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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4472/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 4472 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Parte_1 C.F._1
CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale XXI Aprile n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pontinia (LT), Strada del Frassonetto n. 4578;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: revisione condizioni affido e mantenimento figli.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 337 quinquies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver Parte_1 intrapreso nell'anno 2014 una relazione con , dalla quale nasceva, in data CP_1
pagina 1 di 9 18.04.2015, e che la relazione terminava a causa di dissidi generati nella coppia Persona_1 da problematiche economiche e dissapori riguardanti l'educazione e gestione del figlio. In data
30.06.2022, quindi, depositava innanzi al Tribunale di Latina, ricorso ex artt. 337 bis e ss c.c., onde regolamentare le condizioni di affido, diritto di visita e mantenimento del minore che, iscritto al n. R.G. 1769/2022. All'esito del predetto giudizio il Tribunale di Latina, con decreto avente cron. n. 2131/2022 del 29.12.2022, così provvedeva: “Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con il regime di visita del padre come indicato in motivazione;
Dispone l'obbligo a carico del resistente di corrispondere –
a titolo di mantenimento del minore – la somma di € 250,00 mensili – da rivalutarsi annualmente
e automaticamente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – in favore della ricorrente, mediante vaglia postale/bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di questo Tribunale, a far data dalla domanda”. Sul diritto di visita paterno la ricorrente sosteneva che non rispettava CP_1 il calendario previsto dal Tribunale di Latina per la frequentazione del figlio , Per_1 dimostrando una totale estraneità ed assenza nei rapporti con lo stesso, ed in genere nella sua quotidianità. Detto disinteresse, purtroppo, si manifestava anche verso l'attività scolastica di
, le sue attività ricreative e sportive, nonché, cosa ancor più grave, verso le indagini e gli Per_1 accertamenti medici che aveva dovuto sostenere per capire e risolvere la sua Per_1 allergia/intolleranza a determinati alimenti, oltre che per il reflusso gastroesofageo e, ancor più alle spese da sostenere per l'esecuzione di tali visite. Tale assenza creava quindi un enorme pregiudizio al minore e a lei stessa perché, nonostante le copiose informazioni che, tramite
Whatsapp e telefonate, forniva al padre, quest'ultimo dichiarava di non poter provvedere, rendendole difficilissimo tutelare tempestivamente gli interessi e soprattutto la salute del minore.
In altri termini, il dimostrava di non voler partecipare – non solo dal punto di vista CP_1 economico ma anche dal punto di vista pratico (spostamenti, visite, richieste) alle necessità di
. Ciò, in più di un'occasione, aveva determinato difficoltà anche dal punto di vista Per_1 burocratico, motivo per il quale chiedeva l'affido esclusivo del minore. In relazione al mantenimento di , la ricorrente evidenziava che il Tribunale aveva disposto a carico del Per_1 padre una contribuzione mensile per € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somme che il non le aveva versato, né in tutto e né in parte, tant'è che era stata costretta ad agire in via CP_1 esecutiva per recuperare quanto dovuto al minore. Deduceva, in particolare, che il predetto pagina 2 di 9 provvedimento veniva notificato al in data 12.01.2023 ma, nonostante ciò, questi non CP_1 provvedeva al mantenimento del figlio disposto dal Tribunale, omettendo di versare l'importo di
€ 250,00 per le mensilità da ottobre 2022 a marzo 2023 compresi. Pertanto, era costretta a notificare al il titolo, munito della formula esecutiva unitamente all'atto di precetto per il CP_1 complessivo importo di € 1.707,19, rimasto inesitato. Successivamente notificava al al CP_1 datore di lavoro ( , a e a Mooney s.p.a., atto Controparte_2 Controparte_3 di pignoramento presso terzi, per il recupero delle somme dovute, azione, a seguito della quale, emergeva che il non aveva somme giacenti sui conti correnti bancari e/o postali a lui CP_1 intestati e che lo stesso era stato assunto dalla con contratto Controparte_4 di lavoro a tempo determinato in data 11.05.2022, rapporto cessato alla data del 30.06.2023.
Pertanto, a seguito dalla dichiarazione del datore, veniva accantonata in suo favore, solo la minor somma di € 439,92 (pari ad 1/5 del TFR). Trovandosi, quindi, in serie difficoltà economiche, non riuscendo a far fronte con le sue sole sostanze a tutte le esigenze del minore, decideva di iscrivere al ruolo il ppt (RGE 1260/2023, D.ssa Puccinelli) con prima udienza fissata al 27.05.2024 ore
10.00 e, successivamente, con nuovo atto di pignoramento presso terzi - con udienza di prima comparizione indicata in citazione all'11.12.2023 - ingiungeva al e all'INPS di versare 1/5
CP_1 della NASPI del debitore in favore del mantenimento dovuto al minore. L'INPS rendeva dichiarazione positiva con accantonamento, già dal mese di ottobre 2023, di 1/5, delle somme dovute dall'istituto al a titolo di NASPI. La sosteneva quindi di essere stata
CP_1 Pt_1 costretta ad azionare il doppio recupero crediti verso il perché quest'ultimo non
CP_1 provvedeva, se non con versamenti sporadici e di somme anche inferiori a quelle dovute per il mantenimento mensile ordinario, a versare mensilmente quanto stabilito dal Tribunale. Oltretutto, alcuna somma era stata corrisposta dal per tutte le spese straordinarie sostenute per
CP_1
, in particolare per quelle mediche, di una certa consistenza, soffrendo il minore di Per_1 reflusso gastroesofageo e intolleranze alimentari. Ancora, la ricorrente sosteneva che essendo in difficoltà economiche, visto che il non corrispondeva alcunché a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, aveva provato a chiedere al resistente ed alla famiglia di quest'ultimo di aiutarla economicamente ad acquistare i predetti medicinali, ma nessuno di loro aveva provveduto.
Rappresentava altresì la che il le aveva proposto di iscrivere alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 calcio, garantendole che avrebbe provveduto lui al pagamento dell'iscrizione; il padre del bambino però provvedeva solo al pagamento della prima rata e non alle successive e pertanto la pagina 3 di 9 scuola calcio sollecitava per iscritto lei al versamento degli importi residui. Precisava poi che ad ottobre 2022 aveva dovuto acquistare una cameretta per il figlio , in assenza di aiuti del Per_1 padre o del nucleo familiare paterno e pertanto era stata costretta a chiedere un finanziamento alla
Findomestic, con n. 42 rate da pagare, per un totale di € 1.059,06 e che lei versava altresì una rata mensile alla medesima finanziaria, di € 117,00, di cui € 45,00 per somme dalla stessa usufruite per il mobilio di casa ed € 78,00 per l'acquisto dell'auto del a lui intestata. Somme che lei CP_1 aveva richiesto al inutilmente. Sosteneva inoltre, di vivere con il minore in una CP_1 Per_1 casa in affitto, con regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Latina, in data 05.08.2022, al n. 6700, con decorrenza dal 01.08.2022, per un canone di locazione di € 450,00 mensili, provvedendo altresì al pagamento di tutte le utenze e che lei, dal 01.12.2016, lavorava come dipendente della Dussmann Service s.r.l., con qualifica di operaia di II livello del
CCNL Imprese Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, ricevendo una retribuzione mensile pari ad € 1.175,00 circa. Era, quindi, lei a provvedere in via esclusiva, con il solo aiuto che potevano fornirle i nonni materni di e sua sorella, ad ogni bisogno del minore, nella totale Per_1 noncuranza del padre e della famiglia di origine di quest'ultimo. Purtroppo, però con lo stipendio percepito e dovendo pagare i vari finanziamenti accesi, oltre al vitto e alloggio, bollette, spese per l'auto, non riusciva da sola a far fonte a tutte le esigenze del minore. erano stati tutti i Per_2 solleciti e le azioni intraprese verso il compresa la denuncia – querela da lei sporta in data CP_1
10.06.2022, al fine di contestare le omissioni paterne. Per tali ragioni, con raccomandata a/r datata 17.07.2023, scriveva ai nonni paterni di provvedere a supplire alle mancanze economiche del Sig. verso il nipote, aiutandola a far fronte alle esigenze mediche e scolastiche CP_1 di , ricevendo però da questi ultimi, per il tramite dell'Avv. Conca, una risposta Per_1 negativa.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo di in favore della madre, in modo che la stessa possa autonomamente Persona_1 prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche, con diritto del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e con facoltà di di pernottare con il figlio, quando il minore sarà più grande ed il CP_1 padre avrà un'abitazione adeguata alle esigenze dello stesso, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e nei periodi festivi di Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto e
pagina 4 di 9 nel giorno del compleanno del minore i genitori, in caso di disponibilità del altereranno CP_1 tra loro i pranzi e le cene b) confermare a carico di l'assegno di mantenimento in CP_1 favore del minore di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di questo Tribunale, come previsto al punto 2 del decreto del Tribunale di
Latina, avente cron. n. 2131/2022 del 29.12.2022, a firma del presidente Dr De Cinti. c) attribuire alla GG.ra , per intero, il diritto a chiedere all'INPS l'assegno unico universale Pt_1 per il minore. d) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Il pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11.04.2024, sentita la ricorrente, il Tribunale dettava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone l'affido esclusivo del minore alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno comunque essere assunte da ambedue le parti. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Sezze prenda in carico il nucleo familiare ed effettui un'indagine psico-sociale sullo stesso, e sul rapporto del minore con entrambi i genitori, formulando un parere sul regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario ritenuto più conforme all'interesse del minore;
relazionando al Tribunale entro il 3 dicembre 2024”. Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali competenti nonché certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti a nome del dopodiché la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 21.10.2025, CP_1 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove parte ricorrente concludeva come da note conclusive autorizzate in atti.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente, volta a conseguire l'affido esclusivo in suo favore del minore , motivata in ragione della scarsa Persona_1 partecipazione morale e materiale del padre alla vita dello stesso, non meriti di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore costituisce, come noto, un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", e per questo motivo richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di pagina 5 di 9 legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (cfr., ex multis, Cass. 9.9.2025, n. 24876). In altri termini, la decisione di disporre l'affidamento esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore che deve essere valutata non in riferimento a una diretta o indiretta condotta pregiudizievole di uno dei genitori, ma deve essere fondata sull'obiettivo accertamento dell'esercizio condiviso della bigenitorialità nell'interesse del minore. Quindi, non
è sufficiente rilevare un comportamento comunque pregiudizievole ma è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante da violazione e trascuratezza nei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o dall'abuso dei poteri che ne compongono il contenuto. In tale contesto, l'inadempimento all'obbligazione di versamento del mantenimento non costituisce di per sé fatto decisivo a determinare l'integrazione dei presupposti per un affido esclusivo, dovendo essere detto evento contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr., ex multis, Cass. 17.05.2022, n. 15815).
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia stata fornita in giudizio la prova sul concreto pregiudizio che l'affido condiviso arrecherebbe al minore, né circa la manifesta carenza dell'attitudine genitoriale del Se da un lato, infatti, è incontestato che il resistente non CP_1 veda assiduamente il figlio e che lo stesso non provveda regolarmente al versamento Per_1 del mantenimento ordinario e straordinario in suo favore, è anche vero che dalle relazioni dei
Servizi Sociali versate in atti non emergono elementi sintomatici tali da far ritenere giustificato un affido esclusivo in favore della madre. Al contrario, dalla relazione depositata dal S.S. di
Latina in data 10.01.2025, è emerso che appare come un bambino sereno, intelligente, Per_1 tranquillo, che non desta preoccupazioni. Ascoltato dalle operatrici del servizio sociale di Latina, lo stesso ha manifestato di essere contento di trascorre del tempo con il padre e con i nonni paterni. Detto stato d'animo del minore è emerso anche durante il colloquio e la visita domiciliare effettuati dal S.S. di Pontinia presso l'abitazione paterna, come si evince dalla relazione depositata in data 10.02.2025. In detta occasione, infatti, “Il minore ha condiviso, rispetto all'organizzazione del diritto di visita, la volontà di lasciare le cose come stanno dunque di voler vivere prevalentemente presso l'abitazione materna e di voler mantenere le visite paterne nei fine settimana e talvolta durante la settimana. Riguardo i pernotti ha Per_1 specificato di voler rimanere a dormire dal padre solo esclusivamente nel periodo estivo, in quanto durante il periodo invernale è impegnato sia con le attività sportive che con quelle
pagina 6 di 9 organizzate con i pari che frequenterebbe con assiduità durante la settimana e nei fine settimana”. Il bambino, quindi, non ha manifestato disagio neanche in relazione alla possibilità di pernottare presso il padre, precisando solo che preferirebbe non trascorrere la notte presso il in inverno in modo da poter affrontare gli impegni sportivi e ludici nel fine settimana. Ciò CP_1 trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente la quale, in sede di visita domiciliare ad opera dei S.S. di Latina, raccontava che, quando si reca dal padre, lei è Per_1 tranquilla in quanto trascorre tempo anche con i nonni paterni, molto attenti e premurosi. Il padre,
d'altro canto, ha espresso la volontà di essere più partecipe alla vita del minore, sostenendo di esserne escluso e non favorito in ciò dalla stessa. Dalla ricostruzione fornita dai servizi Pt_1 incaricati, a seguito dell'analisi del nucleo familiare, non sono emerse problematiche di carattere psicofisico del minore, né tantomeno condotte pregiudizievoli per il suo equilibrio da parte dei genitori.
Anche in relazione alla partecipazione al mantenimento di , si evidenzia che in corso di Per_1 causa è comunque emersa, nelle dichiarazioni e negli scritti difensivi della , una maggiore Pt_1 regolarità del nella contribuzione. CP_1
Per le ragioni svolte, in accordo con quanto espresso nelle relazioni dei S.S. competenti, si ritiene che l'affido condiviso sia il regime più confacente all'interesse del minore, rispondendo al suo diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in assenza di elementi ostativi in tal senso.
Deve inoltre confermarsi il collocamento prevalente presso la madre, comunque figura centrale e maggiormente accudente per il minore.
Quanto al diritto di visita, considerata l'età del minore, nonché la poca distanza tra i comuni di residenza del padre e del figlio che consentirebbe comunque al di poterlo seguire negli CP_1 impegni scolastici, sportivi e ludici, e visto il piano genitoriale versato in atti dalla ricorrente, si ritiene congruo disporre che, compatibilmente agli impegni di , il padre tenga con sé il Per_1 minore due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed a weekend alternati dal pomeriggio del sabato alla domenica alle ore 21.00 quando lo riporterà presso la madre. Nei periodi festivi di Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto e nel giorno del compleanno del minore i genitori altereranno tra di loro, di anno in anno, i pranzi e le cene.
Quanto, invece, alla misura del mantenimento, va confermato l'obbligo del del CP_1 versamento di un assegno di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore,
pagina 7 di 9 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto sul punto dal Protocollo di Intesa di questo Tribunale, non essendo emersi in corso di causa mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti, vista peraltro la mancata costituzione del nel presente giudizio. CP_1
Infine, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a richiedere per intero all'INPS l'assegno unico universale percepito in relazione al minore . Persona_1
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (cfr., ex multis, Cass. 22.02.2025, n. 4672). Sebbene, infatti, entrambi i genitori siano coinvolti nel progetto educativo del minore, il genitore che si occupa prevalentemente dell'accudimento quotidiano, delle necessità immediate del figlio, ha diritto a percepire integralmente l'assegno. Nel caso di specie, risulta in modo pacifico che è la ricorrente a farsi carico in via prevalente dell'accudimento quotidiano del minore e della gestione delle sue necessità. Tale circostanza giustifica l'attribuzione in suo favore del diritto di richiedere in via esclusiva l'assegno unico universale, percependo integralmente (100%) l'importo erogato dall'INPS a tale titolo, tenuto conto anche della discontinuità e dell'irregolarità con cui il Sig. ha contribuito economicamente al sostentamento del figlio. CP_1
Il rigetto della domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. Il restante 1/2 delle spese segue la soccombenza del resistente e viene liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e della sua bassa complessità, ed applicando i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4472 del 2023 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di affido esclusivo del minore disponendone l'affido Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
Conferma l'obbligo a carico del resistente di corrispondere – a titolo di mantenimento del minore – la somma di € 250,00 mensili – da rivalutarsi annualmente e automaticamente sulla pagina 8 di 9 base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – in favore della ricorrente, mediante vaglia postale/bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di questo Tribunale, a far data dalla domanda, già disposto con decreto di questo Tribunale con decreto avente cron. n. 2131/2022 del
29.12.2022;
Dispone l'assegnazione a favore di del 100% dell'assegno unico universale per Parte_1 il figlio;
Persona_1
Compensa le spese di lite nella misura di ½;
Condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Latina, 23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 4472 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Parte_1 C.F._1
CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale XXI Aprile n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pontinia (LT), Strada del Frassonetto n. 4578;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: revisione condizioni affido e mantenimento figli.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 337 quinquies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver Parte_1 intrapreso nell'anno 2014 una relazione con , dalla quale nasceva, in data CP_1
pagina 1 di 9 18.04.2015, e che la relazione terminava a causa di dissidi generati nella coppia Persona_1 da problematiche economiche e dissapori riguardanti l'educazione e gestione del figlio. In data
30.06.2022, quindi, depositava innanzi al Tribunale di Latina, ricorso ex artt. 337 bis e ss c.c., onde regolamentare le condizioni di affido, diritto di visita e mantenimento del minore che, iscritto al n. R.G. 1769/2022. All'esito del predetto giudizio il Tribunale di Latina, con decreto avente cron. n. 2131/2022 del 29.12.2022, così provvedeva: “Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con il regime di visita del padre come indicato in motivazione;
Dispone l'obbligo a carico del resistente di corrispondere –
a titolo di mantenimento del minore – la somma di € 250,00 mensili – da rivalutarsi annualmente
e automaticamente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – in favore della ricorrente, mediante vaglia postale/bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di questo Tribunale, a far data dalla domanda”. Sul diritto di visita paterno la ricorrente sosteneva che non rispettava CP_1 il calendario previsto dal Tribunale di Latina per la frequentazione del figlio , Per_1 dimostrando una totale estraneità ed assenza nei rapporti con lo stesso, ed in genere nella sua quotidianità. Detto disinteresse, purtroppo, si manifestava anche verso l'attività scolastica di
, le sue attività ricreative e sportive, nonché, cosa ancor più grave, verso le indagini e gli Per_1 accertamenti medici che aveva dovuto sostenere per capire e risolvere la sua Per_1 allergia/intolleranza a determinati alimenti, oltre che per il reflusso gastroesofageo e, ancor più alle spese da sostenere per l'esecuzione di tali visite. Tale assenza creava quindi un enorme pregiudizio al minore e a lei stessa perché, nonostante le copiose informazioni che, tramite
Whatsapp e telefonate, forniva al padre, quest'ultimo dichiarava di non poter provvedere, rendendole difficilissimo tutelare tempestivamente gli interessi e soprattutto la salute del minore.
In altri termini, il dimostrava di non voler partecipare – non solo dal punto di vista CP_1 economico ma anche dal punto di vista pratico (spostamenti, visite, richieste) alle necessità di
. Ciò, in più di un'occasione, aveva determinato difficoltà anche dal punto di vista Per_1 burocratico, motivo per il quale chiedeva l'affido esclusivo del minore. In relazione al mantenimento di , la ricorrente evidenziava che il Tribunale aveva disposto a carico del Per_1 padre una contribuzione mensile per € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somme che il non le aveva versato, né in tutto e né in parte, tant'è che era stata costretta ad agire in via CP_1 esecutiva per recuperare quanto dovuto al minore. Deduceva, in particolare, che il predetto pagina 2 di 9 provvedimento veniva notificato al in data 12.01.2023 ma, nonostante ciò, questi non CP_1 provvedeva al mantenimento del figlio disposto dal Tribunale, omettendo di versare l'importo di
€ 250,00 per le mensilità da ottobre 2022 a marzo 2023 compresi. Pertanto, era costretta a notificare al il titolo, munito della formula esecutiva unitamente all'atto di precetto per il CP_1 complessivo importo di € 1.707,19, rimasto inesitato. Successivamente notificava al al CP_1 datore di lavoro ( , a e a Mooney s.p.a., atto Controparte_2 Controparte_3 di pignoramento presso terzi, per il recupero delle somme dovute, azione, a seguito della quale, emergeva che il non aveva somme giacenti sui conti correnti bancari e/o postali a lui CP_1 intestati e che lo stesso era stato assunto dalla con contratto Controparte_4 di lavoro a tempo determinato in data 11.05.2022, rapporto cessato alla data del 30.06.2023.
Pertanto, a seguito dalla dichiarazione del datore, veniva accantonata in suo favore, solo la minor somma di € 439,92 (pari ad 1/5 del TFR). Trovandosi, quindi, in serie difficoltà economiche, non riuscendo a far fronte con le sue sole sostanze a tutte le esigenze del minore, decideva di iscrivere al ruolo il ppt (RGE 1260/2023, D.ssa Puccinelli) con prima udienza fissata al 27.05.2024 ore
10.00 e, successivamente, con nuovo atto di pignoramento presso terzi - con udienza di prima comparizione indicata in citazione all'11.12.2023 - ingiungeva al e all'INPS di versare 1/5
CP_1 della NASPI del debitore in favore del mantenimento dovuto al minore. L'INPS rendeva dichiarazione positiva con accantonamento, già dal mese di ottobre 2023, di 1/5, delle somme dovute dall'istituto al a titolo di NASPI. La sosteneva quindi di essere stata
CP_1 Pt_1 costretta ad azionare il doppio recupero crediti verso il perché quest'ultimo non
CP_1 provvedeva, se non con versamenti sporadici e di somme anche inferiori a quelle dovute per il mantenimento mensile ordinario, a versare mensilmente quanto stabilito dal Tribunale. Oltretutto, alcuna somma era stata corrisposta dal per tutte le spese straordinarie sostenute per
CP_1
, in particolare per quelle mediche, di una certa consistenza, soffrendo il minore di Per_1 reflusso gastroesofageo e intolleranze alimentari. Ancora, la ricorrente sosteneva che essendo in difficoltà economiche, visto che il non corrispondeva alcunché a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, aveva provato a chiedere al resistente ed alla famiglia di quest'ultimo di aiutarla economicamente ad acquistare i predetti medicinali, ma nessuno di loro aveva provveduto.
Rappresentava altresì la che il le aveva proposto di iscrivere alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 calcio, garantendole che avrebbe provveduto lui al pagamento dell'iscrizione; il padre del bambino però provvedeva solo al pagamento della prima rata e non alle successive e pertanto la pagina 3 di 9 scuola calcio sollecitava per iscritto lei al versamento degli importi residui. Precisava poi che ad ottobre 2022 aveva dovuto acquistare una cameretta per il figlio , in assenza di aiuti del Per_1 padre o del nucleo familiare paterno e pertanto era stata costretta a chiedere un finanziamento alla
Findomestic, con n. 42 rate da pagare, per un totale di € 1.059,06 e che lei versava altresì una rata mensile alla medesima finanziaria, di € 117,00, di cui € 45,00 per somme dalla stessa usufruite per il mobilio di casa ed € 78,00 per l'acquisto dell'auto del a lui intestata. Somme che lei CP_1 aveva richiesto al inutilmente. Sosteneva inoltre, di vivere con il minore in una CP_1 Per_1 casa in affitto, con regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Latina, in data 05.08.2022, al n. 6700, con decorrenza dal 01.08.2022, per un canone di locazione di € 450,00 mensili, provvedendo altresì al pagamento di tutte le utenze e che lei, dal 01.12.2016, lavorava come dipendente della Dussmann Service s.r.l., con qualifica di operaia di II livello del
CCNL Imprese Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, ricevendo una retribuzione mensile pari ad € 1.175,00 circa. Era, quindi, lei a provvedere in via esclusiva, con il solo aiuto che potevano fornirle i nonni materni di e sua sorella, ad ogni bisogno del minore, nella totale Per_1 noncuranza del padre e della famiglia di origine di quest'ultimo. Purtroppo, però con lo stipendio percepito e dovendo pagare i vari finanziamenti accesi, oltre al vitto e alloggio, bollette, spese per l'auto, non riusciva da sola a far fonte a tutte le esigenze del minore. erano stati tutti i Per_2 solleciti e le azioni intraprese verso il compresa la denuncia – querela da lei sporta in data CP_1
10.06.2022, al fine di contestare le omissioni paterne. Per tali ragioni, con raccomandata a/r datata 17.07.2023, scriveva ai nonni paterni di provvedere a supplire alle mancanze economiche del Sig. verso il nipote, aiutandola a far fronte alle esigenze mediche e scolastiche CP_1 di , ricevendo però da questi ultimi, per il tramite dell'Avv. Conca, una risposta Per_1 negativa.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo di in favore della madre, in modo che la stessa possa autonomamente Persona_1 prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui quelle scolastiche e mediche, con diritto del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e con facoltà di di pernottare con il figlio, quando il minore sarà più grande ed il CP_1 padre avrà un'abitazione adeguata alle esigenze dello stesso, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e nei periodi festivi di Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto e
pagina 4 di 9 nel giorno del compleanno del minore i genitori, in caso di disponibilità del altereranno CP_1 tra loro i pranzi e le cene b) confermare a carico di l'assegno di mantenimento in CP_1 favore del minore di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di questo Tribunale, come previsto al punto 2 del decreto del Tribunale di
Latina, avente cron. n. 2131/2022 del 29.12.2022, a firma del presidente Dr De Cinti. c) attribuire alla GG.ra , per intero, il diritto a chiedere all'INPS l'assegno unico universale Pt_1 per il minore. d) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Il pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11.04.2024, sentita la ricorrente, il Tribunale dettava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone l'affido esclusivo del minore alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno comunque essere assunte da ambedue le parti. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Sezze prenda in carico il nucleo familiare ed effettui un'indagine psico-sociale sullo stesso, e sul rapporto del minore con entrambi i genitori, formulando un parere sul regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario ritenuto più conforme all'interesse del minore;
relazionando al Tribunale entro il 3 dicembre 2024”. Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali competenti nonché certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti a nome del dopodiché la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 21.10.2025, CP_1 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove parte ricorrente concludeva come da note conclusive autorizzate in atti.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente, volta a conseguire l'affido esclusivo in suo favore del minore , motivata in ragione della scarsa Persona_1 partecipazione morale e materiale del padre alla vita dello stesso, non meriti di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore costituisce, come noto, un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", e per questo motivo richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di pagina 5 di 9 legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (cfr., ex multis, Cass. 9.9.2025, n. 24876). In altri termini, la decisione di disporre l'affidamento esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore che deve essere valutata non in riferimento a una diretta o indiretta condotta pregiudizievole di uno dei genitori, ma deve essere fondata sull'obiettivo accertamento dell'esercizio condiviso della bigenitorialità nell'interesse del minore. Quindi, non
è sufficiente rilevare un comportamento comunque pregiudizievole ma è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante da violazione e trascuratezza nei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o dall'abuso dei poteri che ne compongono il contenuto. In tale contesto, l'inadempimento all'obbligazione di versamento del mantenimento non costituisce di per sé fatto decisivo a determinare l'integrazione dei presupposti per un affido esclusivo, dovendo essere detto evento contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr., ex multis, Cass. 17.05.2022, n. 15815).
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia stata fornita in giudizio la prova sul concreto pregiudizio che l'affido condiviso arrecherebbe al minore, né circa la manifesta carenza dell'attitudine genitoriale del Se da un lato, infatti, è incontestato che il resistente non CP_1 veda assiduamente il figlio e che lo stesso non provveda regolarmente al versamento Per_1 del mantenimento ordinario e straordinario in suo favore, è anche vero che dalle relazioni dei
Servizi Sociali versate in atti non emergono elementi sintomatici tali da far ritenere giustificato un affido esclusivo in favore della madre. Al contrario, dalla relazione depositata dal S.S. di
Latina in data 10.01.2025, è emerso che appare come un bambino sereno, intelligente, Per_1 tranquillo, che non desta preoccupazioni. Ascoltato dalle operatrici del servizio sociale di Latina, lo stesso ha manifestato di essere contento di trascorre del tempo con il padre e con i nonni paterni. Detto stato d'animo del minore è emerso anche durante il colloquio e la visita domiciliare effettuati dal S.S. di Pontinia presso l'abitazione paterna, come si evince dalla relazione depositata in data 10.02.2025. In detta occasione, infatti, “Il minore ha condiviso, rispetto all'organizzazione del diritto di visita, la volontà di lasciare le cose come stanno dunque di voler vivere prevalentemente presso l'abitazione materna e di voler mantenere le visite paterne nei fine settimana e talvolta durante la settimana. Riguardo i pernotti ha Per_1 specificato di voler rimanere a dormire dal padre solo esclusivamente nel periodo estivo, in quanto durante il periodo invernale è impegnato sia con le attività sportive che con quelle
pagina 6 di 9 organizzate con i pari che frequenterebbe con assiduità durante la settimana e nei fine settimana”. Il bambino, quindi, non ha manifestato disagio neanche in relazione alla possibilità di pernottare presso il padre, precisando solo che preferirebbe non trascorrere la notte presso il in inverno in modo da poter affrontare gli impegni sportivi e ludici nel fine settimana. Ciò CP_1 trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente la quale, in sede di visita domiciliare ad opera dei S.S. di Latina, raccontava che, quando si reca dal padre, lei è Per_1 tranquilla in quanto trascorre tempo anche con i nonni paterni, molto attenti e premurosi. Il padre,
d'altro canto, ha espresso la volontà di essere più partecipe alla vita del minore, sostenendo di esserne escluso e non favorito in ciò dalla stessa. Dalla ricostruzione fornita dai servizi Pt_1 incaricati, a seguito dell'analisi del nucleo familiare, non sono emerse problematiche di carattere psicofisico del minore, né tantomeno condotte pregiudizievoli per il suo equilibrio da parte dei genitori.
