CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA OLGHER nato a [...] 11 11/11/1946 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 6749 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Trieste condannava GH AB per la detenzione di una carabina ad aria compressa rientrante nella categoria delle armi comuni da sparo, in quanto idonea a sparare proiettili con energia cinetica superiore a 7,5 joule (art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 come modificato dall'art. 11, comma 2, legge 21 dicembre 1999, n. 526) la quale era stata regolarmente denunciata, come arma comune da sparo, e detenuta dal padre dell'imputato. L'arma è stata rinvenuta dai Carabinieri durante una perquisizione, durante la quale l'imputato aveva esibito solo un'arma giocattolo, occultata dietro un mobile della cucina avvolta in un panno rosso all'interno di una busta nera. Nel corso del processo d'appello è stato accertato, tramite apposita perizia, che si trattava di un'arma perfettamente funzionante, ancorché di fabbricazione non recente. 2. GH AB ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta consapevolezza della natura di arma della carabina e della sua offensività, pertanto, non sarebbe sussistente il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo nella detenzione della carabina poiché esso sarebbe dovuto essere dimostrato con un apposito accertamento e sarebbe potuto essere escluso sulla base delle osservazioni del consulente tecnico nominato. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 5 cod. pen., così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen. e del capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 cod. pen. poiché la pena detentiva non è stata sostituita con quella pecuniaria nonostante fosse stato richiesto, senza considerare il fatto che l'arma era scarsamente efficiente, che era stata .5 412-1 asseritamente occultata dalla moglie e che l'imputato no riportato condanne pe minaccia. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla non consapevolezza di detenere la carabina che sarebbe stata asseritamente occultata dalla moglie. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo del reato per cui il ricorrente è stato condannato che, invece, non sarebbe stato dimostrato. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel suo minimo edittale e sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza che fosse tenuta in considerazione la minima offensività della carabina, le condizioni personali dell'imputato ottantenne e in stato d'indigenza Prima dell'udienza è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con la quale si sono ribadite le ragioni di ricorso. 1 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, meritevole di un rigetto. 2. In tema di detenzione di armi, questa Corte ha già affermato che è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. La ratio della norma che impone detto obbligo è, infatti, quello di individuare gli attuali detentori di armi e i luoghi dove esse si trovano, per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessari controlli. Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell'avere materialmente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile a nulla rilevando i motivi dell'azione (Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302). A ciò va aggiunto che, con Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481, è stato ulteriormente specificato che non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alla detenzione illegale di una pistola da parte di una vedova il cui marito aveva denunciato - e successivamente rottamato - un'altra pistola avente matricola diversa rispetto a quella che la donna comunque non aveva denunciato in sede di successione). Va ricordato, infine, che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto 2 2r' e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen. (Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Rv. 236432). 3. Date le precedenti coordinate interpretative, in relazione a quanto accertato dai giudici di merito, emerge la manifesta infondatezza del primo, del secondo, del terzo e del sesto motivo con i quali si è dedotta, per violazione di legge e vizio della motivazione, la mancanza ovvero la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, poiché il dolo è stato accertato sulla base della conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza della carabina ereditata dal padre il quale l'aveva regolarmente denunciata ed aveva anche richiesto l'autorizzazione al trasferimento in altro Comune. I giudici di merito hanno, quindi, correttamente motivato sulla base di quanto era emerso nel corso dell'istruttoria. Su un piano generale, peraltro, tali doglianze risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). Rispetto alle considerazioni del consulente tecnico che avrebbero potuto dimostrare l'assenza di dolo in capo all'imputato va rilevato come tale affermazione sfLr'imasta allusiva e generica non specificando in che modo avrebbero potuto rilevare in tale accertamento, laddove la potenza di fuoco di poco superiore ai 7,5 joule non ha alcuna rilevanza, per quanto riportato al par. 1 rispetto all'integrazione dell'elemento soggettivo, tanto più che, come correttamente richiamato il precedente Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Rv. 279132, nella sentenza impugnata, in tema di detenzione illegale di un'arma, l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza ed interessa l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un'arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un armaiolo). 