Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 94
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi sottostanti

    La Corte ha ritenuto che non siano maturati i termini prescrizionali, essendo intercorsi poco più di due anni tra la notifica precedente e quella dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per cartella n. 03420110024154814000

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento n. 03420110024154814000, poiché non attinente a crediti tributari ma a spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende, e pertanto devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • Accolto
    Regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'intimazione di pagamento contenente tutte le cartelle impugnate, regolarmente notificata a mezzo posta raccomandata ricevuta personalmente dal destinatario. Di conseguenza, ogni questione circa la mancata o irregolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione andava fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quell'atto.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha accolto la domanda di condanna alle spese di lite in favore della Camera di Commercio di Cosenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 94
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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