TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 06.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5029 del ruolo generale per l'anno 2018, promossa da
1. nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Dante Alighieri n. 42/A, presso lo Studio dell'Avv. Sandro
PISEDDU, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio, nonché
[...]
per conto della Controparte_2
corrente in Cagliari, v.le Regina Margherita n. 1, elettivamente
[...]
pagina 1 domiciliati in Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura
dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina OLLA e dall'Avv. Laura
FURCAS in forza di procura generale rogito Notaio el 03.07.2014; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
– dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito
opposto e per l'effetto revocarlo;
– con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
− rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
− rigettare l'avverso ricorso;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui parte della domanda sia fondata, condannare l'opponente al pagamento in favore dell' e della CP_2
della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre CP_3
accessori di legge, dalla scadenza fino al saldo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di causa”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Parte_1
Tribunale, nei confronti dell' _1
e della al fine di opporsi all'avviso di
[...] Controparte_4
addebito 325 2018 000 3554730 000, notificato il 13.11.2018, portante una richiesta di pagamento per euro 12.600,16 a titolo di contributi IVS Gestione
Commercianti.
In specie, ella ha rappresentato:
− di essere amministratore unico della corrente in Controparte_5
Cagliari, nella via E. D'Arborea n. 26, società operante nel settore dell'ortopedia,
con la denominazione di avere sempre ed esclusivamente provveduto CP_6
all'esercizio dei compiti attinenti alla rappresentanza legale della società, nonché
alle verifiche contabili delle rendicontazioni e di avere richiesto la propria iscrizione nella "Gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26°, l. 08.08.1995 n.
335, mentre la aveva provveduto al versamento dei contributi Controparte_5
previdenziali dovuti sui compensi corrisposti all'odierna ricorrente;
− di non avere mai svolto, pur essendo anche socia unica della alcuna attività di carattere direttivo, organizzativo ed Controparte_5
esecutivo, affidate piuttosto ai diversi dipendenti regolarmente assunti e in possesso delle qualifiche di tecnico ortopedico, dottore in scienze motorie,
ingegnere biomedico, tecnico baropodometrico e impiegato amministrativo;
− che, in particolare, , dipendente della società sin dal Persona_2
giugno del 1998, svolge le mansioni di direttore operativo e di coordinatore del personale e, in particolare, si occupa di selezione, assunzione del personale,
predisposizione e comunicazione visite mediche, coordinamento e direttive verso i
pagina 3 dipendenti, redazione in collaborazione con il tecnico del DVR, redazione offerte e listini al pubblico, predisposizione dell'attuazione legge privacy e GDPR,
rapporti con il commercialista, con il consulente del lavoro, con gli studi legali,
con gli istituti di credito per le pratiche di finanziamento/mutui, rapporti con i fornitori anche per i pagamenti;
inoltre questi è, a partire dal 2014, è inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
− che, ancora, è il direttore tecnico ortopedico, Persona_3 [...]
intrattiene i rapporti con i clienti e collabora con Parte_2 Controparte_7
dipendente della sin dal dicembre del 1997, nella Controparte_5
predisposizione dei contratti per la realizzazione dei plantari ortopedici;
la inoltre, tiene la contabilità della società, predispone e avvia le CP_7
pratiche di finanziamento per DB Easy della e intrattiene i Parte_3
rapporti con il funzionario del predetto istituto;
− di non avere partecipato all'attività operativa all'interno dell' impresa,
tanto meno con i caratteri di abitualità e prevalenza richiesti alla disposizione normativa ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività
commerciale, anche considerato che l'attività di carattere direttivo, organizzativo ed esecutivo non poteva neppure astrattamente essere da lei espletata in quanto priva di qualunque competenza in materia e di titolo di tecnico in ortopedia.
