Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 238
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 marzo 1968
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Versione
1 maggio 1969
Art. 3.
Nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, cosi' ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sara' corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sara' attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualita'; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall' art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903 , dall' art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , dall' art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e dall' art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi".
Entrata in vigore il 1 maggio 1969