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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in Teramo, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Ioannoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, sito in San
Nicolò a Tordino (TE), Via G. Milli n. 1, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- ATTORE - contro
7-9 (C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Teatro Antico n. 18, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Gialluca, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.;
- CONVENUTO -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro del 09.03.2021 in capo alla convenuta ex art. 2051
c.c. e/o in violazione del principio del neminem ledere ex art. 2043 c.c.; in conseguenza e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore, nonché spese mediche documentate, quantificati complessivamente in €
10.000,55, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito, dovesse ravvisare degli elementi di corresponsabilità a carico dell'attore, si vorrà condannare il convenuto, sempre per quanto di rispettiva spettanza e ragione, al risarcimento dovuto sulla base del grado di corresponsabilità che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Convenuto: “si conclude per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e compenso di lite”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/06/2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale il di Teramo, per ivi sentirlo condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni dal medesimo patiti in data 9/03/2021, alle ore 7:45 circa, allorquando si recava a far visita alla propria madre SI.ra , abitante in un appartamento facente parte di un edificio di più Parte_2 vaste dimensioni, denominato e, a causa dell'umidità presente sulla pavimentazione non Controparte_1 segnalata, cadeva rovinosamente a terra.
A sostegno della formulata domanda, l'attore ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) in data 9/03/2021, alle ore 7:45 circa, si recava a far visita alla propria madre SI.ra che abita in un Parte_2 appartamento sito in Teramo, facente parte di un edificio di più vaste dimensioni denominato CP_1
ii) poiché il suddetto edificio risulta sprovvisto di ascensore, per portarsi dal piano terra al piano
[...] primo utilizzava la scala condominiale e, a causa dell'umidità, presente sulla pavimentazione e non segnalata, causata dalle pulizie effettuate dall'impresa fiduciaria del Condominio, cadeva rovinosamente a terra;
iii) pertanto, ricorrono i presupposti per la declaratoria di responsabilità del citato , con CP_1 conseguente diritto al risarcimento dei danni in atti descritti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi, che la proposta domanda risarcitoria è da ritenersi destituita di legittimità e sostegno, poiché le circostanze emerse concretano un caso fortuito per fatto del danneggiato e, come tale, idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Istruita a mezzo acquisizione di documentazione, prove orali e consulenza tecnica, la causa è pervenuta, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
----------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda, espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del convenuto
, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. CP_1
2043 c.c. La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative, atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass.,
Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito
(cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente:
i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti
(Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati, in particolare dall'istruttoria orale svolta;
a tal proposito, il teste comune delle parti, , indifferente, escusso all'udienza Testimone_1 del 18/07/2023, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, oltre che per il principio di preponderanza civilistica, interrogato in ordine alla dinamica del sinistro e circa la non presenza di alcuna segnalazione di “pavimento bagnato/pulizie in corso” o di pericolo, così rispondeva “Cap. 1: è vera la circostanza, ho assistito al fatto perché stavo rientrando a casa dopo aver portato il cane a spasso. Il
[...]
è caduto davanti a me, mentre saliva a casa della madre, al secondo o terzo gradino della scalinata Pt_1 che in quel momento era bagnata perché erano in corso le pulizie delle parti condominiali. Cap. 2: è vero, ho già risposto”; “Cap. 4: non è vero, non sono mai stati apposti segnali durante le pulizie del condominio.
AdR: di regola l'impresa di pulizie non mette i cartelli”; e, interrogato sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta, AdR: “io ho dato la precedenza al ed ero dietro di lui”. Parte_1
Parimenti, a fronte della comprovata ricostruzione dell'accaduto e per il principio della ragione più liquida, il convenuto non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, tenuto conto che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attore è avvenuta a causa della presenza sul pavimento di umidità a seguito delle operazioni di pulizia delle scale, in alcun modo segnalata, non può ritenersi che la condotta del danneggiato, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile la verificazione dell'evento.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attore abbia svolto però il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attore, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, considerato che la verificazione del sinistro è avvenuta in un luogo all'attore - scale - noto e per lo meno non del tutto sconosciuto - in presenza di illuminazione conforme, considerati altresì la data e l'orario del sinistro - con la conseguenza che tale circostanza avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo al nella misura del 50%. Parte_1
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sotto il profilo del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, un periodo di ITP al 75% per 10 gg., di ITP al 50% per 20 gg., di ITP al 25% per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 4% in soggetto avente 59 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del
7/02/2017). Orbene, applicandosi alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano
2024: - ITP gg. 10 gg. x € 115,00:75 = € 862,50 - ITP gg. 20 x € 115,00: 50% = € 1.150,00 – ITP gg 20 x €
115,00:25 = 575,00 per un totale di € 2.587,50 - danno da invalidità permanente 4 % = € 4.699, per un totale complessivo di € 7.286,50.
Non può essere riconosciuta, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno, atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso,
Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del 7/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può essere riconosciuto. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno essere riconosciuti, invece, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio
(cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, viceversa dalle spese delle perizie medico legali di parte, ritenute congrue dal c.t.u., e quantificabili in euro 571,77. Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, inoltre, dovrà essere sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma 1, pari al 50 %.
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura devono essere compensate in ragione della soccombenza parziale reciproca, ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018
n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013).
Anche le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in solido in forza del principio della soccombenza e del principio di causalità (e fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente:
v., da ultimo, Cassazione 30/01/2019 n. 2703).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 3.929,00 oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della CTU, come liquidate da separato provvedimento in corso di causa.
