Art. 8.
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 un'assegnazione di L. 9.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 un'assegnazione di L. 9.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .