Sentenza 24 novembre 2022
Massime • 1
In tema di interruzione di pubblico servizio, può essere scriminato il comportamento del lavoratore inosservante di un ordine di servizio aziendale manifestamente illecito, in quanto esercizio di una facoltà legittima riconducibile all'area di operatività dell'art. 51 cod. pen., mentre la non conformità alle leggi civili ed alle disposizioni contrattuali del provvedimento datoriale regolatore del servizio non autorizza di per sé il dipendente a disattenderlo, ma solo ad attivare eventuali rimedi inibitori o risarcitori nelle competenti sedi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2022, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
Testo completo
0 7563-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo - Sent. n. sez. 1768/2022 -Presidente UP 24/11/2022- IC Gallucci relatore R.G.N. 25053/2022 Martino Rosati Paola Di Nicola Travaglini TR Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) CO OS, nato a [...] il [...] 2) CA AT, nato a [...] il [...] 3) RA SE, nato a [...] il [...] 4) La VA IC, nato a [...] il [...] 5) CO OS, nato a [...] il [...] 6) Di TE CO AO, nato a [...] il [...] 7) OV SA, nato a [...] il [...] 8) Lo RE NT, nato a [...] il [...] 9) LL NT, nato a [...] il [...] 10) OV MI, nato a [...] il [...] 11) Di OS CO, nato a [...] il [...] 12) Di OV DA, nato a [...] il [...] 13) La RT ER, nato a [...] il [...] 14) Lo AC TR, nato a [...] il [...] 15) RI LO, nato a [...] il [...] 16) RR FO, nato a [...] il [...] 17) ZO EL, nato a [...] il [...] 18) LO FA, nato a [...] il [...] 19) CI SE, nato a [...] il [...] 20) IZ FI, nato a [...] il [...] 21) NC RO, nato a [...] il [...] 22) AV TR, nato a [...] il [...] 23) ON RO, nato a [...] il [...] 24) AR DI, nato a [...] il [...] 25) BR AR, nato a [...] il [...] 26) AO NN, nata a [...] il [...] 27) TT NA, nato a [...] il [...] 28) LA DE, nato a [...] il [...] 29) AR IC, nato a [...] il [...] 30) IA AT, nato a [...] il [...] 31) Lo UC CA, nato a [...] il [...] 32) De ON ER, nato a [...] il [...] 33) AF ET, nato a [...] il [...] 34) SO NI, nato a [...] il [...] 35) IO EL, nato a [...] il [...] 36) ST NN, nato a [...] il [...] 37) MI FI, nato a [...] il [...] 38) FI AT, nato a [...] il [...] 39) IN EA, nato a [...] il [...] 40) FA RO, nato a [...] il [...] 41) SI BA, nata a [...] il [...] 42) FI AN, nato a [...] il [...] 43) MO LA, nata a [...] il [...] 44) LI AT, nato a [...] il [...] 45) LI AN, nato a [...] il [...] 46) IN LO, nato a [...] il [...] 47) NC AT, nato a [...] il [...] 48) Di FI CO AO, nato a [...] il [...] 49) AR GO, nato a [...] il [...] 50) MI ZO, nato a [...] il [...] 2 51) FIne SE, nato a [...] il [...] 52) AN OS, nato a [...] il [...] 53) AP IC, nato a [...] il [...] 54) NZ AN, nato a [...] il [...] 55) RA AT, nato a [...] il [...] 56) MI EA, nato a [...] il [...] 57) SS ZI, nato a [...] il [...] 58) D'MI RO, nato a [...] il [...] 59) CA NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della RT di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo: - annullamento con rinvio della sentenza impugnata per TT NA e rigetto nel resto;
- rigetto del ricorso per SA OV;
- annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili per i restanti ricorrenti;
uditi i difensori: avvocato TE SAro, per Di TE CO AO, OV SA, LL NT, Di OS CO, RR FO, IZ FI, NC RO, AV TR, LA DE, MI FI, IN EA, FA RO, SI BA, MO LA, NC AT, Di FI CO AO, AR GO, MI EA, SS ZI e D'MI RO, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, chiedendo in subordine di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati;
—avvocato SE Geraci, per ON RO, Lo UC CA, IO EL e ST NN, che ha insisti nell'accoglimento dei ricorsi, associandosi al Procuratore generale;
- avvocato Rocco Chinnici, per CO OS, CA AT, RA SE, La VA IC, CO OS, Lo RE NT, OV MI, Di OV DA, La RT ER, RI LO, ZO EL, LO FA, CI SE, AR DI, BR AR, 3 AO NN, IA AT, De ON ER, AF ET, SO NI, FI AT, FI AN, LI AN, IN LO, MI ZO, FIne SE, AN OS, AP IC, NZ AN e RA AT, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, chiedendo in subordine di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la RT di appello di Palermo ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di quella città, perché, nella loro qualità di dipendenti della "Risorse ambiente Palermo" s.p.a. (comunemente denominata "RAP"), società esercente tale servizio, variamente eludevano o, nella maggior parte dei casi, violavano gli ordini di servizio della dirigenza aziendale relativi alle giornate del 1° e 6 gennaio del 2014, in tal modo determinandone il turbamento del regolare svolgimento.
2. La vicenda, nei suoi contenuti essenziali, è descritta in sentenza nei termini che seguono. In ragione dei disservizi verificatisi in occasione delle festività di fine anno del 2012, ed ancora nei giorni dell'8 dicembre, di NA e di S. TE del 2013, a sèguito dei quali si erano formati cumuli di rifiuti per le strade della città, il presidente della "RAP", Sergio AR, con una nota del 30 dicembre inviata ai dirigenti NT RO e Larissa CA, direttori, rispettivamente, dei dipartimenti della raccolta ordinaria e di quella differenziata, aveva disposto che, per il 1° ed il 6 gennaio seguenti, dovesse essere assicurato almeno il 50% del servizio ordinario, «al fine di rispettare il contratto di servizio» con il Comune. In esecuzione di tale disposizione, i due dirigenti, con note del 30 e 31 dicembre, avevano predisposto i relativi ordini di servizio, contenenti gli elenchi nominativi del personale precettato, che erano stati resi pubblici mediante affissione in bacheca, il 31 dicembre, nei pressi degli uffici dei vari capi-area. Tali ordini erano stati, però, disattesi da numerosi operai;
alcuni, invece, si erano scambiati i turni senza informarne l'azienda; altri ancora avevano chiesto giorni di ferie, mediante la prassi della informale comunicazione telefonica al loro superiore responsabile. La conseguenza era stata il perpetuarsi del disservizio e dei correlati disagi per i cittadini. 4 3. Con un unico atto del loro comune difensore, avv. Chinnici, ricorrono gli imputati CO, CA, RA, La VA, CO, Lo RE, OV MI, Di OV, La RT, Lo AC, RI, ZO, LO, CI, AR, BR, AO, IA, De ON, AF, SO, FI AT, FI AN, LI, IN, MI, FIne, AN, AP, NZ e RA. Sono due i motivi di ricorso.
3.1. Con il primo si contesta, sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, la configurabilità del reato, poiché i provvedimento del presidente della "R.A.P." sarebbe stato illegittimo. Il contratto di servizio che legava la società al Comune, come modificato nel 2010, prevedeva che, nei giorni festivi, dovessero essere garantiti i "servizi minimi essenziali" nelle ore diurne (art. 3, punto 8), e tale non poteva ritenersi il 50% del servizio ordinario, come invece disposto con quel provvedimento. Peraltro sostiene la difesa il servizio minimo essenziale era stato comunque garantito, perché il 1° gennaio era stato impiegato un numero di mezzi superiore a quello previsto dalla disciplina di riferimento, ovvero l'allegato 24 al contratto di servizio, e perché, quanto meno nel reparto della "raccolta differenziata", il parametro del 50% del servizio ordinario era stato rispettato. Inoltre, non vi era stata alcuna richiesta specifica del Comune né poteva dirsi in corso alcuna situazione di emergenza, ovvero quelle situazioni che, secondo quella disciplina, avrebbero potuto imporre alla società un servizio ulteriore: la condizione di degrado, infatti, era la conseguenza di un pregresso contenzioso tra azienda e lavoratori, risoltosi pochi giorni prima. Illogica, poi, sarebbe la deduzione della RT d'appello secondo cui la legittimità della deliberazione del presidente AR troverebbe conferma nel fatto che né essa, né le sanzioni disciplinari adottate dall'azienda nei confronti dei dipendenti inosservanti, siano mai state impugnate. Obiettano i ricorrenti che non tutti i lavoratori erano iscritti a sindacati, ma soprattutto che la mancata impugnazione di un atto non ne implica necessariamente la legittimità, potendo tale scelta essere determinata anche dalla mancanza d'interesse, com'è avvenuto appunto nella vicenda in esame, in ragione della minima afflittività delle sanzioni irrogate.
3.2. La seconda doglianza denuncia un vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Argomenta la RT d'appello che tutti i dipendenti della società, considerando la situazione di degrado venutasi a creare in città e le gravi disfunzioni manifestatesi nello stesso periodo dell'anno precedente nonché nelle festività del mese di dicembre appena decorso, sapevano che il 1° ed il 6 gennaio si sarebbero osservati dei turni di lavoro: ragione per cui essi non potevano confidare sulla prestazione di attività lavorativa nei giorni festivi esclusivamente su base volontaria, secondo la prassi invalsa fino ad allora in azienda, ed avevano il dovere di informarsi dell'ordine di servizio che li riguardava. Di qui, la configurabilità del dolo, che può anche essere meramente indiretto od eventuale. Replica la difesa che l'affissione del documento in bacheca non costituiva modalità specifica di pubblicità prevista da alcuna norma;
che detta affissione, nello specifico, era avvenuta solo dodici ore prima dell'inizio del servizio;
che, considerando l'anzidetta prassi aziendala consolidata, nessun obbligo d'informazione così stringente poteva pretendersi dal lavoratore.
4. Comune è il ricorso proposto dall'avv. SAro per gli imputati Di FI, IZ, NC, AV, NC, AR, MI e SS, sulla base di cinque motivi di doglianza.
4.1. Il primo consiste nel travisamento dei seguenti elementi di prova: a) il contratto di servizio, nella parte in cui il riferimento ai "servizi minimi essenziali", ivi contenuto, è stato inteso nel senso del 50% del servizio ordinario (essendosi ritenuta legittima la deliberazione in tal senso del presidente della società), nonostante la stessa sentenza abbia rilevato una lacuna definitoria nella normativa regolatrice dei rapporti tra società concessionaria e Comune;
b) la deposizione del testimone AB NE, il quale ha riferito come tutti gli automezzi aziendali disponibili il 1° ed il 6 gennaio avessero operato: è illogico ritenere come invece fa la sentenza che tale circostanza non sia rilevante e - che la carenza di personale abbia comunque compromesso il regolare svolgimento del servizio, poiché, se anche si fossero presentati a lavoro, gli imputati non avrebbero potuto espletare il loro servizio, a causa dell'indisponibilità di ulteriori mezzi;
c) i tabulati dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica e la deposizione del testimone IS IO, che attestano un conferimento, nei giorni 1 e 6 gennaio 2014, superiore a quello dell'anno precedente e che, dunque, smentiscono l'affermazione della RT d'appello circa la rilevante alterazione del servizio verificatasi in quelle giornate;
d) la testimonianza dello stesso presidente AR, che ha escluso di aver in alcun modo coinvolto le rappresentanze sindacali ai fini dell'adozione della sua deliberazione: del tutto infondata, conseguentemente, è l'affermazione dei giudici d'appello per cui la consapevolezza degli operai di dover coprire dei turni in quei giorni festivi derivasse dal fatto che tanto sarebbe stato convenuto informalmente in sede sindacale.
4.2. Con la seconda doglianza, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione si censurano sostanzialmente gli stessi profili evidenziati con il motivo precedente. In particolare, si contestano la individuazione dei "servizi minimi essenziali" nella misura del 50% di quelli ordinari, compiuta dai vertici aziendali, ed il potere riconosciuto loro in tal senso dalla sentenza, là dove ha concluso per la legittimità di quell'atto. Tali si sarebbero dovuti intendere, invece, secondo i ricorrenti, solamente i servizi «ridottissimi e basilari», e di tanto si trae conferma dal contratto di servizio successivamente stipulato nell'agosto di quell'anno, in cui si è ritenuto necessario fissarli espressamente nell'anzidetta misura percentuale, a riprova della diversità della disciplina previgente ed applicabile alla vicenda in giudizio.
4.3. La terza doglianza attiene al difetto di motivazione sul motivo d'appello riguardante la contraddittorietà della sentenza di primo grado, là dove, per la medesima vicenda, ha assolto i dirigenti RO e CA dalle imputazioni di inadempimento del contratto di servizio e di deposito incontrollato di rifiuti (artt. 355, cod. pen., e 256, d. lgs. n. 152 del 2006), addebitati loro per le lacune nell'organizzazione di quei servizi. In aperta contraddizione con quanto sostenuto per giustificare la condanna degli operai, il primo giudice ha mandato assolti quei dirigenti, ritenendo indimostrato l'inadempimento del contratto di servizio, in quanto la raccolta era stata comunque effettuata, era stato impiegato un numero di mezzi superiore a quello previsto nell'allegato A24 all'originario contratto di servizio (ancorché non più in vigore) e il parametro del 50% non era specificamente indicato in tale contratto. A tali obiezioni, però, la sentenza d'appello non avrebbe risposto.
4.4. Si lamentano, poi, con il quarto motivo, violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta sussistente una rilevante alterazione del servizio, dedotta esclusivamente dalla presenza di cumuli di rifiuti per strada. Fanno rilevare i ricorrenti: che l'ordine di servizio del presidente della società non prevedeva la prestazione straordinaria di eliminazione dei cumuli di rifiuti pregressi;
ed altresì che il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica il 6 gennaio, pari a 1.150 tonnellate, era superiore alla media giornaliera feriale, che consisteva in circa 900 tonnellate.
4.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, per non avere la sentenza indicato gli elementi di fatto su cui ha fondato l'assunto della consapevolezza degli operai circa un 7 possibile turbamento del servizio conseguente alla loro assenza, ove si consideri la prassi della presenza su base volontaria.
4.6. Il sesto motivo sviluppa ulteriormente il tema del difetto di dolo per l'imputato AV, in ragione della sua inidoneità fisica allo svolgimento dell'attività di raccolta, tale da averne giustificato il trasferimento presso gli uffici amministrativi solo poche settimane dopo. Rappresenta il difensore che, come si rileva dalla documentazione sanitaria prodotta, già nel novembre precedente l'imputato era stato riconosciuto inidoneo allo svolgimento di quelle mansioni, al punto di aver ritenuto di essere stato inserito soltanto per errore nell'elenco dei lavoratori precettati. presupposto4.7. Con il settimo motivo, sulla base del medesimo dell'inidoneità fisica del AV allo svolgimento dell'attività lavorativa richiestagli, si denunciano gli stessi vizi della sentenza, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità, a norma dell'art. 54, cod. pen.. 5. Sostanzialmente identico, finanche sotto il profilo testuale, è il ricorso avanzato dal medesimo avv. SAro per gli imputati Di TE, OV SA, LL, Di OS, RR, LA, MI, IN, FA, SI, MO e D'MI. L'unica differenza risiede nel fatto che costoro erano stati chiamati a prestare servizio il 1° gennaio, mentre gli altri il successivo giorno 6 gennaio. Anche con riferimento a tale data, in particolare, il difensore evidenza il conferimento di oltre 700 tonnellate di rifiuti, in misura, cioè, congruente con la media giornaliera annuale, e quindi tale da smentire la ritenuta alterazione del servizio.
6. Gli stessi temi propone il comune ricorso degli imputati IO, Lo UC e ST, a firma dell'avv. Geraci.
6.1. Con un primo motivo, infatti, lamentando il travisamento dei dati probatori, si sostiene: a) che i "servizi minimi essenziali", consistenti nelle prestazioni definite indispensabili dal contratto collettivo di categoria, siano stati comunque garantiti, essendo stata effettuata una raccolta per quantitativi superiori a quelli previsti da tale disciplina;
b) che l'attività lavorativa richiesta dall'azienda doveva considerarsi festiva e il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore alla relativa prestazione senza il consenso del medesimo;
c) che non v'è stato rifiuto da parte dei lavoratori, essendo stato l'ordine di servizio comunicato dall'azienda in ritardo e con modalità tali da non aver consentito a tutti costoro di prenderne tempestiva conoscenza;
d) che erano venute meno anche le 8 ragioni per un'astensione collettiva come forma di lotta sindacale, essendo stato siglato dalle rappresentanze sindacali, il 27 dicembre, l'accordo con l'azienda che chiudeva la vertenza in atto.