2.1. Tali censure, inoltre, senza offrire un quadro esaustivo degli elementi di prova presi in considerazione dai giudici di merito e svolgere, rispetto a tale quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a reiterare i medesimi argomenti arrivando anche, con il quinto motivo - fondato sulla circostanza che l'arma potesse essere stata occultata nella cucina in uso all'imputato da parte della moglie che viveva in una porzione separata della casa - ad offrire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base di un mero sospetto. Rispetto a ciò, va ribadito che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale questa Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa, né è possibile trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di 3 Presidente Il Consigliere estensore prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). 3.2. Rispetto al quarto motivo, afferente la lamentata non sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, esso è manifestamente infondato per le considerazioni appena espresse avendo, invece, la sentenza impugnata una motivazione congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogica che non è intaccata da quanto dedotto in tema di potenzialità dell'arma, assenza delle munizioni e, ancora, di non consapevolezza della detenzione per essere stata la moglie a occultare l'arma ereditata dall'imputato dal di lui padre. Priva del requisito dell'autosufficienza appare anche la deduzione relativa alla condanna per minaccia riportata in sentenza che è stata labialmente (senza allegare alcunché di dimostrativo al ricorso) contrastata. 3.3. È da rigettare anche il settimo e ultimo motivo sul mancato contenimento della pena irrogata nel minimo edittale e sulla lamentata non concessione della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso, la sentenza impugnata riporta una motivazione sulla pena, comunque prossima al minimo edittale, congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogica fondata sulle modalità di custodia dell'arma, ritenute approssimative e pericolose, e sul precedente giudiziario dell'imputato - non contestato - ex art. 131-bis cod. pen. per minaccia, ritenuto ostativo alla sospensione condizionale della pena come da recente pronuncia di questa Corte secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Rv. 286792 - 05). 4. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere rigettato e segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 01 ottobre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 6749 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Trieste condannava GH AB per la detenzione di una carabina ad aria compressa rientrante nella categoria delle armi comuni da sparo, in quanto idonea a sparare proiettili con energia cinetica superiore a 7,5 joule (art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 come modificato dall'art. 11, comma 2, legge 21 dicembre 1999, n. 526) la quale era stata regolarmente denunciata, come arma comune da sparo, e detenuta dal padre dell'imputato. L'arma è stata rinvenuta dai Carabinieri durante una perquisizione, durante la quale l'imputato aveva esibito solo un'arma giocattolo, occultata dietro un mobile della cucina avvolta in un panno rosso all'interno di una busta nera. Nel corso del processo d'appello è stato accertato, tramite apposita perizia, che si trattava di un'arma perfettamente funzionante, ancorché di fabbricazione non recente. 2. GH AB ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta consapevolezza della natura di arma della carabina e della sua offensività, pertanto, non sarebbe sussistente il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo nella detenzione della carabina poiché esso sarebbe dovuto essere dimostrato con un apposito accertamento e sarebbe potuto essere escluso sulla base delle osservazioni del consulente tecnico nominato. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 5 cod. pen., così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen. e del capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 cod. pen. poiché la pena detentiva non è stata sostituita con quella pecuniaria nonostante fosse stato richiesto, senza considerare il fatto che l'arma era scarsamente efficiente, che era stata .5 412-1 asseritamente occultata dalla moglie e che l'imputato no riportato condanne pe minaccia. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla non consapevolezza di detenere la carabina che sarebbe stata asseritamente occultata dalla moglie. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo del reato per cui il ricorrente è stato condannato che, invece, non sarebbe stato dimostrato. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel suo minimo edittale e sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza che fosse tenuta in considerazione la minima offensività della carabina, le condizioni personali dell'imputato ottantenne e in stato d'indigenza Prima dell'udienza è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con la quale si sono ribadite le ragioni di ricorso. 1 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, meritevole di un rigetto. 