2. L' in proprio, nonché in nome e per conto della si è CP_2 CP_3
costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
L'Istituto ha esposto:
− che la ricorrente era stata iscritta nel 2014 alla gestione commercianti a seguito della delibera della C.C.I.A.A. riguardante la variazione della carica
pagina 4 societaria da lei rivestita all'interno della e la ricorrente era Controparte_5
socia maggioritaria, al 95 %, della società, mentre il socio di minoranza era
, coniuge della ricorrente, nonché attuale dipendente della Persona_2
società a tempo pieno e, prima ancora, amministratore unico della CP_5
(come da visura camerale ed estratto contributivo agli atti di
[...] Per_2
causa);
− che, per la , l'obbligo assicurativo era sorto nel momento in Parte_1
cui e diventata socio unica e amministratore unico della e Controparte_8
l'imposizione contributiva decorre dal 29.10.2014, data di nomina quale socio unico;
al contempo, il contributo della ricorrente all'attività sociale deve ritenersi stabile e continuativo, non risultando che costei svolgesse altre attività a tempo pieno (cfr. estratto casellario attivi, acquisito agli atti), né la ricorrente aveva mai contestato in via amministrativa l'iscrizione alla gestione commercianti;
che una delle attribuzioni peculiari dei soci riguarda le modificazioni dell'atto costitutivo variazioni dell'oggetto sociale e, come si evince dal prospetto partita iva della riguardante le attività esercitate dalla s.r.l., vi erano state CP_5
diverse modifiche e variazioni finalizzate al potenziamento e promozione dell'attività dell'azienda, come si evince anche da alcune dichiarazioni fiscali antecedenti il 2014, che attestano che, quale socia con quota maggioritaria del
95%, la ricorrente aveva rivestito un ruolo rilevante all'interno della società, ancor prima del 2014, anno di iscrizione della alla gestione commercianti: Parte_1
ad esempio, sul quadro RR 1997 è riportata la ripartizione quote, la carica di socio amministratore unico compare anche sulla visura, mentre i redditi sono indicati sul quadro RF, ad esempio anno 2007 cod. ateco 461897 agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari reddito 751.654 euro - volume d'affari 2.370.833
pagina 5 euro;
anno 2012 cod. ateco 479910 commercio al dettaglio di prodotti vari reddito d'impresa euro 278.426 - volume d'affari euro 2.028.232; anno 2014 cod. ateco
477400 commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici reddito d'impresa euro 124.281 - volume d'affari euro 735.945.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta da è fondata e Parte_1
deve essere accolta.
La parte ricorrente, sul presupposto dell'insussistenza dello svolgimento di un'attività di impresa in favore della ha lamentato di essere Controparte_5
stata, in maniera immotivata, iscritta coattivamente alla Gestione Commercianti e di aver ricevuto, in conseguenza di ciò, l'avviso di addebito opposto.
In punto di onere della prova nella fattispecie di cui trattasi, deve rammentarsi che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'Ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23.12.1996, n. 662, art. 1, comma 203°, che così sostituisce la l. 03.06.1975, n. 160, art. 29, comma 1°:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
pagina 6 dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i
CP_ familiari coadiutori preposti al punto di vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella vicenda scrutinata, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio,
non può ritenersi raggiunta la prova che la odierna opponente svolgesse, sul piano operativo, l'attività di impresa, essendo emersi, in tal senso, pochi elementi,
comunque insufficienti a soddisfare l'onere della prova richiesto (cfr. verbale del
27.05.2021: la teste ha dichiarato soltanto che la Parte_2 [...]
, come il di lei coniuge, , si occupavano di dare loro le ferie;
il Pt_1 Per_2
pagina 7 teste ha dichiarato di essere solito inoltrare gli ordini di Persona_3
materiali indifferentemente al o alla ). Per_2 Parte_1
Né ulteriori elementi utili possono desumersi dai documenti agli atti di causa, che,
al più, possono essere suggestivi, ma inidonei a provare esaustivamente i presupposti per l'iscrizione della opponente odierna.
Il complessivo quadro probatorio, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in questa sede, per quanto provenienti da persone tuttora legate da un vincolo di subordinazione con la risulta insufficiente. Controparte_5
In ultima analisi, l'opposizione all'avviso di addebito deve ritenersi fondata, non essendo emersa la prova positiva dei presupposti per la propria iscrizione alla
Gestione Commercianti e, per conseguenza, del requisito fondamentale della pretesa impositiva.
Per tali ragioni, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione, che deve essere integralmente annullato.
In forza del criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., quindi, l'
[...]
, in persona del Presidente pro _1
tempore, deve essere condannato a rifondere delle Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della attività difensiva effettivamente svolta, devono essere fissate ai minimi tariffari del valore di riferimento per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria, per cui devono essere utilizzati i valori medi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art.
pagina 8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
2. annulla l'avviso di addebito 325 2018 000 3554730 000, notificato il
13.11.2018;
3. condanna l' _1
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.500,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Sandro
PISEDDU, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 06.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.