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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5210/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009279924000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato il 28.11.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249009279924000, notificata da Agenzia delle Entrate e Riscossione in data 30.09.2025 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali sottese:
03420110024154814000, per “cassa depositi ed ammende anno 2011, notificata in data 11.05.2011, per
€ 1.593,51;
03420110045285424000, per “tassa automobilistica anno 2005, notificata il 24.11.2011, per € 624,71;
03420130016513311000, per “addizionale regionale IRPEF anno 2006, notificata in data 17.06.2013, oltre sanzioni ed interessi per € 86.092,81;
03420130016604586002, per IVA, oltre sanzioni ed interessi relativi all'anno 2006, notificata in data
17.06.2013, per € 90.025,98;
03420160023887546501, per “tassa automobilistica”, anno 2011, notificata in data 06.04.2017, per € 265,05;
03420170010967102000, per “diritto annuale camera di commercio”, anno 2013, notificata in data
20.07.2017, per € 408,90.
Deduceva il ricorrente la prescrizione dei tributi sottostanti e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione, con vittoria delle spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110024154814000, oggetto di opposizione, poiché non attinente a crediti tributari in quanto relativa a spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle ammende, e pertanto, devoluta alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017; Cass.
11480/2022). Nonché delle cartelle nn. 03420170018785667501, 03420170035017003501,
03420190002091931501, 03420200007022530000 e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, anch'essi non aventi natura tributaria poiché afferente crediti previdenziali e spese processuali, con conseguente devoluzione della controversia, in parte de qua, alla cognizione del GO. Quanto al resto, deduceva la piena regolarità del procedimento di riscossione con la notifica di tutti gli atti che avevani preceduto quello impugnato. Concludeva per il rigetto del ricorso, previo rigetto della richiesta cautela, con vittoria delle spese .
Si è costituita anche la Camera di Commercio di Cosenza eccependo il proprio difetto di legittimaizone passiva quanto alla questioni successive alla trasmissione del ruolo, mentre deduceva la piena regolarità dello stesso formato all'indomani del mancato assolvimento da parte della ditta individuale intestata al ricorrente degli obblighi di versa,ento annuale dei diritti camerali dovuti fino a cancellazione della ditta dal registro delle imprese, avvenuta solo nel 2014, a nulla rilevando la inattività della stessa o la perdita della partita Iva in costanza di iscrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso e della preliminare richiesta di sospesione della esecutorietà dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate.
All'odierna udienza fissata per la discussione sulla richiesta cautela, comparsa la sola ADER, essendo decorsi oltre 20 giorni dall'ultima notifica, acquisito il consenso della parte presente e non essendovi la necessità di ulteriori integrazioni trattandosi di controversia di pronta definizione, il Collegio si riservava per la decisione in forma semplificata del procedimento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla alla cartella di pagamento n.
03420110024154814000, oggetto di opposizione mediata, poiché non attinente a crediti tributari in quanto relativa a spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle ammende, e pertanto, devoluta alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017; Cass.
11480/2022).
Quanto alle altre cinque cartelle pure impugnate, AD ha provato la notifica, da ultimo, della intimazione di pagamento n. 034 2023 90039735 80/000 contenente tutte le cartelle oggi impugnate tramite la nuova intimazione, regolarmente notificataa a mezzo posta raccomandata ricevuta personalmente dal destinatario il 3.8.2023.
Da qui la sua piena regolarità.
Con la conseguenza che ogni questione circa la mancata o irregolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, andava fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quell'atto, non potendo oggi trovare nuovamente ingresso in questa sede.
Né possono medio termine ritenersi maturati i dedotti termini prescrizionali essendo intercorsi poco piu di due anni tra la notifica precedente e quella dell'atto oggi impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 98 D lgs 175/2024
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER e della Camera di Commercio di Cosenza che liquida per la prima in € 2.000,00 e per la seconda in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti per entrambe le parti.
.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5210/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009279924000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato il 28.11.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249009279924000, notificata da Agenzia delle Entrate e Riscossione in data 30.09.2025 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali sottese:
03420110024154814000, per “cassa depositi ed ammende anno 2011, notificata in data 11.05.2011, per
€ 1.593,51;
03420110045285424000, per “tassa automobilistica anno 2005, notificata il 24.11.2011, per € 624,71;
03420130016513311000, per “addizionale regionale IRPEF anno 2006, notificata in data 17.06.2013, oltre sanzioni ed interessi per € 86.092,81;
03420130016604586002, per IVA, oltre sanzioni ed interessi relativi all'anno 2006, notificata in data
17.06.2013, per € 90.025,98;
03420160023887546501, per “tassa automobilistica”, anno 2011, notificata in data 06.04.2017, per € 265,05;
03420170010967102000, per “diritto annuale camera di commercio”, anno 2013, notificata in data
20.07.2017, per € 408,90.
Deduceva il ricorrente la prescrizione dei tributi sottostanti e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione, con vittoria delle spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110024154814000, oggetto di opposizione, poiché non attinente a crediti tributari in quanto relativa a spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle ammende, e pertanto, devoluta alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017; Cass.
11480/2022). Nonché delle cartelle nn. 03420170018785667501, 03420170035017003501,
03420190002091931501, 03420200007022530000 e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, anch'essi non aventi natura tributaria poiché afferente crediti previdenziali e spese processuali, con conseguente devoluzione della controversia, in parte de qua, alla cognizione del GO. Quanto al resto, deduceva la piena regolarità del procedimento di riscossione con la notifica di tutti gli atti che avevani preceduto quello impugnato. Concludeva per il rigetto del ricorso, previo rigetto della richiesta cautela, con vittoria delle spese .
Si è costituita anche la Camera di Commercio di Cosenza eccependo il proprio difetto di legittimaizone passiva quanto alla questioni successive alla trasmissione del ruolo, mentre deduceva la piena regolarità dello stesso formato all'indomani del mancato assolvimento da parte della ditta individuale intestata al ricorrente degli obblighi di versa,ento annuale dei diritti camerali dovuti fino a cancellazione della ditta dal registro delle imprese, avvenuta solo nel 2014, a nulla rilevando la inattività della stessa o la perdita della partita Iva in costanza di iscrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso e della preliminare richiesta di sospesione della esecutorietà dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate.
All'odierna udienza fissata per la discussione sulla richiesta cautela, comparsa la sola ADER, essendo decorsi oltre 20 giorni dall'ultima notifica, acquisito il consenso della parte presente e non essendovi la necessità di ulteriori integrazioni trattandosi di controversia di pronta definizione, il Collegio si riservava per la decisione in forma semplificata del procedimento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla alla cartella di pagamento n.
03420110024154814000, oggetto di opposizione mediata, poiché non attinente a crediti tributari in quanto relativa a spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle ammende, e pertanto, devoluta alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017; Cass.
11480/2022).
Quanto alle altre cinque cartelle pure impugnate, AD ha provato la notifica, da ultimo, della intimazione di pagamento n. 034 2023 90039735 80/000 contenente tutte le cartelle oggi impugnate tramite la nuova intimazione, regolarmente notificataa a mezzo posta raccomandata ricevuta personalmente dal destinatario il 3.8.2023.
Da qui la sua piena regolarità.
Con la conseguenza che ogni questione circa la mancata o irregolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, andava fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quell'atto, non potendo oggi trovare nuovamente ingresso in questa sede.
Né possono medio termine ritenersi maturati i dedotti termini prescrizionali essendo intercorsi poco piu di due anni tra la notifica precedente e quella dell'atto oggi impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 98 D lgs 175/2024
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER e della Camera di Commercio di Cosenza che liquida per la prima in € 2.000,00 e per la seconda in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti per entrambe le parti.
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