente. Il fatto che un'impresa fosse neocostituita non era evidenziato tra gli indicatori di anomalia.
Non solo, ma nel bilancio depositato riferito all'esercizio 2021, è evidenziato come, a fronte dei ricavi conseguiti, avesse registrato € 7.458.862,00 di costi per servizi. Evidenziava assenza di colpa: il dott. aveva rispettato tutte le Pt_1
linee guida e le prescrizioni emanate dal proprio ordine professionale. Sulla violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Le operazioni prese in considerazione dall'agente accertatore e dal MEF relativamente all'apposizione dei visti di conformità fiscale per la non avevano avuto Controparte_4
luogo. Venivano meno quindi i presupposti oggettivi e soggettivi per l'adeguata verifica della clientela, non potendo il mero contatto con un potenziale cliente dare obbligo alla adeguata verifica della clientela, peraltro in assenza dell'espletamento di una consulenza.
Sulla violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette mancava il presupposto necessario del reato di riciclaggio.
Conclusioni: in via principale, annullare totalmente o parzialmente, quando non dichiarare nullo, il provvedimento impugnato con il presente ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Il giudice fissava udienza e si costituiva il resistente. CP_1
5 6
Il ricostruiva la fattispecie. I verbalizzanti avevano selezionato ai fini CP_1
del controllo, due clienti del professionista:
A) OMESSA IDENTIFICAZIONE:
• (il professionista aveva omesso Controparte_4
l'identificazione del cliente e la Controparte_4 verificdell'identità dell'amministratore unico come Controparte_6
previsto dagli artt. 17 e seguenti del d.lgs. 231/2007);
• entrambe esercenti attività di “costruzione di Controparte_5 edifici residenziali e non residenziali” (identificare il cliente
[...]
e di verificare l'identità dell'amministratore unico Controparte_5 attraverso il riscontro di un documento d'identità o Controparte_9
di altro documento equipollente, nonché accertare la veridicità dei dati identificativi di n. 18 titolari effettivi in relazione ai quali sussistevano dubbi, incertezze e incongruenze, dovuti:
a) per n. 16 posizioni, alla scadenza dei documenti d'identità in data antecedente l'apposizione del visto di conformità;
b) per n. 2 posizioni, alla circostanza per cui i documenti erano riferiti a titolari effettivi deceduti ( il 23.07.2017 e il Persona_1 Persona_2
20.12.2020) in data finanche precedente la costituzione del cliente
[...]
Controparte_5
B) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA, i militari avevano accertato la sussistenza, nel fascicolo relativo all'incarico conferito da di Controparte_5
due degli indici di anomalia.
Concludeva il con la richiesta di rigetto del ricorso;
condanna al CP_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
All'udienza del 20.1.2025 vi era un rinvio per precisare le conclusioni sulla scorta delle quali in data 4.2.2025 la causa era posta in decisione in trattazione scritta. A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
6 7
La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata per le motivazioni qui di seguito sintetizzate.
Giova premettere che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01).
Nel merito della sanzione si osserva quanto segue, per punti.
1) Attività mai in concreto realizzatasi. Omessa identificazione.
Parte ricorrente denuncia che l'esecuzione dell'incarico affidato dalla ditta CP_4
non era in concreto realizzato per indisponibilità della ditta. Controparte_4
In effetti la difesa del ricorda il testo dell'art. 18 dlvo 231\2007 il quale CP_1
risponde proprio al quesito posto dalla parte ricorrente. Esso recita: “2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale”. Quindi anche se l'opera non si realizza l'obbligo era antecedente alla fase di materiale compimento del bene.
2) Visto di conformità fiscale dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'accesso al c.d. “bonus
110%”.
Il ricorrente ha omesso l'identificazione del Cliente Controparte_4
e la verifica dell'identità dell'amministratore unico, , in Controparte_6
violazione degli artt. 17 e ss. del d. lgs. 231/2007(pag.17 pvc);
7 8
3) Obbligo di verifica nei confronti dei 94 proprietari degli immobili oggetto dell'appalto, cd. beneficiari fiscali.
I 94 beneficiari del credito fiscale sono i cd. “titolari effettivi”.
Giova riportare il testo dell'art.1 lett. pp) del dlgs231 secondo il quale: “pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo
è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita” ….
4) Violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.
4.1) In relazione all'incarico di il dott. ha Controparte_4 Pt_1 omesso l'identificazione del cliente e di verificare l'identità dell'amministratore unico , in spregio di quanto previsto dagli artt. 17 e seguenti del d. Controparte_6
lgs. 231/2007.
4.2) Circa l'incarico assegnato da parte ricorrente ha Controparte_5 omesso di identificare il suo cliente e verificare l'identità dell'A.U. CP_9
nonché la veridicità dei dati identificativi di n. 18 “titolari effettivi” (16
[...]
titolari effettivi con documenti di identità non più in corso di validità e 2 titolari effettivi deceduti);
Le attività accertative successive alla data di inizio controllo non hanno rilevanza ai fini della sanzione irrogata. I documenti attestanti l'avvenuta identificazione del cliente devono essere disponibili in sede di constatazione.
5) Violazione dell'obbligo di segnalazione.
Vi erano numerosi indici di sospetto. Il cliente aveva Controparte_5
indicato 16 titolari effettivi i cui documenti di identità erano scaduti;
n. 2 titolari effettivi risultavano deceduti. Tale primo indicatore si pone pertanto come conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza da parte di
[...]
delle disposizioni di cui all'art. 19 primo comma, lettera b). Parte_1
La richiesta della di apporre 94 visti di conformità per Controparte_5
consentire ai propri clienti di fruire delle detrazioni fiscali connesse al Superbonus di cui al D.L. 34/2020 era ex ante anomala in quanto la Controparte_5
era stata costituita il 12.03.2021 con capitale sociale di euro 11.200,00 versati dal socio unico non aveva dipendenti;
in un mese (dal Controparte_9
24.05.2021 al 23.06.2021) aveva emesso fatture nei confronti di n. 94 persone
8 9
fisiche, per un importo complessivo di euro 10.212.162,00, per lavori rientranti nel c.d. superbonus 110%.
Queste sono circostanze che avrebbero dovuto allarmare un professionista del settore.
L'obbligo di segnalazione non è finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010). La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non è subordinata, dunque, all'evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusioni in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
Una società senza dipendenti, con alto fatturato e di recente costituzione rende oggettivo l'obbligo di segnalazione. Il fatto che avesse richiesto solo il visto avrebbe dovuto allarmare (non tranquillizzare) il professionista ed indurlo alla segnalazione.
Il ricorrente sostiene che in quel periodo molte società erano sorte ed affidavano l'incarico in subappalto a terzi. Tale osservazione non smentisce ma rafforza l'obbligo di segnalazione la quale avrebbe avuto lo scopo di mettere le autorità in grado di controllare le potenziali criticità.
Risulta, dunque, privo di rilievo la mancata contestazione della provenienza illecita del denaro. Il fatto che l'attività del ricorrente non assuma rilievo penale non ha alcuna attinenza con il suo obbligo di segnalazione, così come il fatto che le suddette somme non costituiscono il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in entrambi i casi ciò non esclude a priori l'obbligo della segnalazione in capo al professionista che deve compiere una valutazione ex ante della sussistenza di anomalie tali da determinare la necessità di segnalazione.
9 10
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente ai sensi degli artt.1\11 del D.M.
55/2014 e liquidate in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda del ricorrente e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro
1.500,00 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35093.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Raul Carosi del foro di Roma, con studio in via Quintilio Varo 112, c.f.
, tel. 3470904193, , C.F._2 Email_1
MAIL , Email_2 ricorrente
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_2 dall'avv. Catia Livio (C.F. ), dirigente, e dall'avv. Sandro C.F._3 Nardellotto (C.F. ), funzionario, dell' C.F._4 [...]