Anche in relazione alla partecipazione al mantenimento di , si evidenzia che in corso di Per_1 causa è comunque emersa, nelle dichiarazioni e negli scritti difensivi della , una maggiore Pt_1 regolarità del nella contribuzione. CP_1
Per le ragioni svolte, in accordo con quanto espresso nelle relazioni dei S.S. competenti, si ritiene che l'affido condiviso sia il regime più confacente all'interesse del minore, rispondendo al suo diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in assenza di elementi ostativi in tal senso.
Deve inoltre confermarsi il collocamento prevalente presso la madre, comunque figura centrale e maggiormente accudente per il minore.
Quanto al diritto di visita, considerata l'età del minore, nonché la poca distanza tra i comuni di residenza del padre e del figlio che consentirebbe comunque al di poterlo seguire negli CP_1 impegni scolastici, sportivi e ludici, e visto il piano genitoriale versato in atti dalla ricorrente, si ritiene congruo disporre che, compatibilmente agli impegni di , il padre tenga con sé il Per_1 minore due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed a weekend alternati dal pomeriggio del sabato alla domenica alle ore 21.00 quando lo riporterà presso la madre. Nei periodi festivi di Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto e nel giorno del compleanno del minore i genitori altereranno tra di loro, di anno in anno, i pranzi e le cene.
Quanto, invece, alla misura del mantenimento, va confermato l'obbligo del del CP_1 versamento di un assegno di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore,
pagina 7 di 9 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto sul punto dal Protocollo di Intesa di questo Tribunale, non essendo emersi in corso di causa mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti, vista peraltro la mancata costituzione del nel presente giudizio. CP_1
Infine, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a richiedere per intero all'INPS l'assegno unico universale percepito in relazione al minore . Persona_1
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (cfr., ex multis, Cass. 22.02.2025, n. 4672). Sebbene, infatti, entrambi i genitori siano coinvolti nel progetto educativo del minore, il genitore che si occupa prevalentemente dell'accudimento quotidiano, delle necessità immediate del figlio, ha diritto a percepire integralmente l'assegno. Nel caso di specie, risulta in modo pacifico che è la ricorrente a farsi carico in via prevalente dell'accudimento quotidiano del minore e della gestione delle sue necessità. Tale circostanza giustifica l'attribuzione in suo favore del diritto di richiedere in via esclusiva l'assegno unico universale, percependo integralmente (100%) l'importo erogato dall'INPS a tale titolo, tenuto conto anche della discontinuità e dell'irregolarità con cui il Sig. ha contribuito economicamente al sostentamento del figlio. CP_1
Il rigetto della domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. Il restante 1/2 delle spese segue la soccombenza del resistente e viene liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e della sua bassa complessità, ed applicando i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4472 del 2023 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di affido esclusivo del minore disponendone l'affido Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
Conferma l'obbligo a carico del resistente di corrispondere – a titolo di mantenimento del minore – la somma di € 250,00 mensili – da rivalutarsi annualmente e automaticamente sulla pagina 8 di 9 base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – in favore della ricorrente, mediante vaglia postale/bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di questo Tribunale, a far data dalla domanda, già disposto con decreto di questo Tribunale con decreto avente cron. n. 2131/2022 del
29.12.2022;
Dispone l'assegnazione a favore di del 100% dell'assegno unico universale per Parte_1 il figlio;
Persona_1
Compensa le spese di lite nella misura di ½;
Condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Latina, 23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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