Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/04/2026, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2026, proposto da AR AD OH HA OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento
serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione in ordine alla istanza inviata via pec e ricevuta dalla prefettura in data 25 settembre 2025 per: 1) la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) il rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonchè per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Considerato che:
- col ricorso in esame il sig. OU AR AD OH HA ha chiesto, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in relazione all’istanza inviata, in data 25 settembre 2025, per la fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro subordinato ex art.22 del T.U.I., nonchè per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna della Prefettura di Roma a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., con contestuale rilascio del permesso di soggiorno;
- con memoria depositata in data 18 aprile 2026 l’Amministrazione resistente ha comunicato che l’istanza di cui è causa è stata definita con provvedimento di revoca del nulla osta emesso in data 16 aprile 2026, notificato al ricorrente e all’odierno difensore;
- con memoria depositata in data 20 aprile 2026 la parte ricorrente ha confermato l’intervenuta adozione del citato provvedimento di revoca, insistendo per la persistenza del silenzio dell’Amministrazione e per l’insussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso sul silenzio, per non esser il preavviso di revoca e il citato provvedimento di revoca mai stati notificati o comunicati al lavoratore odierno ricorrente;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che, in ragione dell’intervenuta adozione del provvedimento di revoca del nulla osta da parte dell’Amministrazione intimata, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- sul punto, che vadano disattese le controdeduzioni di parte ricorrente, atteso che, in disparte il fatto che il preavviso di revoca risulta essere stato comunicato alle parti agli indirizzi indicati in domanda ex art. 47 c.c., il provvedimento di revoca, oltre ad essere stato notificato all’odierno difensore, in ogni caso è stato conosciuto da parte ricorrente a seguito dell’intervenuto deposito del provvedimento in giudizio (avvenuto in data 20 aprile 2026) (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4354, e più di recente Tar del Lazio, sez. I ter, 11422 del 5 giugno 2024; Tar Palermo, sez. I, 16 marzo 2021), tale da far venir meno il silenzio da parte dell’Amministrazione;
- che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia;
- con riferimento all’istanza di liquidazione della parcella depositata dall’Avv. Michela Montanari in data 16 aprile 2026, in relazione all’attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 210/2026 della competente Commissione, quanto segue:
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
ritenuto di non liquidare a fase istruttoria (non essendo stata rivolta alcuna specifica richiesta integrativa), nè la fase cautelare collegiale (non essendosi svolta detta fase), pure richieste in sede di liquidazione;
ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso (già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014) pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 1.735,00 (fase decisionale),
per un totale di euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’importo di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Michela Montanari, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
IA NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA NE | OS NA |
IL SEGRETARIO