CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 22.9.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
( ) con l'Avv. Luca Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Maranca, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Leonardo Da Vinci, 5,
p.e.c.: appellante Email_1
e
(p. iva ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Mario Forgione, elettivamente domiciliata in Grottaminarda, alla via
Domenico Cimarosa, 27,
p.e.c. appellata Email_2
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE/SPETTANZE RETRIBUTIVE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1339/2023 pubblicata il 28.9.23, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal sig.
nei confronti della e ha compensato le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
~ 1 ~ • che il ricorrente non aveva adeguatamente provato i fatti costituenti la pretesa di lite poiché l'unico teste a supporto della difesa del ricorrente era legato a quest'ultimo da vincoli familiari ed era, altresì, in causa con la medesima società resistente.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 6.11.23, dolendosi del Parte_1
rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure non aveva argomentato le motivazioni poste a fondamento della decisione;
• che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, valutando il teste inattendibile;
• che, in virtù delle acquisizioni istruttorie, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione di euro 8.440,52 a titolo di spettanze retributive.
° 4. Nelle more del procedimento, in data 18.09.2025, l'appellante depositava verbale di accordo a seguito dell'intervenuta negoziazione assistita con la e formulava istanza affinché la Corte dichiarasse la cessata Controparte_1
materia del contendere.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come da dispositivo.
In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta negoziazione assistita con la quale il sig. e Parte_1
l' hanno, sostanzialmente, rinunciato al presente giudizio e alla Controparte_1
sentenza impugnata.
5.1. Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
~ 2 ~ VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
° 7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
~ 3 ~ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
n persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 1339/2023, pubblicata il 28/09/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 22/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 22.9.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
( ) con l'Avv. Luca Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Maranca, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Leonardo Da Vinci, 5,
p.e.c.: appellante Email_1
e
(p. iva ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Mario Forgione, elettivamente domiciliata in Grottaminarda, alla via
Domenico Cimarosa, 27,
p.e.c. appellata Email_2
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE/SPETTANZE RETRIBUTIVE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1339/2023 pubblicata il 28.9.23, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal sig.
nei confronti della e ha compensato le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
~ 1 ~ • che il ricorrente non aveva adeguatamente provato i fatti costituenti la pretesa di lite poiché l'unico teste a supporto della difesa del ricorrente era legato a quest'ultimo da vincoli familiari ed era, altresì, in causa con la medesima società resistente.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 6.11.23, dolendosi del Parte_1
rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure non aveva argomentato le motivazioni poste a fondamento della decisione;
• che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, valutando il teste inattendibile;
• che, in virtù delle acquisizioni istruttorie, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione di euro 8.440,52 a titolo di spettanze retributive.
° 4. Nelle more del procedimento, in data 18.09.2025, l'appellante depositava verbale di accordo a seguito dell'intervenuta negoziazione assistita con la e formulava istanza affinché la Corte dichiarasse la cessata Controparte_1
materia del contendere.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come da dispositivo.
In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta negoziazione assistita con la quale il sig. e Parte_1
l' hanno, sostanzialmente, rinunciato al presente giudizio e alla Controparte_1
sentenza impugnata.
5.1. Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
~ 2 ~ VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
° 7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
~ 3 ~ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
n persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 1339/2023, pubblicata il 28/09/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 22/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~