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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
in persona del socio accomandatario dr. Parte_1 Parte_2
,
[...]
con il proc. dom. avv. Giovanni Calisi
- attore in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, Controparte_1
con il proc. dom. avv. Emiliano Cerisoli
- convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo -
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“A) Preliminarmente ex art. 649 cpc, sospendere, in tutto ovvero in parte, la esecuzione provvisoria del decreto opposto, in presenza dei requisiti del fumus e del periculum come in parte motiva.
B) Nel merito e per le ragioni di cui in parte motiva, respingere la domanda del
Rag. per essere non dovute le somme richieste e/o prescritte e CP_1
comunque per essere la domanda stessa infondata in fatto ed in diritto e non
1 provata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1903/22 (Rg. 5353/2022)
emesso in assenza dei requisiti di legge.
C) In ogni caso con vittoria delle spese e competenza di lite ex dm 55/14.”.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più
opportuna declaratoria
In via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta dallo
[...]
corrente in Genova Via Roccatagliata Ceccardi n. 4/9A - P.IVA: Parte_1
in persona del socio accomandatario Notaio e P.IVA_1 Parte_2
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1903/2022 del 12 luglio 2022 (R.G.n. 5353/2022 – Rep. n.
1427/2022) reso dal Dott. del Tribunale di Genova già notificato in uno Per_1
con l'atto di precetto in data 4 ottobre 2022;
in via di gradato subordine: previa declaratoria della non invocabilità della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., dichiarare dovuti dallo
[...]
in persona del socio accomandatario Notaio gli Parte_1 Parte_2
onorari di cui complessivamente alle note pro forma prodotte quale Allegato G ad eccezione degli onorari di cui al preavviso del 7 gennaio 2009 e così
complessivamente per € 21.150,00;
in via istruttoria … [omissis] … ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.1903/2022 datato 12.7.2022 il Tribunale di Genova
ingiungeva a di pagare a l'importo Parte_1 Controparte_1
di € 23.930,00 oltre accessori e spese, quale somma in tesi spettante al ragioniere commercialista, per attività svolta in favore della CP_1
menzionata società tra il 2009 e il 2018, secondo quanto risultava da un prospetto
2 che, in tesi di parte ricorrente, recava a margine un corrispondente riconoscimento di debito - datato 5.3.2019 - con richiesta di dilazione di pagamento.
(d'ora in avanti, per comodità espositiva, solo Parte_1 [...]
proponeva opposizione al menzionato decreto ingiuntivo, esponendo Pt_1
- che la pretesa di controparte era fondata su un documento che non recava riconoscimento di debito, quanto meno nei termini sostenuti di controparte;
- che il documento in questione era stato predisposto dal e recava a CP_1
margine una pattuizione - effettivamente sottoscritta dal - che Pt_1
riguardava, per il solo anno 2019, la ditta individuale Notaio Parte_2
e lo
[...] Controparte_2
soggetti distinti ed estranei allo Parte_1
- che le ulteriori scritte che precedevano detta pattuizione, oltre a non essere riferibili alla società opponente, non concretavano in ogni caso prova del credito né riconoscimento dello stesso;
- che, comunque, era maturata la prescrizione ex art.2956c.c. in relazione a quanto oggetto di pretesa.
Su detti presupposti, pertanto, la società opponente concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo.
si costituiva in giudizio esponendo Controparte_1
- che la lettura integrale della nota a margine del sopra menzionato documento evidenziava la sussistenza di un integrale riconoscimento di debito da parte della società opponente;
- che controparte, avendo negato la sussistenza del credito azionato, non poteva avvalersi del meccanismo della prescrizione presuntiva.
Concludeva pertanto il domandando il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 * * * * *
Considerato che
- parte opposta fonda la prova del proprio credito sul documento prodotto quale allegato A;
- si tratta di un documento dattiloscritto su 2 fogli, che reca una serie di importi indicati come “costi” o “avvisi di fattura da incassare”, partitamente elencati con riferimento a soggetti diversi (e precisamente 1. 2. Parte_1
;
3. Notaio;
4. Controparte_3 Parte_2 [...]
5. ; 6. 7. CP_4 Controparte_5 CP_6
8. 9. altre società semplici); CP_7 Controparte_8
- sul primo dei fogli, nel margine, è presente la seguente dicitura, apposta a mano:
x arretrato
si spera non appena dismette
beni.
x anno 2019
200 mese da ass.ne
e 300 CP_2
da Not. Solimena
per le società
dimissioni e
dismissioni e
cessioni
9/3/2019
- in calce a detta scritta sono presenti le firme del e di CP_1 Parte_2
[...]
