Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 0.5.925 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RiVENDICAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. Mario SPADONE R.G.N. 7697/00 a. 17-325Cron. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1340 - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Ud. 09/10/01 ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RA AF, VA VI, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di 23 APR. 2002 CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VI CAMPOREALE, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI IC, VE HE, elettivamente CANCELLERI domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MATTEO DE PERNA, giusta delega in atti;
controricorrenti 2001 avverso la sentenza n. 1040/99 della Corte d'Appello 1325 -1- di BARI, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 7697/00 Oggetto: Rivendicazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7-7/20-9-1995 il tribunale di Foggia, pronunciando sulla domanda proposta da RA RA e AT NC nei confronti di IN EL e ES RG, dichiarava che il terrazzO sovrastante l'appartamento degli attori in Vico dei Conciatori n. 44, a Foggia, nonché la scalinata per accedere al terrazzo ed il piccolo vano di disimpegno posto alla base di tale (attualmente adibito daiscalinata convenuti a bagno) costituiscono pertinenze esclusive dell'appartamento medesimo e sono quindi di proprietà esclusiva degli stessi, e che, pertanto, l'attuale relativo possesso dei convenuti è illegittimo;
condannava i convenuti a rilasciare i predetti beni (terrazzo, scala di accesso e locale bagno posto ai piedi della scala) liberi da persone e cose nella piena disponibilità degli attori proprietari ed a murare, a proprie spese, l'accesso proprio appartamento al bagno ed alla del scalinata, eliminando dal locale-bagno i sanitari e 2 a u T S q e f f ( n I E D U T R R , I 0 P 0 T r , Ț I P 0 I O E D T 0 T O 2 0 0 quant'altro installatovi;
ad aprire l'accesso tra detto bagno e l'appartamento degli attori, già murato, in corrispondenza della parete più sottile ....in guisa da ripristinare l'originaria situazione dei luoghi cosi come evidenziata dai c. t. u.; dichiarava, inoltre, che i lavori di riparazione, restauro ed eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua e di lesioni nell'appartamento degli attori opere tutte andavano eseguite a cura dei descritte dal c.t. u. e a spese degli stessi, condomini interessati secondo i criteri di ripartizione previsti per legge;
condannava, infine, i convenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori e dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva. Proposto appello da IN EL e ES RG, la corte di appello di RI, con sentenza depositata il 22 dicembre 1999, 10 ha Thy accolto e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di revindica proposta dai coniugi RA-AT, così riformando la sentenza impugnata relativamente ai capi 1) e 2), ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condannato in solido RA e AT а rifondere a IN e ES la residua metà, ponendo, infine, a carico 3 degli appellati, nella misura della metà, le spese relative alle consulenze tecniche di ufficio espletate nel corso del giudizio. Le statuizioni della corte territoriale si basano che qui di seguito si sulle argomentazioni riassumono: dalle complesse e laboriose indagini tecniche espletate nel corso del giudizio, a cominciare dall'accertamento tecnico preventivo eseguito dall'Ing. Mecca, e dai contratti di compravendita relativi ai predetti appartamenti, che sono intervenuti nel tempo, è emerso che la consistenza catastale dell'immobile alla Via dei Conciatori n. 46, al I piano, era, nel 1939-40, ероса dell'accertamento-verifica dell'UTE di Foggia, la seguente: 1) proprietario: UI PE: foglio n.96, partita n. 7221, mappale 416/7, numero vani 2, accessori Ели n.5, questi ultimi costituiti da n.1 vano buio, n.3 vanetti e n.l ingresso, per una consistenza catastale di 3,5, (corrispondente all'alloggio occupato dai coniugi AT- RA, attori); 2) proprietario: UI PE: foglio n.96, partita n. 7221, mappale 416/6, numero vani 2, cucina n.1, per una consistenza catastale effettiva di 3 4 (alloggio occupato attualmente dai coniugi IN- ES, convenuti). Si ricava, quindi, che il vano in contestazione apparteneva originariamente all'alloggio occupato attualmente dagli attori, ma che successivamente, probabilmente intorno al 1959, l'originario nel realizzare laproprietario UI PE, materiale suddivisione in due appartamenti degli immobili sopra desritti, effettuò verosimilmente una distribuzione più razionale e confacente alle esigenze abitative connesse ai due distinti appartamenti, annettendo a quello, poi pervenuto ai convenuti, il vano in questione e destinando questo a bagno, posto che l'appartamento ne era privo. Tutto ciò è confermato dall'atto del 28-10-1985, con il quale i convenuti IN-ES hanno acquistato l'appartamento predetto ( peraltro già da loro abitato quali locatari), che è composto da ingresso, due camere, cucina e servizi, ed è così catastalmente descritto e riportato: confinante con proprietà Campanile EL Gerardo, vano scale e con proprietà Signorile-Fattibene, salvo altri, in catasto alla part.7221, fl.96b, mapp.416 sub 6 V.co dei Conciatori 46 P.9.1, zona 1, cat. A/4 cl.6 vani 3 R.C.E. 1118″; risultando evidente, pertanto, 5 che dell'immobile venduto fanno parte i servizi (e quindi anche il bagno), del tutto carenti nella catastale anche grafica risalente aldescrizione 1939-40. Quanto all'altro appartamento, venduto dai PE con rogito del 21-3-1985 a Campanile EL, e da costui trasferito, poi, agli attori con rogito del anch'esso a corpo nello stato di1°-2-1988, fatto e di diritto in cui si trovava", lo stesso, pur riportandosi nell'atto i medesimi estremi catastali anche con riferimento alla consistenza, viene descritto, questa volta, come composto da tre vani ed accessori. Sta di fatto che in nessuno degli atti di compravendita menzionati si fa alcun cenno al terrazzo sovrastante gli immobili trasferiti. Per chiarire, quindi, la reale consistenza degli immobili pervenuti alle attuali parti in causa, Hy dopo le rilevate trasformazioni risalenti ad epoca successiva al 1939-40, è necessario fare ricorso alle deposizioni dei numerosi testi escussi, dalle quali è emerso, comunque, che l'accesso prima esistente al locale sito ai piedi della scalinata conducente al terrazzo, dal lato dell'appartamento attualmente degli attori era evidentemente murato 6 da epoca precedente all'acquisto dell'appartamento stesso da parte dei coniugi RA-AT, e che per accedere al terrazzo si doveva inevitabilmente passare attraverso l'appartamento dei convenuti nel cui bagno esisteva una scala di collegamento, mentre nessuna possibilità di accesso vi era dall'appartamento degli attori, per cui il terrazzo veniva ad essere praticamente nell'esclusiva disponibilità dei proprietari del primo, cioè dei convenuti. E' emerso, altresì, che la situazioone dei luoghi, quale descritta dai testi citati dai convenuti, è rimasta immutata rispetto a quella attuale, e che il valore delle testimonianze degli stessi non può essere svalutato dalle deposizioni dei testi addotti dagli attori;
e ciò è tanto più vero, ove si consideri che le testimonianze dei primi hanno trovato diretto riscontro nella relazione di perizia redatta dal c.t.u. arch.Nazareno Gabrieli in sede di accertamento tecnico preventivo richiesto dai coniugi IN-ES nei confronti dei coniugi RA-AT, per accertare le consistenza del locale igienico in uso alla propria abitazione e lo stato dei luoghi prima dell'imminente distruzione, in vista 7 dell'esecuzione della sentenza, poi gravata di appello proposto dai convenuti. Dalla predetta relazione, redatta a seguito di una "indagine tecnica minuziosa e corretta e supportata da argomentazioni ineccepibili”, si ricava, infatti, che la costruzione della paretina in laterizi forati che separava il locale in oggetto dall'appartamento dei coniugi RA risaliva agli inizi degli anni sessanta, ovvero anche all'anno 1959 in concomitanza con la realizzazione dei due separati allacciamenti alla fogna urbana), e che intorno a tale epoca fu realizzato il locale igienico tramite la costruzione di detta paretina che occluse la comunicazione con l'appartamento, ora dei RA, nonché tramite la realizzazione di un tratto di adduzione idrica e della condotta fognante. Altri elementi significativi per ritenere che la situazione dei luoghi fosse proprio quella sopra descritta - possibilità di accessO al terrazzo, а far data dagli anni 1959-60, esclusivamente dalla scala e dal vano esistenti nell'appartamento dei convenuti IN-ES -1 possono ricavarsi, infine, dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio assunto nel 8 procedimento di appello ( di cui sono stati riportati in sentenza i passi salienti), cosicchè, in definitiva, non può che concludersi con un giudizio di infondatezza della