Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena"; ne consegue che non può ritenersi prova sufficiente di un possesso utile ai predetti fini la produzione di un titolo di acquisto del bene.
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PROFILI INTRODUTTIVI La dottrina, la giurisprudenza e la prassi notarile si sono interrogate su quale regime patrimoniale debba essere applicato ai beni immobili acquistati per usucapione (dichiarato con sentenza), che costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario contemplati nel codice civile. In particolare, tale problematica è riscontrabile con riferimento agli acquisti per usucapione in relazione ai quali il termine rilevante del possesso si compie in un momento in cui il possessore è coniugato in regime di comunione legale dei beni, ma non lo era quando il possesso ad usucapionem ha avuto inizio, in quanto ci si chiede se debbano o meno cadere in comunione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2001, n. 11000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11000 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA GE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato SANGUEDOLCE SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI IN sulla qualità di unica erede di VO TO, nonché di SC ND, SC IU, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PERA, difesi dall'avvocato VINCENZO MADONIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
DA IU EF, DI MAGGIO SALVATRICE, DA LUCREZIA, DA ROSARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 142/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 21/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.3.1990 TO VO, NI VO, DR VO e IO VO convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Palermo sezione distaccata di NI AL VÌ, GI ST VÌ, RI VÌ, RE VÌ e OS VÌ chiedendo dichiararsi la risoluzione del rapporto costituito con la sentenza del Tribunale di Palermo del 20.12.1962 che, in esecuzione di un contratto preliminare sottoscritto il 23.12.1953 tra TA NO, madre degli attori, e RE NO, dante causa a titolo successorio dei convenuti, aveva trasferito in favore di quest'ultima la quota di sua spettanza dell'immobile sito in Torretta, Via Nuova, iscritto al catasto al f. 15 partita 194.
Gli attori deducevano che ne' la NO ne' i suoi eredi avevano pagato il saldo del prezzo di vendita pari a Lire 90.000, nonostante la menzionata pronuncia avesse subordinato il trasferimento coattivo all'adempimento di tale obbligazione.
Si costituiva in giudizio soltanto AL VÌ eccependo la prescrizione del diritto vantato dagli attori e l'acquisto per usucapione dell'immobile in proprio favore;
deduceva comunque l'avvenuto pagamento o quantomeno l'offerta reale con effetti liberatori di quanto in ipotesi ancora dovuto in dipendenza del contratto preliminare e della successiva pronuncia costitutiva. Il Pretore adito con sentenza del 21.10.1991 dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita sopra menzionato per inadempimento del promissario acquirente.
Proposto gravame avverso tale sentenza da parte di AL VÌ, il Tribunale di Palermo con sentenza del 21.1.1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Il Tribunale adito, premesso che non potevano essere esaminate le eccezioni attinenti alla prescrizione del diritto azionato dalle controparti ed alla validità dell'offerta reale di quanto eventualmente ancora dovuto da RE NO non essendo state proposte nell'atto di appello, essendo invece state formulate soltanto in comparsa conclusionale, rilevava comunque che nell'atto di appello non erano state sollevate censure nei confronti delle statuizioni della sentenza impugnata che aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione ed ininfluente l'offerta reale effettuata dalla NO dopo che era già stata proposta nei suoi confronti la domanda di risoluzione, cosicché ormai al riguardo si era formato il giudicato;
nel merito, poi, il giudice di appello rilevava, per quanto ancora interessa in questa sede, l'infondatezza della eccezione di usucapione dell'immobile in questione trasferito dalla madre RE NO all'appellante con donazione del 5.8.1973, atteso che il VÌ non aveva fornito alcuna prova del possesso "uti dominus" del bene, essendosi limitato a produrre il relativo titolo di acquisto, documento di per sè inidoneo a dimostrare il concreto esercizio del potere di fatto sulla cosa per il tempo necessario a determinare l'acquisto per usucapione. Per la cassazione di tale sentenza AL VÌ ha proposto un ricorso basato su cinque motivi cui resistono con controricorso DR VO, LI VO e VI IT quale erede di TO VO, nel frattempo deceduto;
non hanno svolto attività difensiva neppure in questa sede ST GI VÌ, RI Di GI, RE VÌ e OS VÌ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il VÌ deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. nonché insufficiente motivazione su un punto della controversia;
al riguardo sostiene di aver esplicitamente riproposto nell'atto di appello l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dalle controparti e di aver altresì invocato gli effetti satisfattori dell'offerta reale del saldo del prezzo relativo al trasferimento dell'immobile disposto con la menzionata sentenza del tribunale di Palermo del 20.11.1962, cosicché il contrario assunto in proposito espresso dal giudice di appello è erroneo.
La censura è infondata.
Infatti dall'esame dell'atto di appello proposto dal VÌ dinanzi al Tribunale di Palermo risulta inequivocabilmente che le questioni inerenti alla prescrizione ed all'offerta reale del saldo del prezzo non sono state formulate neppure in forma implicita, cosicché le statuizioni in proposito assunte dal giudice di primo grado sono passate in giudicato, come correttamente ritenuto dal giudice di appello.
Tale conclusione è inoltre avvalorata dall'onere della specificazione dei motivi previsto dall'art. 342 c.p.c., avente la duplica funzione di delimitare l'ambito di esame devoluto al giudice di appello e di consentire il puntuale e ragionato vaglio delle critiche mosse alla decisione impugnata;
pertanto tale onere si può ritenere assolto soltanto quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo quindi consentito il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1453 c.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene di aver formulato, in data antecedente all'atto di citazione notificato il 15.3.1990 introduttivo del presente giudizio dinanzi al Pretore di Palermo, offerta reale della somma di denaro dovuta dalla propria madre RE NO a saldo del prezzo per il trasferimento dell'immobile per cui è causa. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 2934 e 2935 C.C. nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenzia la fondatezza della eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalle controparti sollevata nel giudizio di primo grado.
Il secondo ed il terzo motivo devono essere ritenuti assorbiti all'esito delle considerazioni sopra espresse in sede di esame del primo motivo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 1158 - 1159 - 2697 e 2735 C.C., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il VÌ sostiene di aver acquistato la proprietà dell'immobile sito in Torretta per usucapione per averne avuto il possesso ultraventennale ed in ogni caso per averlo posseduto a giusto titolo in forza dell'atto di donazione effettuato in suo favore dalla madre RE NO in data 5.8.1973.
Il ricorrente, pur ammettendo di non aver chiesto di provare la sussistenza del requisito del possesso continuato, lamenta che il giudice di appello ha trascurato l'ammissione in proposito resa dagli attori, i quali nell'atto di citazione avevano scritto, con riferimento ai convenuti, "pur essendo nel pieno possesso dell'immobile....", così riconoscendo il possesso pacifico del bene. La censura è infondata.
È opportuno rilevare, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che ai fini della configurabilità di un possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena", e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus"; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (vedi tra le tante pronunce in tal senso Cass. 13.12.1994 n. 10652). Orbene alla luce di tali principi consegue che correttamente il giudice di appello ha ritenuto insussistente la prova del possesso "ad usucapionem", essendo a tal fine insufficiente la produzione del titolo di acquisizione del bene costituito dal menzionato atto di donazione.
Del pari, in assenza di una prova del possesso dell'immobile, deve ritenersi altresì inidonea la circostanza in proposito dedotta dal VÌ nel presente ricorso: invero l'ammissione resa dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di un possesso da parte dei convenuti in ordine al suddetto bene, attesa la sua estrema genericità, non può sopperire alla mancanza assoluta al riguardo di elementi probatori sicuri e convincenti. Infatti il riferimento ad un possesso nei termini sopra evidenziati è inidoneo a legittimare la pretesa del VÌ in ordine all'acquisto per usucapione dell'immobile, non essendovi alcun elemento di oggettivo riscontro con riferimento sia alle modalità di tale possesso onde verificare la corrispondenza di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, sia soprattutto al protrarsi ininterrotto della relazione possessoria con il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c., chiede la riforma della statuizione relativa alle spese dei primi due gradi di giudizio quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
All'esito della ritenuta infondatezza delle censure sopra esaminate deve ritenersi assorbito tale motivo.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Lire 118.600 per spese e di Lire 3.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 2.3.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGOSTO 2001.