, presso i cui uffici in Roma, Via XX Settembre n. 97 Controparte_3
(c.a.p. 00187), sono domiciliati resistente
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa (Decreto n. 403635/A del 02/07/2024) emessa dal per violazione Controparte_1 ex artt. 56, comma 1 (per € 2.000,00) e 58, comma 1 (per € 3.000,00), d.lgs. n. 231/2007 notificata il 19/07/2024. FATTO
Parte ricorrente premetteva che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza aveva avviato un controllo antiriciclaggio nei confronti del dott.
in qualità di soggetto obbligato ex art. 3, co. 4, lett. a) (dottori Parte_1
commercialisti ed esperti contabili), di cui al d.lgs. 231/2007.
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Tale controllo era finalizzato al riscontro dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e 1'11.04.2022 (data dell'accesso). Il controllo aveva interessato i seguenti clienti del dott. : Pt_1
1) con sede legale in Roma, esercente la Controparte_4
costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
2) con sede legale in Roma, esercente la costruzione di Controparte_5
edifici residenziali e non residenziali.
In particolare, gli accertatori avevano contestato l'inosservanza da parte del ricorrente degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007: illecito previsto dall'art. 56 comma 1 (obbligo di adeguata verifica della clientela); art. 58 comma 1 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).
All'esito i militari avevano constatato due sanzioni amministrative, come riportato nel decreto impugnato notificato il 19/07/2024, per aver omesso di identificare il cliente di verificare l'identità dell'amministratore Controparte_4
unico e analogamente verso il cliente Controparte_6 Controparte_5
due profili di violazione.
[...]
La parte ricorrente contestava il provvedimento e le relative sanzioni con le seguenti censure. Sosteneva la carenza dei presupposti di applicabilità delle sanzioni
Per quanto riguarda la , società per la quale è stata comminata al Controparte_4
dott. la sanzione pecuniaria in merito agli “Obblighi di verifica della Pt_1
clientela” si trattava di operazioni che avrebbero dovuto avere luogo su incarico dei Condomini dei quali il dott. era amministratore p.t. alla data di firma Pt_1
del contratto e quindi nei quali il Dott. aveva la doppia veste di Pt_1
rappresentante legale del committente e, successivamente, di professionista incaricato per l'apposizione del visto di conformità fiscale. Le operazioni prese in esame dall'agente accertatore, ossia le prestazioni professionali relative a: -
Superbonus 110% relative al contratto d'appalto con il
[...]
avente ad oggetto interventi Controparte_7 Controparte_4
trainanti-superbonus 110%; contratto d'appalto con il Controparte_8
e avente ad oggetto interventi trainanti-
[...] Controparte_4
superbonus 110% non erano mai state poste in essere.
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Il visto di conformità relativo al Superbonus 110% non era mai stato apposto né trasmesso e, quindi, il dott. aveva firmato i contratti (solamente) in qualità Pt_1
di legale rappresentante del committente (ossia amministratore del Condominio) ma, non essendo l'operazione mai stata realizzata, veniva a decadere l'obbligo di adeguata verifica che il dott. avrebbe avuto nella veste di dottore Pt_1
commercialista.
Per quanto riguarda invece la il dott. era stato contattato CP_5 Pt_1 per l'apposizione del visto di conformità necessario ai fini della concessione del beneficio del Superbonus 110% edilizio per diversi edifici, per un totale di n. 94 abitazioni private. La società produceva la documentazione inerente le pratiche, corredata delle asseverazioni del tecnico incaricato, il cui rilascio era previsto a chiusura dei lavori, sula base della quale a valle dell'operazione il Dott. Pt_1
era chiamato ad apporre il visto di conformità.
Il dott. si era attenuto alle linee guida dell'ODCEC nazionale che Pt_1 prevedono l'esonero dall'adeguata verifica della clientela e la mera conservazione del documento di identità, per ciò che attiene alle pratiche inerenti l'apposizione dei visti di conformità. Il professionista aveva svolto per conto della
[...]
l'attività di apposizione del visto di conformità fiscale dei Controparte_5
dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti per l'accesso al c.d. bonus 110% spettante anche per la esecuzione di interventi di efficientamento energetico su 94 unità immobiliari unifamiliari, con opzione per il c.d. “sconto in fattura”. Le regole tecniche CNDCEC erano state rispettate.
Il dott. precisava che non era il depositario delle scritture contabili della Pt_1
e non ne teneva la contabilità, avendo intrattenuto con la medesima CP_5
il rapporto per l'apposizione del Visto di conformità ed ivi esauriti. La documentazione avente ad oggetto l'apposizione dei 94 visti di conformità commissionati dalla era stata acquisita direttamente CP_5 dall'agente accertatore in sede di accesso, come risulta dal verbale di primo accesso della Gdf.
Il “cliente” nel caso di specie è il soggetto che chiede l'apposizione del visto (la società di costruzioni e non i singoli titolari dei diritti reali sugli CP_5
immobili oggetto del visto. Peraltro il dottor , oltre alla documentazione Pt_1 relativa alla e al documento d'identità dell'amministratore CP_5
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aveva acquisito anche i documenti di identità dei medesimi Controparte_9
(n. 94 titolari per altrettante unità immobiliari), contenute nei fascicoli prelevati in sede di accesso dalla Gdf, come si evinceva dalle comunicazioni difensive inviate Contr all'agente accertatore in data 12/05/2022 e al in data 18/08/2022 e come confermato dall'elenco prodotto dalla GDF a pag. 12, 13 e 14 del verbale di contestazione. Peraltro, l'agente accertatore contesta, tra le altre, la mancanza della data di conferimento dell'incarico nonostante la lettera d'incarico fosse presente nella corrispondenza via mail dal medesimo acquisita.
Il professionista aveva acquisito i documenti di identità degli stessi, assolvendo, in questo modo, gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, per l'ipotesi di rilascio del c.d. “visto leggero” (la circostanza della acquisizione dei documenti di identità è confermata nel provvedimento impugnato alle pagine 2, 4, 5, 10).
Dunque il titolare effettivo, destinatario degli obblighi antiriciclaggio era esclusivamente la e non i titolari di diritti reali sugli immobili CP_5 oggetto dell'appalto, che era stata peraltro l'unico soggetto che CP_5
aveva avuto rapporti con il professionista, quindi le circostanze evocate dall'agente accertatore in merito alla identità ed ai rischi connessi ai 94 proprietari degli immobili oggetto dell'appalto, non erano da tenere in considerazione poiché ultronei agli obblighi del professionista, dovendo l'indagine vertere solamente sul rapporto con la del dottor . CP_5 Pt_1
I documenti d'identità, ancorché scaduti, era stati acquisiti e in ogni caso non si tratta di documenti contraffatti, né ne è stata contestata in alcun modo, per l'appunto, la veridicità. Il controllo del professionista per il visto di conformità
c.d. “leggero” da apporre era stato svolto, oltre che sull'identità del titolare, sulla base della documentazione consegnata, ma esso non ha a che vedere con gli aspetti connessi alla materiale esecuzione dei lavori edili.
Il dott. aveva acquisito la due diligence svolta dalla e Young (nota Pt_1 CP_11
impresa che fornisce consulenze per le aziende), la quale confermava la regolarità ai fini antiriciclaggio della Dunque, il dott. aveva desunto CP_5 Pt_1 la regolarità dell'operazione oggetto di visto e l'assenza di elementi di criticità nella valutazione dei rischi (anche in ipotesi maggiorata) in aggiunta a quanto disposto dal proprio ordine professionale, cosa confermata anche da una due
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diligence di una nota società leader del settore. Pertanto, il dott. , risulta Pt_1
esente da ogni colpa essendo andato ben oltre il suo dovere professionale.