Così è deciso in Teramo il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in Teramo, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Ioannoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, sito in San
Nicolò a Tordino (TE), Via G. Milli n. 1, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- ATTORE - contro
7-9 (C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Teatro Antico n. 18, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Gialluca, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.;
- CONVENUTO -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro del 09.03.2021 in capo alla convenuta ex art. 2051
c.c. e/o in violazione del principio del neminem ledere ex art. 2043 c.c.; in conseguenza e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore, nonché spese mediche documentate, quantificati complessivamente in €
10.000,55, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito, dovesse ravvisare degli elementi di corresponsabilità a carico dell'attore, si vorrà condannare il convenuto, sempre per quanto di rispettiva spettanza e ragione, al risarcimento dovuto sulla base del grado di corresponsabilità che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Convenuto: “si conclude per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e compenso di lite”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/06/2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale il di Teramo, per ivi sentirlo condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni dal medesimo patiti in data 9/03/2021, alle ore 7:45 circa, allorquando si recava a far visita alla propria madre SI.ra , abitante in un appartamento facente parte di un edificio di più Parte_2 vaste dimensioni, denominato e, a causa dell'umidità presente sulla pavimentazione non Controparte_1 segnalata, cadeva rovinosamente a terra.
A sostegno della formulata domanda, l'attore ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) in data 9/03/2021, alle ore 7:45 circa, si recava a far visita alla propria madre SI.ra che abita in un Parte_2 appartamento sito in Teramo, facente parte di un edificio di più vaste dimensioni denominato CP_1
ii) poiché il suddetto edificio risulta sprovvisto di ascensore, per portarsi dal piano terra al piano
[...] primo utilizzava la scala condominiale e, a causa dell'umidità, presente sulla pavimentazione e non segnalata, causata dalle pulizie effettuate dall'impresa fiduciaria del Condominio, cadeva rovinosamente a terra;
iii) pertanto, ricorrono i presupposti per la declaratoria di responsabilità del citato , con CP_1 conseguente diritto al risarcimento dei danni in atti descritti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi, che la proposta domanda risarcitoria è da ritenersi destituita di legittimità e sostegno, poiché le circostanze emerse concretano un caso fortuito per fatto del danneggiato e, come tale, idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Istruita a mezzo acquisizione di documentazione, prove orali e consulenza tecnica, la causa è pervenuta, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda, espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del convenuto
, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. CP_1
2043 c.c. La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative, atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass.,
Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito
(cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente:
i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti
(Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati, in particolare dall'istruttoria orale svolta;
a tal proposito, il teste comune delle parti, , indifferente, escusso all'udienza Testimone_1 del 18/07/2023, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, oltre che per il principio di preponderanza civilistica, interrogato in ordine alla dinamica del sinistro e circa la non presenza di alcuna segnalazione di “pavimento bagnato/pulizie in corso” o di pericolo, così rispondeva “Cap. 1: è vera la circostanza, ho assistito al fatto perché stavo rientrando a casa dopo aver portato il cane a spasso. Il
[...]
è caduto davanti a me, mentre saliva a casa della madre, al secondo o terzo gradino della scalinata Pt_1 che in quel momento era bagnata perché erano in corso le pulizie delle parti condominiali. Cap. 2: è vero, ho già risposto”; “Cap. 4: non è vero, non sono mai stati apposti segnali durante le pulizie del condominio.
AdR: di regola l'impresa di pulizie non mette i cartelli”; e, interrogato sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta, AdR: “io ho dato la precedenza al ed ero dietro di lui”. Parte_1
Parimenti, a fronte della comprovata ricostruzione dell'accaduto e per il principio della ragione più liquida, il convenuto non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, tenuto conto che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attore è avvenuta a causa della presenza sul pavimento di umidità a seguito delle operazioni di pulizia delle scale, in alcun modo segnalata, non può ritenersi che la condotta del danneggiato, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile la verificazione dell'evento.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attore abbia svolto però il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attore, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, considerato che la verificazione del sinistro è avvenuta in un luogo all'attore - scale - noto e per lo meno non del tutto sconosciuto - in presenza di illuminazione conforme, considerati altresì la data e l'orario del sinistro - con la conseguenza che tale circostanza avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo al nella misura del 50%. Parte_1
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sotto il profilo del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, un periodo di ITP al 75% per 10 gg., di ITP al 50% per 20 gg., di ITP al 25% per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 4% in soggetto avente 59 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del
7/02/2017). Orbene, applicandosi alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano
2024: - ITP gg. 10 gg. x € 115,00:75 = € 862,50 - ITP gg. 20 x € 115,00: 50% = € 1.150,00 – ITP gg 20 x €
115,00:25 = 575,00 per un totale di € 2.587,50 - danno da invalidità permanente 4 % = € 4.699, per un totale complessivo di € 7.286,50.
Non può essere riconosciuta, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno, atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso,
Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del 7/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può essere riconosciuto. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno essere riconosciuti, invece, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio
(cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, viceversa dalle spese delle perizie medico legali di parte, ritenute congrue dal c.t.u., e quantificabili in euro 571,77. Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, inoltre, dovrà essere sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma 1, pari al 50 %.
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura devono essere compensate in ragione della soccombenza parziale reciproca, ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018
n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013).
Anche le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in solido in forza del principio della soccombenza e del principio di causalità (e fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente:
v., da ultimo, Cassazione 30/01/2019 n. 2703).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 3.929,00 oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della CTU, come liquidate da separato provvedimento in corso di causa.
Così è deciso in Teramo il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Converti
(firma digitale)