2. In tema di detenzione di armi, questa Corte ha già affermato che è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. La ratio della norma che impone detto obbligo è, infatti, quello di individuare gli attuali detentori di armi e i luoghi dove esse si trovano, per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessari controlli. Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell'avere materialmente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile a nulla rilevando i motivi dell'azione (Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302). A ciò va aggiunto che, con Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481, è stato ulteriormente specificato che non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alla detenzione illegale di una pistola da parte di una vedova il cui marito aveva denunciato - e successivamente rottamato - un'altra pistola avente matricola diversa rispetto a quella che la donna comunque non aveva denunciato in sede di successione). Va ricordato, infine, che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto 2 2r' e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen. (Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Rv. 236432). 3. Date le precedenti coordinate interpretative, in relazione a quanto accertato dai giudici di merito, emerge la manifesta infondatezza del primo, del secondo, del terzo e del sesto motivo con i quali si è dedotta, per violazione di legge e vizio della motivazione, la mancanza ovvero la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, poiché il dolo è stato accertato sulla base della conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza della carabina ereditata dal padre il quale l'aveva regolarmente denunciata ed aveva anche richiesto l'autorizzazione al trasferimento in altro Comune. I giudici di merito hanno, quindi, correttamente motivato sulla base di quanto era emerso nel corso dell'istruttoria. Su un piano generale, peraltro, tali doglianze risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). Rispetto alle considerazioni del consulente tecnico che avrebbero potuto dimostrare l'assenza di dolo in capo all'imputato va rilevato come tale affermazione sfLr'imasta allusiva e generica non specificando in che modo avrebbero potuto rilevare in tale accertamento, laddove la potenza di fuoco di poco superiore ai 7,5 joule non ha alcuna rilevanza, per quanto riportato al par. 1 rispetto all'integrazione dell'elemento soggettivo, tanto più che, come correttamente richiamato il precedente Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Rv. 279132, nella sentenza impugnata, in tema di detenzione illegale di un'arma, l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza ed interessa l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un'arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un armaiolo). 2.1. Tali censure, inoltre, senza offrire un quadro esaustivo degli elementi di prova presi in considerazione dai giudici di merito e svolgere, rispetto a tale quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a reiterare i medesimi argomenti arrivando anche, con il quinto motivo - fondato sulla circostanza che l'arma potesse essere stata occultata nella cucina in uso all'imputato da parte della moglie che viveva in una porzione separata della casa - ad offrire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base di un mero sospetto. Rispetto a ciò, va ribadito che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale questa Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa, né è possibile trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di 3 Presidente Il Consigliere estensore prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). 3.2. Rispetto al quarto motivo, afferente la lamentata non sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, esso è manifestamente infondato per le considerazioni appena espresse avendo, invece, la sentenza impugnata una motivazione congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogica che non è intaccata da quanto dedotto in tema di potenzialità dell'arma, assenza delle munizioni e, ancora, di non consapevolezza della detenzione per essere stata la moglie a occultare l'arma ereditata dall'imputato dal di lui padre. Priva del requisito dell'autosufficienza appare anche la deduzione relativa alla condanna per minaccia riportata in sentenza che è stata labialmente (senza allegare alcunché di dimostrativo al ricorso) contrastata. 3.3. È da rigettare anche il settimo e ultimo motivo sul mancato contenimento della pena irrogata nel minimo edittale e sulla lamentata non concessione della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso, la sentenza impugnata riporta una motivazione sulla pena, comunque prossima al minimo edittale, congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogica fondata sulle modalità di custodia dell'arma, ritenute approssimative e pericolose, e sul precedente giudiziario dell'imputato - non contestato - ex art. 131-bis cod. pen. per minaccia, ritenuto ostativo alla sospensione condizionale della pena come da recente pronuncia di questa Corte secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Rv. 286792 - 05). 4. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere rigettato e segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 01 ottobre 2024