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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ND PA Presidente
- dott.ssa ER FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2168 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Tancredi;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Leonetti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rende il 29.07.2011, Parte_1 unione dalla quale era nata in data [...] la figlia , deduceva che questi, comparsi Per_1
innanzi al Presidente del Tribunale in data 04.03.2021, si erano separati, come da provvedimento di omologa n.1086/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 20.05.2021 nel giudizio n. 3371/2020 R.G.A.C. e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva in toto alla domanda della ricorrente.
All'udienza del 24 novembre 2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già concordate in sede di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi della prole, quelle già stabilite in sede di separazione che prevedono l'affido condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, le frequentazioni padre-figlia secondo il calendario concordato dalle parti, il versamento da parte di della somma di 200,00 euro mensili, da CP_1
rivalutarsi annualmente, per il mantenimento della minore, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico erogato dall CP_2
Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Rende in data 29.07.2011, alle condizioni concordate dalle parti;
CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rende (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER FF ND PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ND PA Presidente
- dott.ssa ER FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2168 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Tancredi;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Leonetti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rende il 29.07.2011, Parte_1 unione dalla quale era nata in data [...] la figlia , deduceva che questi, comparsi Per_1
innanzi al Presidente del Tribunale in data 04.03.2021, si erano separati, come da provvedimento di omologa n.1086/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 20.05.2021 nel giudizio n. 3371/2020 R.G.A.C. e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva in toto alla domanda della ricorrente.
All'udienza del 24 novembre 2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già concordate in sede di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi della prole, quelle già stabilite in sede di separazione che prevedono l'affido condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, le frequentazioni padre-figlia secondo il calendario concordato dalle parti, il versamento da parte di della somma di 200,00 euro mensili, da CP_1
rivalutarsi annualmente, per il mantenimento della minore, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico erogato dall CP_2
Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Rende in data 29.07.2011, alle condizioni concordate dalle parti;
CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rende (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER FF ND PA