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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Trenta Valentina giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Mezzo Elvira giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 5/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario con la in RI ( FR ) il 28/9/86; CP_1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 3/10/87 ), ( il Per_1 Per_2
1 9/5/90 ) e ( 9/1/95 ), tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
che con decreto di questo Tribunale n. 6897 del 9/6/22 è stata omologata la separazione personale dei coniugi, con l'imposizione a carico del dell'obbligo di trasferire alla il diritto di usufrutto dell'immobile Pt_1 CP_1 ex casa coniugale entro il 25/7/22 con spese a suo carico, il tutto con revoca ex tunc dell'assegno di mantenimento per la ed in funzione solutoria e CP_1 sostitutiva dell'assegno di mantenimento;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo: “All'Ill.mo Tribunale affinché pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI il 28.09.1986, n. 99, parte II, serie A, facendo permanere per il resto quanto già convenuto in sede di separazione”.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il
30/4/24, la quale chiedeva che il divorzio venisse pronunciato alle medesime condizioni della separazione. Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previo ogni adempimento di rito ed adozione dei provvedimenti provvisori relativi al regime della separazione, ogni contraria istanza rigettata e disattesa: In Via Principale - pronunciare la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio alle medesime condizioni di cui al procedimento di separazione tra i signori e , ordinando l'annotazione della sentenza nel registro dello stato civile;
- Controparte_1 Parte_1 ordinare che il signor trasferisca la propria residenza dall'abitazione sita a Veroli (FR) in Via Parte_1
Castelmassimo n. 266 presso altro indirizzo.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31/5/24 le parti confermavano concordemente che il aveva dato attuazione al predetto obbligo assuntosi in Pt_1 sede di separazione consensuale. Inoltre il medesimo in tale sede si assumeva l'obbligo di trasferire la propria residenza anagrafica in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 7 e ciò per venire incontro alla richiesta in tal senso formulata dalla convenuta. I difensori delle parti chiedevano dunque un rinvio al fine di consentire tale cambio di residenza e poter formulare all'esito conclusioni congiunte di divorzio, senza statuizioni economiche tra le parti. Con nota di deposito del 28/10/24 l'attore depositava documentazione attestante l'avvio del procedimento di variazione di indirizzo con decorrenza dal 14/10/2024.
Alla successiva udienza di comparizione delle parti del 5/11/24, stante il deposito della documentazione predetta da parte dell'attore, le parti personalmente concordavano come segue le condizioni del loro divorzio: “pronunciare
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 28/9/86, senza nessuna statuizione economica, spese di lite compensate”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 23/6/21 e visto il cit. decreto di questo Tribunale n. 6897 del 9/6/22 ( cfr. doc. s.n., produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 5/11/24.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in RI ( FR ) il 28/9/86, trascritto nel registro degli Pt_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di RI dell'anno 1986, Atto n. 99, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 5/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
3 Così deciso in Frosinone, il 12/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Trenta Valentina giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Mezzo Elvira giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 5/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario con la in RI ( FR ) il 28/9/86; CP_1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 3/10/87 ), ( il Per_1 Per_2
1 9/5/90 ) e ( 9/1/95 ), tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
che con decreto di questo Tribunale n. 6897 del 9/6/22 è stata omologata la separazione personale dei coniugi, con l'imposizione a carico del dell'obbligo di trasferire alla il diritto di usufrutto dell'immobile Pt_1 CP_1 ex casa coniugale entro il 25/7/22 con spese a suo carico, il tutto con revoca ex tunc dell'assegno di mantenimento per la ed in funzione solutoria e CP_1 sostitutiva dell'assegno di mantenimento;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo: “All'Ill.mo Tribunale affinché pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI il 28.09.1986, n. 99, parte II, serie A, facendo permanere per il resto quanto già convenuto in sede di separazione”.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il
30/4/24, la quale chiedeva che il divorzio venisse pronunciato alle medesime condizioni della separazione. Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previo ogni adempimento di rito ed adozione dei provvedimenti provvisori relativi al regime della separazione, ogni contraria istanza rigettata e disattesa: In Via Principale - pronunciare la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio alle medesime condizioni di cui al procedimento di separazione tra i signori e , ordinando l'annotazione della sentenza nel registro dello stato civile;
- Controparte_1 Parte_1 ordinare che il signor trasferisca la propria residenza dall'abitazione sita a Veroli (FR) in Via Parte_1
Castelmassimo n. 266 presso altro indirizzo.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31/5/24 le parti confermavano concordemente che il aveva dato attuazione al predetto obbligo assuntosi in Pt_1 sede di separazione consensuale. Inoltre il medesimo in tale sede si assumeva l'obbligo di trasferire la propria residenza anagrafica in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 7 e ciò per venire incontro alla richiesta in tal senso formulata dalla convenuta. I difensori delle parti chiedevano dunque un rinvio al fine di consentire tale cambio di residenza e poter formulare all'esito conclusioni congiunte di divorzio, senza statuizioni economiche tra le parti. Con nota di deposito del 28/10/24 l'attore depositava documentazione attestante l'avvio del procedimento di variazione di indirizzo con decorrenza dal 14/10/2024.
Alla successiva udienza di comparizione delle parti del 5/11/24, stante il deposito della documentazione predetta da parte dell'attore, le parti personalmente concordavano come segue le condizioni del loro divorzio: “pronunciare
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 28/9/86, senza nessuna statuizione economica, spese di lite compensate”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 23/6/21 e visto il cit. decreto di questo Tribunale n. 6897 del 9/6/22 ( cfr. doc. s.n., produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 5/11/24.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in RI ( FR ) il 28/9/86, trascritto nel registro degli Pt_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di RI dell'anno 1986, Atto n. 99, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 5/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
3 Così deciso in Frosinone, il 12/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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