6.2. Con il secondo motivo, si censura il travisamento della documentazione relativa ai procedimenti disciplinari, che avrebbe indebitamente condizionato il giudizio penale. Rileva la difesa ricorrente come siano state applicate dall'azienda solamente sanzioni bagatellari e di tipo conservativo, previste per le violazioni di natura colposa, poiché, altrimenti, sarebbe stato disposto il licenziamento. Deduce, inoltre, che il provvedimento disciplinare ha natura negoziale e, dunque, non può avere la rilevanza probatoria riconosciuta dalla legge processuale penale alle sentenze del giudice civile. Infine, richiamando testimonianze e documenti, ribadisce che il servizio espletato è stato conforme a quello ordinario, con presenze anche superiori al 50% richiesto dall'azienda, e che non si sono verificate situazioni di pericolo per la salute pubblica.
7. Identiche doglianze lo stesso difensore propone per l'imputato ON, con l'aggiunta di un ulteriore motivo, consistente nella violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta istruttoria di esame testimoniale di CO Di TE, collega con il quale ON assume di aver scambiato il proprio turno di servizio del 6 gennaio e che avrebbe effettivamente svolto la relativa prestazione. Tale richiesta è stata respinta sul presupposto della illegittimità, per violazione della disciplina dei contratti collettivi, dell'uso delle sostituzioni informalmente concordate tra dipendenti, invalso in azienda. Sostiene tuttavia la difesa che l'uso interno più favorevole per il prestatore di lavoro, riconosciuto dall'azienda, e comunque da essa mai espressamente vietato, ha valenza derogatoria rispetto alle clausole contrastanti del contratto collettivo, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.. 8. Con il comune ricorso per gli imputati AR, LI e CA, l'avv. AS propone quattro motivi.
8.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 2 e 3, legge n. 260 del 1949, modificata dalla legge n. 90 del 1954, che sancisce il diritto del lavoratore di prestare la propria attività nei giorni festivi solo con il proprio consenso e non già per scelta unilaterale del datore, ancorché motivata da esigenze produttive: di qui, l'illegittimità dell'ordine di servizio predisposto dall'azienda e l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto contra legem la prassi aziendale del lavoro festivo su base volontaria. 9 8.2. Il secondo denuncia vizi cumulativi della motivazione, in relazione all'individuazione dei "servizi minimi essenziali", che la sentenza non è stata in grado di definire, così privando di base giustificativa l'assunto della legittimità dell'ordine di servizio del presidente della "R.A.P.". Puramente assertiva, in particolare, sarebbe l'esclusione del riferimento, a tal fine, alla nozione di "prestazioni indispensabili", ai sensi dell'art. 2, legge n. 146 del 1990, in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che la sentenza definisce una «evidente forzatura», ma che, invece, nella contrattazione collettiva è frequentemente utilizzata per individuare detti servizi. Inoltre, la decisione impugnata afferma la legittimità dell'anzidetto ordine di servizio, in quanto motivato dalla necessità di smaltire i rifiuti accumulatisi nei giorni precedenti. Ma la difesa obietta che tale attività non può farsi rientrare nei "servizi minimi essenziali”, ai quali era limitato l'obbligo contrattuale per l'azienda relativamente ai giorni festivi.
8.3. Il terzo motivo riguarda il solo imputato AR, che si duole della violazione dell'art. 2103, cod. civ., nella formulazione allora vigente, e del conseguente divieto, per lui, quale dipendente con funzioni di impiegato, di essere destinato a mansioni inferiori, come invece sarebbe avvenuto con il più volte citato ordine di servizio. Sul punto, la stessa sentenza si rivelerebbe contraddittoria, perché respinge il relativo motivo d'appello sostenendo che fosse in potere della dirigenza aziendale destinare i dipendenti ad un settore di attività diverso da quello in cui erano inquadrati, ma poi afferma che tanto sarebbe potuto avvenire pur sempre nel rispetto delle professionalità degli stessi.
8.4. Anche il quarto motivo riguarda il solo AR e consiste nell'omessa motivazione sulla doglianza, da lui proposta con l'appello, relativa al difetto di dolo, per non aver egli avuto notizia dell'ordine di servizio che lo riguardava, relativo al 1° gennaio, non essendo in servizio il giorno precedente, allorché quello è stato affisso in bacheca.
9. Ricorre, infine, attraverso il proprio difensore, anche l'imputato TT, sulla base di due motivi.
9.1. Il primo è rappresentato dalla violazione della legge penale e processuale per il capo relativo all'affermazione di colpevolezza, in quanto: il turbamento del servizio deve riferirsi al complessivo funzionamento di esso, ciò che non può conseguire all'assenza, peraltro giustificata, del singolo operatore.
9.2. Si deducono, poi, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di attenuanti generiche ed alla considerazione, invece, della recidiva, nonché al diniego della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.. 10 Si rappresentano, a tal fine, la modesta gravità e l'occasionalità del fatto, la lieve entità del danno prodotto, il meritevole comportamento processuale, le condizioni socio-economiche dell'imputato, il carattere risalente ed eterogeneo dei suoi precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ad eccezione dei reati contestati ai ricorrenti SA OV e NA TT, quelli addebitati a tutti gli altri imputati si sono estinti per prescrizione nelle more della presente impugnazione.
1.1. Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (RT cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto. Dovendo, perciò, tenersi in considerazione la misura massima della pena edittale, ed essendo questa inferiore a sei anni di reclusione, quei reati sono soggetti ad un termine di prescrizione, quand'anche prorogato a termini di legge, di sette anni e sei mesi dalla data della relativa commissione: ovvero, al più tardi, dal 6 gennaio 2014. Ad esso vanno aggiunti i periodi durante i quali il dibattimento è rimasto sospeso, che secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo – - ammontano a 182 giorni, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (di cui 28 in primo grado e 154 in appello), e ad ulteriori 64 giorni, a norma dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, per un totale di 246 giorni. Ne consegue, che detto termine è spirato, al più tardi, il 9 marzo 2022. 1.2. Dal momento che non tutti i motivi dei ricorsi proposti da tali imputati sono inammissibili, la sopravvenuta causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., è rilevabile d'ufficio, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467). E', perciò, irrilevante che costoro non abbiano dedotto la relativa questione. Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). -come in questo caso-1.3. Così non è, però, qualora la sentenza impugnata contenga anche statuizioni civili di condanna, consequenziali all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, dovendo il giudice di legittimità, in tal caso, valutare i denunciati vizi degli atti (purché ancora rilevabili secondo le regole generali) o della motivazione e, laddove li ritenga esistenti, annullare la sentenza con rinvio, quantunque ai soli fini civili. Di qui, la necessità di esaminare comunque i motivi di doglianza proposti dai ricorrenti, cominciando da quelli comuni.
2. Infondato, anzitutto, è l'assunto dell'illegittimità degli ordini di servizio aziendali e della conseguente liceità dell'inosservanza degli stessi da parte dei dipendenti destinatari.
2.1. Deve premettersi che l'eventuale non conformità alle leggi civili ed alle disposizioni contrattuali del provvedimento datoriale regolatore del servizio non autorizza il dipendente a disattenderlo tout court, ma semmai a far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali o sindacali, attivando i rimedi inibitori o risarcitori accordatigli dalla legge. Soltanto in presenza di un ordine manifestamente illecito il comportamento semplicemente inosservante del lavoratore potrebbe determinare la liceità, agli effetti penali, del disservizio derivatone, costituendo tale condotta, in questo caso, esercizio di una facoltà legittima e potendo farsi rientrare, perciò, nella sfera di operatività della scriminante di cui all'art. 51, cod. pen.. 2.2. Nello specifico, poi, la deliberazione del presidente della "R.A.P." e gli ordini di servizio scaturitine non presentano i denunciati profili d'illegittimità. Correttamente la RT d'appello ha rilevato l'inesistenza di una precisa definizione normativa o contrattuale dei "servizi minimi essenziali", che la società concessionaria era obbligata a garantire. In proposito, a differenza di quanto sostenuto da alcuni ricorrenti, non può soccorrere neppure la disciplina legislativa in tema di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevista dalla legge n. 146 del 1990: è sufficiente leggere gli artt. 1 e 2 di tale testo normativo, infatti, per cogliere all'evidenza il ricorso a clausole generiche e, dunque, l'assenza di un contenuto normativo sufficientemente tipizzante. Nel difetto, perciò, di una previsione generale di riferimento, anche in fonti secondarie o pattizie, nulla impediva che fosse la parte interessata nella specie, l'azienda ad individuare i "servizi minimi essenziali" previsti dal contratto, - rendendosi parte diligente, anche al fine di evitare un possibile contenzioso. Peraltro, al contrario di quanto sostenuto da alcuni ricorrenti, depone piuttosto nel senso della legittimità di quella decisione aziendale, o quanto meno della non arbitrarietà della stessa, il fatto che, nel nuovo contratto di servizio col Comune, stipulato soltanto pochi mesi dopo i fatti di causa, la soglia dei "servizi 12 minimi essenziali" da assicurarsi nei giorni festivi sia stata fissata proprio nel 50% di quelli ordinari.
3. Sempre in tema di legittimità delle determinazioni aziendali, altro argomento speso da più ricorrenti è quello della possibilità della prestazione di lavoro in giorno festivo soltanto se effettuata su base volontaria. Anche tale assunto, però, non ha fondamento giuridico. Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo, nel contratto di assunzione, alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria, ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza (Cass. civ., Sez. L, n. 29907 del 25/10/2021, A. c/ G., Rv. 662585, relativa ad un operatore aeroportuale, e quindi anch'essa in materia di servizi pubblici essenziali). Con riferimento al caso specifico, è perciò sufficiente rilevare, così come hanno fatto i giudici d'appello (pagg. 3 s., sent.), che l'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di categoria del 17 giugno 2011, applicabile ai ricorrenti, prevedeva l'obbligo del lavoro festivo richiesto dall'azienda in base al contratto di servizio: proprio quello, cioè, che è avvenuto nella circostanza oggetto di giudizio.