- in relazione al documento in questione si osserva:
▪ il secondo foglio, privo di alcuna forma di congiunzione al primo e non recante alcuna sottoscrizione, risulta non attribuibile in alcun modo all'odierna opponente, e peraltro reca nella parte dattiloscritta indicazioni riferibili a
4 soggetti terzi;
non può pertanto in alcun modo venire in rilievo ai fini della decisione;
▪ il primo foglio reca, nella parte dattiloscritta, indicazioni relative sia alla società odierna opponente, sia a terzi soggetti, tra cui la persona di Parte_2
quale notaio, e lo;
[...] Controparte_3
▪ la prima frase, sopra riportata, pur se letta in congiunzione con la parte dattiloscritta a) in senso generale, non costituisce espressione univoca di riconoscimento di debito;
b) nello specifico, e comunque, non contiene elementi che consentano di riferirla con sufficiente certezza e precisione ad alcuno dei differenti soggetti indicati nella parte dattiloscritta;
in particolare,
non risulta in modo apprezzabile e oggettivo riferibile alla sas odierna opponente;
▪ la seconda frase riguarda in tutta evidenza prestazioni/crediti relativi ad anno
(il 2019) diverso da quelli indicati nella parte dattiloscritta (priva di alcun riferimento al 2019) e non oggetto della pretesa monitoria;
peraltro, concreta impegno e riconoscimento relativo al Notaio e alla associazione con il
Con more;
quindi soggetti diversi dalla sas odierna opponente;
anche l'ultima parte della frase, dove si menzionano “le società”, non risulta riferibile, anche graficamente, ad anni diversi dal 2019, e comunque è priva di elementi che consentano di riferirla, in termini di riconoscimento di debito, alla sas odierna opponente;
- nei termini che precedono, e per quanto sopra esposto, deve escludersi la possibilità di affermare che il documento in esame costituisca riconoscimento di debito della in favore di Parte_1 Controparte_1
5 - nessun altro elemento istruttorio consente di affermare che, a fronte delle prestazioni rese dal residui un'obbligazione di pagamento da CP_1
parte della società opponente;
- va in particolare evidenziato che, alla luce delle difese svolte dalla predetta società, non può affermarsi che l'opponente abbia negato l'esistenza di un diritto di credito del per le prestazioni da questi rese, ma solo, e al CP_1
contrario, il già intervenuto adempimento delle correlate obbligazioni da parte della società1;
- risulta pertanto del tutto conforme alle difese spiegate l'eccezione di intervenuto decorso del termine prescrizionale previsto dall'art.2956c.c.;
- ricordato, infatti, che in forza della norma in questione si prescrive in tre anni il diritto di credito “dei professionisti per il compenso dell'opera prestata”, va rilevato che nel caso in esame sono oggetto di domanda monitoria, azionata con ricorso del giugno 2022, pretese creditorie correlate a prestazioni professionali che si assumono essere state poste in essere tra il 2008 e il 2018
(per quanto riguarda l'elencazione contenuta nel più volte citato documento
5.3.2019); considerato che il primo atto interruttivo al riguardo sarebbe l'istanza di negoziazione assistita del 12.5.2022 (cfr. quanto emerge dal doc.1
di parte opponente), il termine di prescrizione era, ed è, certamente decorso in relazione a tutte le predette prestazioni;
- per quanto riguarda, invece, le prestazioni professionali che in sede di ricorso monitorio il assume aver reso negli anni successivi al 2018, è CP_1
sufficiente evidenziare il difetto assoluto di prova del perdurante credito al riguardo;
- risulta pertanto assolutamente fondata l'opposizione;
- la ripartizione delle spese di lite della fase di opposizione è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
vanno, per lo stesso motivo, posti in via definitiva a carico di parte opposta le spese di ctu,
come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Genova n.1903/2022 datato 12.7.2022;
- pone in via definitiva a carico di le spese di ctu, come Controparte_1
liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € Parte_1
26.000,00 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( Pt_3
n.147/2022) - si liquidano nei valori medi in € 7.616,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice
7 dott. Pasquale Grasso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In atto di citazione la società opponente contestava la sufficienza, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, degli avvisi di fattura prodotti da controparte e del documento 5.3.2019, che affermava non costituire riconoscimento di debito, in tal modo ulteriormente negando il ricorrere dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo. Tutta l'impostazione difensiva, tuttavia, partiva dall'esplicito riconoscimento dell'intercorso rapporto professionale tra le parti, pur definito insoddisfacente (“collaborazione che nel corso degli anni si è resa sempre più insoddisfacente sia per la qualità delle prestazioni fornite sia per le pretese economiche non correlate alla reale attività svolta”). Anche nel paragrafo 2 dell'atto introduttivo, effettivamente intitolato “inesistenza del credito relativo ai preavvisi di fattura”, la parte a ben vedere evidenzia l'inconsistenza dell'allegazione di controparte di non aver emesso alcuna fattura tra il 2009 e il 2019, così argomentando, neppure troppo tra le righe, l'intervenuto pagamento del dovuto nel corso degli anni. Detta impostazione risulta confermata ed esplicitata (tempestivamente, in termini processuali) nella memoria ex art.183co.6n.1cpc, ove parte opponente dichiarava di “aver pagato il rag. nel corso degli anni”. CP_1
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