Intoppa non era a conoscenza i due contribuenti fossero deceduti (fatto che il dott.
in realtà viene a conoscere soltanto con la notifica del verbale di Pt_1
contestazione della Gdf. n realtà, come emerso dai successivi accertamenti, i due soggetti indicati risultavano deceduti prima della predisposizione per l'invio del visto di conformità, fatto del tutto ignoto e inconoscibile al dott. . Pt_1
Quanto alla incompatibilità della richiesta della società “con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente “, dovuta alla recentissima costituzione della all'assenza di dipendenti e all'emissione di fatture Controparte_5
per un importo elevato (euro 10.212.162,00), osservava come, sulla spinta del c.d. superbonus, erano al tempo sorte 30.000 nuove imprese edili, che avevano realizzato interventi in regime di agevolazione fiscale, avvalendosi assai spesso di subappaltatori, anche eventualmente in assenza di personale dipendente. Il fatto che un'impresa fosse neocostituita non era evidenziato tra gli indicatori di anomalia.
Non solo, ma nel bilancio depositato riferito all'esercizio 2021, è evidenziato come, a fronte dei ricavi conseguiti, avesse registrato € 7.458.862,00 di costi per servizi. Evidenziava assenza di colpa: il dott. aveva rispettato tutte le Pt_1
linee guida e le prescrizioni emanate dal proprio ordine professionale. Sulla violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Le operazioni prese in considerazione dall'agente accertatore e dal MEF relativamente all'apposizione dei visti di conformità fiscale per la non avevano avuto Controparte_4
luogo. Venivano meno quindi i presupposti oggettivi e soggettivi per l'adeguata verifica della clientela, non potendo il mero contatto con un potenziale cliente dare obbligo alla adeguata verifica della clientela, peraltro in assenza dell'espletamento di una consulenza.
Sulla violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette mancava il presupposto necessario del reato di riciclaggio.
Conclusioni: in via principale, annullare totalmente o parzialmente, quando non dichiarare nullo, il provvedimento impugnato con il presente ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Il giudice fissava udienza e si costituiva il resistente. CP_1
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Il ricostruiva la fattispecie. I verbalizzanti avevano selezionato ai fini CP_1
del controllo, due clienti del professionista:
A) OMESSA IDENTIFICAZIONE:
• (il professionista aveva omesso Controparte_4
l'identificazione del cliente e la Controparte_4 verificdell'identità dell'amministratore unico come Controparte_6
previsto dagli artt. 17 e seguenti del d.lgs. 231/2007);
• entrambe esercenti attività di “costruzione di Controparte_5 edifici residenziali e non residenziali” (identificare il cliente
[...]
e di verificare l'identità dell'amministratore unico Controparte_5 attraverso il riscontro di un documento d'identità o Controparte_9
di altro documento equipollente, nonché accertare la veridicità dei dati identificativi di n. 18 titolari effettivi in relazione ai quali sussistevano dubbi, incertezze e incongruenze, dovuti:
a) per n. 16 posizioni, alla scadenza dei documenti d'identità in data antecedente l'apposizione del visto di conformità;
b) per n. 2 posizioni, alla circostanza per cui i documenti erano riferiti a titolari effettivi deceduti ( il 23.07.2017 e il Persona_1 Persona_2
20.12.2020) in data finanche precedente la costituzione del cliente
[...]
Controparte_5
B) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA, i militari avevano accertato la sussistenza, nel fascicolo relativo all'incarico conferito da di Controparte_5
due degli indici di anomalia.
Concludeva il con la richiesta di rigetto del ricorso;
condanna al CP_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
All'udienza del 20.1.2025 vi era un rinvio per precisare le conclusioni sulla scorta delle quali in data 4.2.2025 la causa era posta in decisione in trattazione scritta. A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
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La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata per le motivazioni qui di seguito sintetizzate.
Giova premettere che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01).
Nel merito della sanzione si osserva quanto segue, per punti.
1) Attività mai in concreto realizzatasi. Omessa identificazione.
Parte ricorrente denuncia che l'esecuzione dell'incarico affidato dalla ditta CP_4
non era in concreto realizzato per indisponibilità della ditta. Controparte_4
In effetti la difesa del ricorda il testo dell'art. 18 dlvo 231\2007 il quale CP_1
risponde proprio al quesito posto dalla parte ricorrente. Esso recita: “2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale”. Quindi anche se l'opera non si realizza l'obbligo era antecedente alla fase di materiale compimento del bene.