4. Non è fondato neppure l'assunto difensivo per cui il servizio, nonostante l'assenza ingiustificata dei dipendenti precettati, sarebbe stato svolto regolarmente. Tale affermazione, anzitutto, muove da una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto ritenuto in sentenza, e quindi presupporrebbe una nuova indagine di fatto, che è però preclusa al giudice di legittimità. Basta, allora, osservare che la situazione gravemente critica dell'igiene urbana, venutasi a creare in conseguenza dell'insufficiente erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti, è stata ritenuta in sentenza sulla base di testimonianze qualificate (sindaco, direttore della "R.A.P.", sottufficiale del "N.o.e." dei Carabinieri) e di documenti eterogenei (articoli di stampa, note di cittadini), che nessuno dei ricorsi prova nemmeno a confutare, dovendo perciò escludersi che i 13 giudici d'appello siano incorsi in un travisamento di dati probatori, esso soltanto rilevabile in questa sede. Deve perciò ritenersi integrato, nel caso di specie, il turbamento della regolarità del servizio, necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 340, cod. pen.. E' questo, infatti, un reato di evento e di danno, il quale presuppone che si verifichi un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità del servizio (Sez. 6, n. 29351 del 03/05/2006, Parisi, Rv. 235089; Sez. 6, n. 8651 del 18/05/1999, Frangella, Rv. 214198). Poco importa che i cumuli di rifiuti si fossero o meno formati nei giorni precedenti a quelli interessati dagli ordini di servizio e per quali ragioni. L'obbligo contrattuale essenziale di un'azienda concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è quello di tenere libere dagli stessi le vie cittadine, non potendo perciò esso intendersi limitato al prelievo dei depositi giornalieri, ma comprendendo anche la rimozione degli accumuli eventualmente formatisi. E, secondo le legittime valutazioni della dirigenza aziendale, l'assolvimento di tale obbligo avrebbe richiesto, nei giorni indicati, la prestazione del 50% del servizio ordinario e l'impiego di una forza lavoro congruente a tale obiettivo, individuata negli ordini di servizio ma venuta a mancare a causa dell'inosservanza degli stessi da parte degli operai, con l'effetto di aver determinato una situazione talmente critica, da essere denunciata da autorità, stampa e cittadini. Né potrebbe condurre a diverse valutazioni l'eventuale indisponibilità di ulteriori automezzi. Premesso che secondo la deposizione del presidente della "R.A.P." AR, non specificamente contraddetta da elementi di prova indicati dai ricorrenti - i mezzi disponibili erano comunque sufficienti a garantire il servizio (pag. 39, sent.), va osservato che l'attività di raccolta dei rifiuti non implica necessariamente l'utilizzo di mezzi meccanici e che, comunque, la presenza di una maggiore forza lavoro manuale, nella misura individuata dall'azienda a tale scopo, avrebbe certamente permesso il più proficuo utilizzo di quegli strumenti. Così come irrilevante, infine, è la diversità degli effetti che si assumono essere derivati dall'inosservanza di quegli ordini di servizio nei diversi dipartimenti. Il reato in questione, infatti, è configurabile anche se il turbamento della regolarità del servizio coinvolga solamente un settore e non la totalità delle attività (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836; Sez. 6, n. 334 del 02/12/2008, dep. 2009, Atzeni, Rv. 242370). In fatto, poi, del tutto plausibile si presenta la risposta a tale argomentazione difensiva resa dalla sentenza impugnata, secondo cui, se tutto il personale comandato fosse stato presente, esso si sarebbe anche potuto distribuire fra i vari settori, così consentendo l'adeguato espletamento del servizio nel suo complesso. 14 5. Altro motivo comune è quello riguardante l'insussistenza del dolo, in ragione della mancata conoscenza, da parte dei destinatari, degli ordini di servizio o, comunque, dell'affidamento riposto da costoro sulla prassi aziendale della prestazione lavorativa solo su base volontaria. Anch'esso non è fondato. Legittima qualche riserva, in verità, la deduzione dell'esistenza del dolo compiuta dai giudici d'appello semplicemente in ragione del dovere del dipendente d'informarsi dei turni e dell'inosservanza di esso. Un tale ragionamento non tiene in considerazione, infatti, per un verso, i tempi ristrettissimi e le modalità con cui gli ordini di servizio, nel caso concreto, sono stati pubblicati;
e, per l'altro, che la consapevolezza e la volontà del singolo lavoratore quand'anche nella forma - dell'accettazione del relativo rischio dovevano riguardare non soltanto - l'inosservanza dell'ordine, bensì la verificazione di un'irregolarità del servizio nel suo complesso, in conseguenza della mancata prestazione dell'attività lavorativa da lui dovuta, tale essendo l'evento del reato. Convince, invece, il ragionamento della RT d'appello, nella parte in cui desume l'effettiva consapevolezza di quelle disposizioni aziendali da parte dei destinatari e la loro diffusa e condivisa volontà di non osservarle, provocando il disservizio generale inevitabilmente destinato a verificarsi, da alcune circostanze non controverse tra le parti, ovvero: le criticità manifestatesi in occasione delle festività dell'anno precedente e di quelle del mese di dicembre appena trascorso;
la rappresentazione di tale questione già nel corso degli incontri informali tra azienda e sindacati relativi alla vertenza conclusasi pochi giorni prima;
l'essere rimaste, ciò nonostante, lettera morta le note di sensibilizzazione precedentemente inviate dalla direzione aziendale ai sindacati;
la dimensione massiccia dell'astensione dal lavoro, nella misura di 91 dipendenti (pagg. 37 - 40, sent.). Sono, questi, dati di fatto che, doverosamente letti in combinazione logica tra loro, conducono in modo del tutto lineare ad escludere che si sia trattato di iniziative estemporanee intraprese autonomamente da ciascun singolo dipendente, ma piuttosto di un'azione, se non concertata, comunque deliberata nella consapevolezza delle altrui condotte analoghe, con la conseguente rappresentazione e volizione del disservizio complessivo che ne sarebbe scaturito. A tutto questo aggiungasi, quanto meno per i dipendenti interessati dall'ordine di servizio relativo al 6 gennaio, che il disagio verificatosi anche il 1° dell'anno e la pubblicazione di quell'ordine avvenuta il 31 dicembre, e quindi ben sei giorni prima, rendono indiscutibilmente logica la deduzione dei giudici d'appello circa l'effettiva conoscenza di tale disposizione aziendale da parte dei destinatari, 15 rivelandosi puramente labiale e reiterativo oltre che non dimostrato -il contrario assunto difensivo.
6. L'avv. SAro, per i suoi assistiti (retro, §§ 4 e 5 della narrativa), ha lamentato il difetto di motivazione sul motivo d'appello riguardante la contraddittorietà intrinseca della sentenza di primo grado, per effetto della disposta assoluzione dei dirigenti di settore dall'imputazione di inadempimento del contratto di servizio (art. 355, cod. pen.) in relazione ai medesimi fatti. La doglianza trova risposta su un piano esclusivamente giuridico, ciò che rende superfluo il rinvio al giudice di merito, affinché integri una motivazione effettivamente carente sul punto. In effetti, la lamentata contraddittorietà tra le due statuizioni non esiste, poiché diverso è l'elemento oggettivo delle due fattispecie di reato. L'art. 355, cod. pen., delinea un tipo di reato c.d. "a forma vincolata", in cui, cioè, l'evento, costituito per quanto d'interesse nel caso specifico dalla - mancanza di cose od opere necessarie ad un pubblico servizio, sia conseguenza dell'inadempimento degli obblighi previsti dal relativo contratto di fornitura. Il reato di interruzione o turbamento di pubblico servizio, di cui all'art. 340, stesso codice, è invece una fattispecie "a forma libera", in cui il disvalore penale si concentra nell'evento, quale che sia la condotta che ne è causa. Ne deriva che, qualora il turbamento del servizio non trovi la sua scaturigine in un inadempimento del contratto di fornitura, ben può accadere che si configuri il secondo ma non anche il primo di tali reati. -nellaE questo è quanto sarebbe accaduto secondo il Tribunale di Palermo vicenda in rassegna, in ragione del fatto (non controverso né, comunque, sindacabile in sede di legittimità) che i dirigenti non erano venuti meno ai loro obblighi contrattuali, avendo organizzato il servizio nonché garantito, ancorché solo in parte, il relativo espletamento.
7. Il comune ricorso degli imputati IO, Lo UC e ST, con il secondo motivo, denuncia il travisamento, da parte dei giudici di appello, degli esiti dei procedimenti disciplinari subiti dagli imputati. Il motivo è inconferente, oltre che manifestamente infondato. La sentenza impugnata non si è fondata in alcun modo sugli esiti di tali procedimenti, né ha attribuito ai relativi provvedimenti la valenza dimostrativa delle prove acquisite in un giudizio civile, a norma dell'art. 238, cod. proc. pen.; essa, infatti, si è limitata ad utilizzare la mancata impugnazione delle relative sanzioni come uno fra gli altri argomenti logici di conferma della legittimità della determinazione del presidente della "R.A.P." e dei collegati ordini di servizio. E 16 l'inferenza, in questi limitati termini, non presenta tratti di irragionevolezza manifesta, sottraendosi perciò a censura in questa sede giurisdizionale.
8. Il ricorrente ON, sulla base della corretta premessa in diritto per cui il reato di cui all'art. 340, cod. pen., non si realizza per il sol fatto dell'inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, qualora da ciò comunque non consegua un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità del servizio, contesta la legittimità dell'ordinanza con la quale la RT d'appello ha rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza di tale Di TE, nonché della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il motivo d'appello contro l'analoga ordinanza resa dal Tribunale sulla relativa richiesta ex art. 507, cod. proc. pen.. Al fondo della richiesta istruttoria difensiva rimasta insoddisfatta, v'è l'assunto per cui ON, comandato di servizio per il 6 di gennaio, si sarebbe accordato con Di TE per farsi sostituire. Il rigetto dell'istanza difensiva è stato giustificato dal primo giudice - alle cui motivazioni la RT d'appello si è limitata a rinviare (pag. 28, sent. impugnata) - per la contrarietà di un tale comportamento alle prescrizioni dei contratti collettivi. La difesa ricorrente ribatte, tuttavia, che la prassi delle sostituzioni concordate tra i dipendenti, in quanto più favorevole agli stessi, prevaleva sulle differenti norme contrattuali generali, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.. Tuttavia, perché possa ritenersi sussistente un uso aziendale più favorevole al prestatore di lavoro, con valenza derogatoria rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva, occorre la reiterazione «costante e generalizzata» di un comportamento in quel senso del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti (Cass. civ., Sez. U, n. 26107 del 13/12/2007, Ferrovie Sud Est Servizi Automobilistici
contro
De TR ed altri, Rv. 600830). Ebbene, sotto questo profilo, il ricorso si è limitato ad un'allegazione generica ed imprecisa, isolando dalla testimonianza del rappresentante sindacale aziendale IS IO l'affermazione per cui «la prassi era abbondantemente in essere», senza tuttavia spiegare se quegli intendesse riferirsi alle sostituzioni concordate tra dipendenti all'insaputa dell'azienda ovvero - come invece si legge in sentenza (pag. 11) - alla concessione delle ferie sulla base di semplice richiesta telefonica avanzata dal dipendente al responsabile dell'ufficio. Non risulta dimostrato, dunque, il presupposto legittimante la sostituzione in ipotesi concessa al ON dal suo collega Di TE (peraltro, a sua volta comandato di servizio per il 1° gennaio, ma beneficiario di congedo per questa data dietro semplice richiesta telefonica avanzata al suo capo-area, a riprova dell'inesistenza di uno scambio di turno col collega e, dunque, della verificazione 17 di un nocumento per l'azienda: pagg. 94-96, sent. Trib.). Ne deriva che la dimostrazione di tale sostituzione, cui la richiesta difensiva era funzionale, plausibilmente non è stata ritenuta conferente dai giudici di merito, con l'ulteriore conseguenza per cui il motivo di ricorso risulta infondato.
