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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2797/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4734/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102615_2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 1 in data 12.12.2023, dell' avviso di accertamento n. TK3018102615 per Irpef, Iva ed Irap anno 2017 , in relazione all'immobile di proprieta' Società 1 condotto dalla contribuente , socia e amministratrice, in locazione , così come indicato nell'atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione oltre che per violazione di legge ed infondatezza, concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 la Corte esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale, confutata tuttavia dalla contribuente , la quale ha in particolare eccepito la violazione di legge nella fattispecie, essendo applicabile la tassazione ex artt. 50 e 51 TUIR alla fattispecie in luogo dell'art. 67, co.1, lett.h erroneamente applicato da parte resistente, oltre al fatto che era comunque errato il canone locativo di mercato presunto da parte dell'ufficio.
In particolare, pur avendo l'ufficio con motivazione consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta nel merito, non ha, tuttavia , correttamente applicato la normativa , dovendo applicarsi per le locazioni la normativa di cui al co.4, lett. a, art.51 TUIR nella fattispecie, nello specifico il cd. fringe benefit, in luogo della disciplina ex art. 67 TUIR erroneamente applicata da parte resistente .
In conclusione il ricorso è fondato , non avendo l'ufficio provveduto a confutare le argomentazioni di parte ricorrente sotto il profilo della violazione di legge.
L'accoglimento di tale punto di domanda assorbe le altre questioni di fatto e diritto esposte
Sussistono giustificati motivi, data la complessita' delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. ROMA, 30.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4734/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102615_2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 1 in data 12.12.2023, dell' avviso di accertamento n. TK3018102615 per Irpef, Iva ed Irap anno 2017 , in relazione all'immobile di proprieta' Società 1 condotto dalla contribuente , socia e amministratrice, in locazione , così come indicato nell'atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione oltre che per violazione di legge ed infondatezza, concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 la Corte esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale, confutata tuttavia dalla contribuente , la quale ha in particolare eccepito la violazione di legge nella fattispecie, essendo applicabile la tassazione ex artt. 50 e 51 TUIR alla fattispecie in luogo dell'art. 67, co.1, lett.h erroneamente applicato da parte resistente, oltre al fatto che era comunque errato il canone locativo di mercato presunto da parte dell'ufficio.
In particolare, pur avendo l'ufficio con motivazione consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta nel merito, non ha, tuttavia , correttamente applicato la normativa , dovendo applicarsi per le locazioni la normativa di cui al co.4, lett. a, art.51 TUIR nella fattispecie, nello specifico il cd. fringe benefit, in luogo della disciplina ex art. 67 TUIR erroneamente applicata da parte resistente .
In conclusione il ricorso è fondato , non avendo l'ufficio provveduto a confutare le argomentazioni di parte ricorrente sotto il profilo della violazione di legge.
L'accoglimento di tale punto di domanda assorbe le altre questioni di fatto e diritto esposte
Sussistono giustificati motivi, data la complessita' delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. ROMA, 30.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti