CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 44382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44382 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto DI LO colpevole del reato di cui all'art. 423-bis cod. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 44382 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/06/2023 pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Con detta pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con cui si deduceva la nullità della sentenza di primo grado in ragione della erroneità della notifica al DI dei verbali dell'udienza in cui era stato disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Tale nullità doveva invero ritenersi sanata in quanto non era stata tempestivamente eccepita dal difensore nelle udienze successivamente celebrate. 2. Avverso tale sentenza il DI, a mezzo dell'avv. Pierluigi Pugliese, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale si deduce la nullità della pronuncia per violazione di legge, in relazione agli artt. 113 Cost., 178, 179, 180, 182 e 97 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. La Corte territoriale, nel ritenere che la dedotta nullità conseguente alla mancata notifica del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato sarebbe stata sanata perché non eccepita dalla difesa nella prima udienza utile, non avrebbe tenuto conto della questione per cui all'udienza i cui la trattazione del giudizio era stata rinviata, il difensore del DI aveva chiesto un termine per formalizzare la propria rinuncia al mandato che era stata poi riportata nel verbale dell'udienza successiva del 12.12.2014. Tuttavia, tale rinuncia non era mai stata portata a conoscenza dell'imputato, il quale veniva assistito da un difensore designato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza che venisse mai nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. perì. Ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente e la conseguente nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere annullata con conseguente regressione del processo al momento in cui il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, onde, a seguito della nomina di un difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sarebbero potuti decorrere i termini per eccepire le nullità concernenti le notifiche successive al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Ciò non essendo avvenuto, le eccezioni sollevate con l'atto d'appello dovevano ritenersi tempestive. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito nelle censure prospettate. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Nella specie è in discussione l'intervenuta sanatoria della denunciata nullità della notifica del verbale dell'udienza avanti al giudice di primo grado in cui fu disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. La Corte d'appello ha ritenuto che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, essa non era stata tempestivamente dedotta nelle udienze successivamente celebrate, sicché doveva ritenersi sanata. Il ricorrente ha contestato che ciò potesse avvenire, posto che il difensore di fiducia del DI aveva rinunciato al mandato e il Tribunale non aveva provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma soltanto di un sostituto ex art. 97, comma 4, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. 3. Dall'esame del fascicolo cui in questa sede la Corte ha accesso, stante la natura processuale della questione prospettata dal ricorrente, emerge che all'udienza del 27.9.2013, alla presenza del sostituto del difensore di fiducia del DI, il Tribunale aveva disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 21.02.2014. A tale udienza il Tribunale aveva disposto un nuovo rinvio all'udienza del 20.6.2014, e la notifica al DI del verbale di tale udienza nonché di quella del 27.9.2013. Alla successiva udienza del 20.6.2014, il difensore di fiducia, tramite il proprio sostituto, depositava atto di rinuncia al mandato difensivo e chiedeva un rinvio per poter comunicare tale rinuncia all'imputato e consentirgli di nominare un nuovo difensore. Appare evidente dagli atti che all'udienza subito successiva a quella nella quale era stata disposta la notifica del verbale dell'udienza di rinvio per legittimo impedimento, il DI era ancora assistito dal difensore di fiducia, il quale nulla ha eccepito con riguardo alla ritualità della notificazione del precedente rinvio. A quel momento, invero, il difensore di fiducia era ancora investito del mandato defensionale, posto che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente. Dunque, incombeva sul difensore di fiducia eccepirlo tempestivamente all'udienza del 20.6.2014, sicché non avendovi provveduto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la nullità risultava sanata. Del tutto ìnconferenti risultano, pertanto, le argomentazioni svolte dalla difesa in ordinéòmina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., posto )J) che, essendo ancora investito del mandato defensionale il difensore di fiducia 3 rinunciante, correttamente il Tribunale aveva nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto DI LO colpevole del reato di cui all'art. 423-bis cod. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 44382 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/06/2023 pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Con detta pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con cui si deduceva la nullità della sentenza di primo grado in ragione della erroneità della notifica al DI dei verbali dell'udienza in cui era stato disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Tale nullità doveva invero ritenersi sanata in quanto non era stata tempestivamente eccepita dal difensore nelle udienze successivamente celebrate. 2. Avverso tale sentenza il DI, a mezzo dell'avv. Pierluigi Pugliese, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale si deduce la nullità della pronuncia per violazione di legge, in relazione agli artt. 113 Cost., 178, 179, 180, 182 e 97 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. La Corte territoriale, nel ritenere che la dedotta nullità conseguente alla mancata notifica del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato sarebbe stata sanata perché non eccepita dalla difesa nella prima udienza utile, non avrebbe tenuto conto della questione per cui all'udienza i cui la trattazione del giudizio era stata rinviata, il difensore del DI aveva chiesto un termine per formalizzare la propria rinuncia al mandato che era stata poi riportata nel verbale dell'udienza successiva del 12.12.2014. Tuttavia, tale rinuncia non era mai stata portata a conoscenza dell'imputato, il quale veniva assistito da un difensore designato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza che venisse mai nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. perì. Ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente e la conseguente nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere annullata con conseguente regressione del processo al momento in cui il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, onde, a seguito della nomina di un difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sarebbero potuti decorrere i termini per eccepire le nullità concernenti le notifiche successive al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Ciò non essendo avvenuto, le eccezioni sollevate con l'atto d'appello dovevano ritenersi tempestive. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito nelle censure prospettate. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Nella specie è in discussione l'intervenuta sanatoria della denunciata nullità della notifica del verbale dell'udienza avanti al giudice di primo grado in cui fu disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. La Corte d'appello ha ritenuto che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, essa non era stata tempestivamente dedotta nelle udienze successivamente celebrate, sicché doveva ritenersi sanata. Il ricorrente ha contestato che ciò potesse avvenire, posto che il difensore di fiducia del DI aveva rinunciato al mandato e il Tribunale non aveva provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma soltanto di un sostituto ex art. 97, comma 4, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. 3. Dall'esame del fascicolo cui in questa sede la Corte ha accesso, stante la natura processuale della questione prospettata dal ricorrente, emerge che all'udienza del 27.9.2013, alla presenza del sostituto del difensore di fiducia del DI, il Tribunale aveva disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 21.02.2014. A tale udienza il Tribunale aveva disposto un nuovo rinvio all'udienza del 20.6.2014, e la notifica al DI del verbale di tale udienza nonché di quella del 27.9.2013. Alla successiva udienza del 20.6.2014, il difensore di fiducia, tramite il proprio sostituto, depositava atto di rinuncia al mandato difensivo e chiedeva un rinvio per poter comunicare tale rinuncia all'imputato e consentirgli di nominare un nuovo difensore. Appare evidente dagli atti che all'udienza subito successiva a quella nella quale era stata disposta la notifica del verbale dell'udienza di rinvio per legittimo impedimento, il DI era ancora assistito dal difensore di fiducia, il quale nulla ha eccepito con riguardo alla ritualità della notificazione del precedente rinvio. A quel momento, invero, il difensore di fiducia era ancora investito del mandato defensionale, posto che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente. Dunque, incombeva sul difensore di fiducia eccepirlo tempestivamente all'udienza del 20.6.2014, sicché non avendovi provveduto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la nullità risultava sanata. Del tutto ìnconferenti risultano, pertanto, le argomentazioni svolte dalla difesa in ordinéòmina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., posto )J) che, essendo ancora investito del mandato defensionale il difensore di fiducia 3 rinunciante, correttamente il Tribunale aveva nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.