9. Per l'imputato AV, oltre ai motivi condivisi con gli altri imputati difesi dal medesimo difensore e già esaminati, sono state proposte due doglianze specifiche in punto di dolo (§§ 4.6 e 4.7 della narrativa). Si tratta di motivi inammissibili, perché di puro fatto e meramente reiterativi degli analoghi motivi d'appello, poiché non si confrontano con l'argomento essenziale della sentenza: quello, cioè, della mancanza di prova del fatto che quegli non si sia recato a lavoro a causa delle patologie di cui soffriva. A tale osservazione, infatti, il ricorso si limita a replicare che le mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti fossero state a costui «sostanzialmente» vietate dai sanitari e che egli si fosse persuaso di essere stato inserito per errore nell'elenco dei dipendenti comandati di servizio, allegando, in tal modo, due circostanze di fatto non conferenti, non dimostrate, né comunque verificabili dal giudice di legittimità. Del tutto inesistente, poi, è la lamentata violazione dell'art. 54, cod. pen., non essendo in alcun modo configurabile l'invocato stato di necessità. Non vi è, infatti, il benché minimo dato istruttorio da cui desumere il rischio, per il ricorrente, di un danno di salute grave, ove mai avesse svolto l'attività lavorativa ordinatagli, né comunque l'inevitabilità altrimenti di un siffatto pericolo, dal momento che egli ben avrebbe potuto sottrarsi ad esso avvalendosi degli strumenti a tutela della salute del lavoratore ordinariamente previsti dalla disciplina di settore (ad esempio, spedendo idonea certificazione medica od anche presentandola direttamente sul luogo di lavoro). 10. Non possono trovare accoglimento neppure le due doglianze specifiche ed ulteriori proposte per l'imputato AR (§§ 8.3 e 8.4 della narrativa). 10.1. Quella relativa all'impossibilità per lo stesso, in quanto impiegato, di essere addetto a mansioni operaie, e quindi inferiori, è inammissibile, anzitutto perché proposta per la prima volta solo con il presente ricorso: con l'atto d'appello, infatti, era stata devoluta la diversa questione per cui la sua assenza dal servizio, in ragione delle sue mansioni impiegatizie, non avesse avuto alcun rilevanza sull'irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti. In ogni caso, la censura in esame presuppone l'accertamento di circostanze di fatto (livello organico, mansionario, incidenza anche del lavoro impiegatizio per 18 il corretto svolgimento del servizio di raccolta, ad esempio per le connesse incombenze amministrative), che però è precluso al giudice di legittimità. 10.2. Dev'essere rigettato, poi, il motivo riguardante il difetto di motivazione sulla mancanza di conoscenza, da parte dell'imputato, dell'ordine di servizio. Oltre alle argomentazioni dianzi illustrate e valevoli per la generalità dei ricorrenti (vds. il precedente § 5), va rilevato che come si legge nella sentenza - di primo grado (pag. 27), che integra quella d'appello e si salda con essa in tutti i punti non oggetto di revisione critica AR, in sede di procedimento - disciplinare, non aveva negato di essere a conoscenza dell'ordine di servizio, ma aveva giustificato la sua assenza dal lavoro per impegni familiari precedentemente assunti. Di qui, la natura speciosa della relativa allegazione e, conseguentemente, l'infondatezza della doglianza. 11. Dall'infondatezza, quanto meno, dei motivi di doglianza sin qui esaminati discende, dunque, la conferma delle statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili Comune di Palermo e "Risorse ambiente Palermo" s.p.a., adottate dai giudici di merito e non poste specificamente in discussione da nessuno dei ricorrenti. 12. A diverse conclusioni deve giungersi per gli imputati TT e SA OV, i cui reati - come anticipato in esordio di motivazione - non sono ancora estinti per prescrizione, in ragione della recidiva qualificata loro contestata e ritenuta in sentenza. Per TT, in particolare, in quanto recidivo reiterato, il relativo termine, prorogato per effetto delle successive interruzioni, è pari a dieci anni dalla commissione del reato, cui vanno aggiunti gli anzidetti periodi di sospensione. 12.1. Dei due motivi del suo ricorso, non è fondato il primo, relativo alla non configurabilità di un turbamento della regolarità del servizio per effetto dell'assenza di un singolo addetto. Sul punto, valgano le considerazioni dianzi rassegnate al § 5, sulla base delle quali deve ribadirsi l'indiscutibile plausibilità della conclusione fatta propria dai giudici di merito, nel senso della esclusione di contegni ascrivibili ad iniziative individuali, estemporanee ed autonome. 12.2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio. La RT distrettuale, sulle relative doglianze rassegnatele con l'atto d'appello (pag. 20, sent.), è rimasta praticamente silente. Ciò dicasi con particolare riferimento al computo della recidiva, per il quale è invece richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 19 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183), il quale può essere adempiuto anche implicitamente, ma purché si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, Rv. 272040; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130). Tutto questo, nella sentenza impugnata, non si rinviene, cosicché la stessa non può che essere annullata sul punto, con rinvio al giudice di merito per il necessario supplemento di motivazione. 13. Quanto all'imputato SA OV, gravato di recidiva specifica e nel quinquennio, il termine di prescrizione del reato addebitatogli, per effetto delle interruzioni susseguitesi con l'avanzare del procedimento (art. 161, secondo comma, cod. pen.), è pari a nove anni, oltre ai periodi di sospensione. Pure per lui, però, si rende opportuna una motivazione supplementare, relativamente, in questo caso, al tema dell'elemento psicologico del reato, sollevato con il ricorso. Su di esso, infatti, con specifico riferimento a tale posizione individuale, la sentenza non si è espressa, mentre appare necessario verificare se anche questo imputato, comandato di servizio per il 1° di gennaio, avesse effettivamente avuto tempestiva conoscenza dell'ordine e se avesse chiesto e ricevuto l'autorizzazione ad assentarsi, secondo le procedure informali frequentemente applicate in quell'azienda. Anche per lui, quindi, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA OV e NA TT e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della RT di appello di Palermo. Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza nei confronti degli altri ricorrenti, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Così deciso il 24 novembre 2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fide D Martino Rosati For fu Depositato in Cancelleria EMA DICE 21 FEB 2023 oggi, LOFUNZIONARIO GIUDIZIARIO LARIO Issa Nuseppina Cirimele 20