domanda di revindica proposta dagli attori, non avendo essi fornito la prova del loro diritto di proprietà sugli immobili in questione (terrazzo, scalinata e piccolo vano di disimpegno posto ai piedi di questa). Chiedono la cassazione della sentenza della corte di appello di RI RA RA e AT NC con un unico motivo, variamente articolato. Resistono con controricorso IN EL e ES RG, che hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: Thy Unico motivo: Violazione ° falsa applicazione dell'art. 1117 c.c, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze processuali anche per il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento delle pronuncia impugnata, costituente 9 vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia, laddove le risultanze processuali non esaminate sono tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, con la conseguenza che la ratio decidendi della corte territoriale viene a trovarsi priva di base (vizio di motivazione- art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.). Violazione o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. Le censure così testualmente formulate dai ricorrenti evidenziano, innanzitutto, l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel ritenere, sul presupposto della pretesa appartenenza ai coniugi IN-ES del vano e della scalinata che da esso si diparte per raggiungere la terrazza, nonchè del fatto che a questa si può accedere soltanto a mezzo della scalinata medesima, che di proprietà esclusiva deianche la terrazza è predetti coniugi;
laddove, invece, "partendo dall'appartenenza del terrazzo in capo ai coniugi RA-AT sulla base del disposto di cui "all'art. 1117 c.c. (fungendo esso da copertura del loro appartamento), la corretta e coerente 10 conclusione è quella di ritenere che anche il vano de quo e la relativa scalinata di accessO al terrazzo si appartengono ad essi ricorrenti, avuto anche riguardo alla circostanza che "per l'intero - come accertato dall'Ing.Mecca in sede di stabile accertamento tecnico preventivo - non esistono altri collegamenti verticali per l'accesso al piano di copertura". Neppure è risultata corretta, poi, la ricostruzione della corte di appello, che, per pervenire alla conclusione qui criticata, ha presupposto la trasformazione dei luoghi a far tempo dal 1968 e ероса precedente all'acquistocomunque in da parte dei coniugi RA- dell'appartamento ad opera degli allora inquilini AT - IN-ES, i quali avrebbero attuato la trasformazione, nel senso che al terrazzo si accedeva solo dal loro appartamento attraverso il piccolo vano adibito a bagno, posto che, da un dalla espletata lato, non è emerso affatto, trasformazione sia istruttoria, che tale pretesa intervenuta anteriormente al 1968, cioè in ероса antecedente all'acquisto dell'appartamento da parte dei coniugi IN-ES, e, dall'altro, ammessO che la trasformazione sia stata operata da questi 11 ultimi, la stessa dovrebbe collocarsi, comunque, temporalmente in epoca successiva al 1968, con la conseguenza che non si sarebbe verificato in capo coniugi, contrariamente а quantoai predetti ritenuto dal giudice di appello, nemmeno l'acquisto per usucapione dei beni di cui si discute, per mancato compimento del ventennio. In definitiva, secondo ricorrenti, i coniugi IN-ES hanno gradatamente e attraverso successive trasformazioni occupato, dapprima, il piccolo locale alla base della scalinata, destinandolo a bagno, e poi, murando l'accesso dell'altro appartamento, la scalinata stessa ed il terrazzo, appropriandosi di tali beni senza alcun titolo 12 Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. L'articolata censura rivolta dai ricorrenti alla principalmente la sentenza impugnata riguarda motivazione posta dalla corte di appello a base della decisione, con la quale, con giudizio totalmente contrastante con quello espresso dal tribunale, è stata rigettata la domanda di vano (piccolo corridoio, poirevindica di un trasformato in bagno, che consentiva l'accesso al tetto), nonchè del terrazzo, "costituente superficie residenziale al servizio dell'alloggio attori RA- di loro proprietà", proposta dagli giudice di AT, essendosi ritenuto, dal secondo grado, che, quanto meno, dagli anni 1959- 60, le predette porzioni dell'immobile sito in Vico dei Conciatori n.44, a Foggia, a seguito di lavori di ristrutturazione, erano state inglobate pernell'appartamento pervenuto in proprietà, successivi trasferimenti, ai convenuti, odierni resistenti, IN EL e ES RG. La corte territoriale è pervenuta, invero, a decisione a seguito di attenta e siffatta approfondita valutazione di tutte le risultanze processuali, senza nulla tralasciare ed omettere, 13 (documenti hinc et inde prodotti, soprattutto titoli di proprietà, testimonianze, accertamenti tecnici espletati dai consulenti nominati nelle varie fasi del giudizio, ispezione dei luoghi, interrogatorio libero delle parti), di cui ha dato debito conto, spiegando, in maniera chiara e pienamente convincente, come la situazione degli immobili (appartamenti) degli odierni contendenti, quale risultante dalla "descrizione catastale anche grafica risalente al 1939-40", si fosse modificata in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dei due alloggi eseguiti nel corso degli anni dagli originari danti causa delle parti ( PE ES LO e UI), fino ad assumere, quanto consistenza degli alloggi medesimi, lealla caretteristiche riscontrate e descritte dal c.t.u e Jun dai testi. E la conclusione, per la corte territoriale, stata quella per cui deve ritenersi che quando i con atto del coniugi IN-ES acquistarono, 28-10-1985, l'appartamento nello stabile di Vico dei Conciatori n. 44, in Foggia, allo stesso erano già annessi, nel senso che ne erano venuti a costituire parte integrante per effetto dei lavori, si ripete, risalenti agli anni 1959-60 (ved. pag.15 14 sent.impugnata), il vano bagno, la scalinata ed il terrazzo di cui si discute, come da planimetria allegata all'atto, tanto che gli acquirenti provvidero, con denunzia del 23-2-1987, a richiedere la variazione catastale in conformità alla planimetria medesima. Appare priva di pregio, pertanto, la critica con cui i ricorrenti, nel lamentare errori di valutazione e vizi di motivazione che addebitano al giudice di appello e che, per quanto ora detto, invece non si riscontrano nella sentenza impugnata - tendono sostanzialmente ad ottenere, in questa sede, un nuovo esame ed una differente valutazione delle risultanze processuali, che, siccome correttamente compiuti nella competente sede di merito, non possono essere qui "rivisitati" rinnovati. Né si riscontrano le violazioni di legge (artt.1117 e 1158 c.c.) denunciate con l'unico motivo di gravame, in quanto, con riguardo alla prima delle due norme, si rileva che, avendo i ricorrenti dedotto soltanto in questa sede che dall'accertata titolarità del terrazzo in саро ad essi coniugi RA AT "sulla base delle presunzioni previste dall'art.1117 C.C." si sarebbe dovuto 15 dedurre che anche il piccolo vano, da cui parte la scalinata, e la scalinata stessa, per il collegamento funzionale esistente tra il terrazzo si appartenevano ad essi, nessunaed il vano, censura può essere rivolta, in proposito, al giudice di appello, posto che in sede di merito non risulta che sia stato prospettato dagli attori tale profilo per rivendicare la proprietà del terrazzo, cosicchè quel giudice non -poteva e non doveva occuparsene ed in effetti non se ne è occupato- essendosi limitato a verificare la fondatezza dell'assunto degli stessi attori circa la vantata proprietà esclusiva ( e non comune ex art.1117 c.c.) del terrazzo in questione;
proprietà che è stata esclusa, non avendo i prova, il cuirivendicanti fornito la relativa onere, come è stato rimarcato dallo stesso giudice, indiscutibilmente gravava su di loro. Analogo discorso va fatto per la denunciata violazione dell'art.1158 C.C., che, peraltro, i ricorrenti non hanno spiegato in che cosa consista, atteso che la corte di appello non ha emesso, a ben vedere, alcuna pronuncia in tema di usucapione di beni immobili e, quindi, nessuna violazione di tale essendosi limitata ad norma le è imputabile, 16 affermare che, in presenza di una situazione di possesso, da parte dei coniugi IN-ES, dei beni in contestazione, gli attori, che ne rivendicavano la proprietà esclusiva, non hanno fornito la prova del vantato diritto, come avrebbero dovuto secondo i principi generali in materia (ex art.2697), con la conseguenza che, non tale onere, sono rimasti avendo assolto soccombenti. In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Mario Spadone.) Аралаш IL CANCELLIERE C1 Paeto Tajarico DEPOSITATO CELLERIA 3 APR. 2002 ENT Roma IL CANCELLIERE C1 109T (2911) AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2. Regist ² 200 orie 4 2218 versate €. 180.76 456T 51,65 (auro CENTOTTANTA 76 TOT 18076 p. Il Dirigente Area Servizi 17 (Dott.ssa Maria Grazia Di FILIPPO! Giudiziari Il Recasabije for (Dr. M