2) Visto di conformità fiscale dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'accesso al c.d. “bonus
110%”.
Il ricorrente ha omesso l'identificazione del Cliente Controparte_4
e la verifica dell'identità dell'amministratore unico, , in Controparte_6
violazione degli artt. 17 e ss. del d. lgs. 231/2007(pag.17 pvc);
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3) Obbligo di verifica nei confronti dei 94 proprietari degli immobili oggetto dell'appalto, cd. beneficiari fiscali.
I 94 beneficiari del credito fiscale sono i cd. “titolari effettivi”.
Giova riportare il testo dell'art.1 lett. pp) del dlgs231 secondo il quale: “pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo
è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita” ….
4) Violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.
4.1) In relazione all'incarico di il dott. ha Controparte_4 Pt_1 omesso l'identificazione del cliente e di verificare l'identità dell'amministratore unico , in spregio di quanto previsto dagli artt. 17 e seguenti del d. Controparte_6
lgs. 231/2007.
4.2) Circa l'incarico assegnato da parte ricorrente ha Controparte_5 omesso di identificare il suo cliente e verificare l'identità dell'A.U. CP_9
nonché la veridicità dei dati identificativi di n. 18 “titolari effettivi” (16
[...]
titolari effettivi con documenti di identità non più in corso di validità e 2 titolari effettivi deceduti);
Le attività accertative successive alla data di inizio controllo non hanno rilevanza ai fini della sanzione irrogata. I documenti attestanti l'avvenuta identificazione del cliente devono essere disponibili in sede di constatazione.
5) Violazione dell'obbligo di segnalazione.
Vi erano numerosi indici di sospetto. Il cliente aveva Controparte_5
indicato 16 titolari effettivi i cui documenti di identità erano scaduti;
n. 2 titolari effettivi risultavano deceduti. Tale primo indicatore si pone pertanto come conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza da parte di
[...]
delle disposizioni di cui all'art. 19 primo comma, lettera b). Parte_1
La richiesta della di apporre 94 visti di conformità per Controparte_5
consentire ai propri clienti di fruire delle detrazioni fiscali connesse al Superbonus di cui al D.L. 34/2020 era ex ante anomala in quanto la Controparte_5
era stata costituita il 12.03.2021 con capitale sociale di euro 11.200,00 versati dal socio unico non aveva dipendenti;
in un mese (dal Controparte_9
24.05.2021 al 23.06.2021) aveva emesso fatture nei confronti di n. 94 persone
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fisiche, per un importo complessivo di euro 10.212.162,00, per lavori rientranti nel c.d. superbonus 110%.
Queste sono circostanze che avrebbero dovuto allarmare un professionista del settore.
L'obbligo di segnalazione non è finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010). La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non è subordinata, dunque, all'evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusioni in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
Una società senza dipendenti, con alto fatturato e di recente costituzione rende oggettivo l'obbligo di segnalazione. Il fatto che avesse richiesto solo il visto avrebbe dovuto allarmare (non tranquillizzare) il professionista ed indurlo alla segnalazione.
Il ricorrente sostiene che in quel periodo molte società erano sorte ed affidavano l'incarico in subappalto a terzi. Tale osservazione non smentisce ma rafforza l'obbligo di segnalazione la quale avrebbe avuto lo scopo di mettere le autorità in grado di controllare le potenziali criticità.
Risulta, dunque, privo di rilievo la mancata contestazione della provenienza illecita del denaro. Il fatto che l'attività del ricorrente non assuma rilievo penale non ha alcuna attinenza con il suo obbligo di segnalazione, così come il fatto che le suddette somme non costituiscono il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in entrambi i casi ciò non esclude a priori l'obbligo della segnalazione in capo al professionista che deve compiere una valutazione ex ante della sussistenza di anomalie tali da determinare la necessità di segnalazione.
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Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente ai sensi degli artt.1\11 del D.M.
55/2014 e liquidate in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda del ricorrente e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro
1.500,00 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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