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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6343 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Pierluigi Tramparulo, in virtù di mandato in calce al all'atto di citazione del primo grado di giudizio, elett.te domiciliato in Sant'Agnello al Corso Italia n. 34,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e P.IVA. RO
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec alle controparti in data 29/03/2018, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' RO
nonché la rispettivamente nella qualità di ed Ente impositore, Controparte_2 Controparte_3 affinché fosse accertata l'intervenuta prescrizione del credito rappresentato nella cartella di pagamento n. 071-2008-0114624419-000.
A tal fine premetteva che, a seguito di un indagine effettuata presso l' RO
, veniva a conoscenza della propria presunta posizione debitoria relativamente alla
[...]
cartella di pagamento n. 071-2008-0114624419-000 con ente creditore che la Controparte_2 cartella faceva riferimento a presunte infrazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2007, per la somma di euro 966,71 per sorta, interessi e sanzioni;
che con lettera di messa in mora inviata a mezzo pec alle controparti, l'attore invitava l'Ente e il Concessionario addetto a fornire la prova della notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, e ogni altro atto successivo, e comunque richiedeva l' annullamento del ruolo e della corrispondente cartella di pagamento impugnata, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che in ogni caso nessuna pretesa poteva essere avanzata dagli enti convenuti, perchè dalla data della presunta notifica, risalente all'1.12.2008, erano passati più di 9 anni, senza che vi fossero stati atti interruttivi, pertanto la pretesa creditoria riportata nella cartella impugnata era prescritta.
Per tali ragioni chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione nonché l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle somme riportate nel ruolo e nella corrispondente cartella di pagamento impugnata, e conseguentemente, condanna i convenuti, in solido tra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in primo grado si costituiva la che impugnava Controparte_2 estensivamente l'atto di citazione, mentre l' , benché regolarmente RO
citata, restava contumace.
Con la sentenza n. 662/19, depositata il 14/03/2019, il Giudice di Pace di Sorrento così provvedeva:
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Condanna l' - RO
al pagamento delle spettanze professionali, compensate al 50%, che si liquidano in E 150,00=, oltre
E 50,00= per spese ed accessori di legge. Con attribuzione.
con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza, denunziandone l'illegittimità Parte_1
per violazione del principio della parziale compensazione ed assenza di motivazione a sostegno della decisione.
Instaurato il contraddittorio, l' non si è costituita in giudizio, Controparte_4
benché ritualmente citata.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.02.2025 ed alla predetta veniva riservata in decisione previa concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , che non si è Controparte_5
costituita, benché regolarmente citata.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata depositata in data 29.03.2019 e l'atto di appello risulta notificato in data 14.10.2019).
L'appello è anche procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 22.10.2019. L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art- 342 c.p.c. in quanto redatto con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Ancora, in rito, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Infine, in relazione alla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, si osserva che nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili
"aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (
Cassazione civile sez. III, 17/04/2023, n.10202).
Nella fattispecie l'appello può essere deciso, tenuto conto del motivo di impugnazione, alla luce della documentazione in atti.
Merito.
In primo luogo, si rileva che parte appellante avendo impugnato il solo capo concernete la regolamentazione delle spese di lite nei confronti della , non ha inteso Controparte_4 coltivare l'appello anche nei confronti della Controparte_2
Si evidenzia che nella fattispecie non si verte in ipotesi di cause inscindibili.
Invero, con ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Diversa, invece, è la situazione in caso di opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, cioè, volte a contestare una cartella di pagamento, finalizzata a riscuotere una sanzione amministrativa, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte rilevi che la cartella è il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione, per nullità od omessa notifica del processo verbale di accertamento della violazione. In sostanza, con le opposizioni recuperatorie si contesta sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è solo l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento
(e per tale opposizione - logicamente subordinata rispetto alla prima domanda - il legittimato passivo
è solo l'agente della riscossione), per cui vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
Ciò posto si osserva che l'odierno appellante ha spiegato in primo grado un'azione di accertamento negativo volta alla declaratoria di estinzione per prescrizione del credito di cui all'estratto di ruolo e con l'atto di gravame, censura esclusivamente la decisione del Giudice di prime cure di compensare al 50% le spese del giudizio in violazione D.M. 55/14 e s.m.i., in difetto di motivazione ed in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Il motivo di appello in esame non può accogliersi per le ragioni che seguono.
Si osserva in diritto che la compensazione delle spese giudiziali civili, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall' art. 92, comma 2 c.p.c.
In tema di spese giudiziali il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa.
Quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità
(cfr Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2022 n. 1164).
Si evidenzia che con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato ”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In proposito, mette conto osservare che la Corte Costituzionale non ha però (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza
18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, sussiste l'ipotesi, delineata dalla richiamata giurisprudenza, di gravi sopravvenienze relative alle questioni dirimenti.
Come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare in parte le spese di lite, alla luce della declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta entrata in vigore della normativa che ha disposto l'annullamento automatico dei ruoli esattoriali cui risulta afferire il credito litigioso de quo e, considerando il fatto che lo ius superveniens della D.L. 118/19 nulla ha previsto in materia di governo delle spese di lite per i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Invero la motivazione addotta dal Giudice di Prime Cure risulta avallata da successive pronunce della
Corte di Cassazione;
in particolare la Suprema Corte, con la sentenza n. 15872/2022 ha avuto modo di affermare che “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474;
Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478).
Peraltro tale motivazione va integrata, dovendosi fare riferimento allo ius superveniens e segnatamente al rilievo che l'estratto di ruolo non è più impugnabile anche con riferimento ai giudizi pendenti durante l'entrata in vigore della Legge n.215/2021.
Né rileva che trattasi di normativa sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado.
Tale circostanza di per sé sola non giustifica l'invocata condanna alle spese che presuppone una soccombenza anche solo virtuale delle parti convenute che nella fattispecie non può essere affermata per le ragioni che seguono.
L'attore in primo grado, ha sostanzialmente richiesto l'annullamento del ruolo formato dall'agente della riscossione, eccependone la mancata notifica della cartella esattoriale ed ancora prima del titolo a monte nonché la prescrizione del diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella per decorso del termine di prescrizione di cinque anni.
Per quanto riguarda l'agente della riscossione si evidenzia che, come chiarito di recente dalla Suprema
Corte “l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, n.19165).
Nella parte motiva della richiamata sentenza, che per chiarezza espositiva ed aderenza al caso in esame si riporta testualmente, si legge: “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146,
(inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283 del
06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla
L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma
4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:
- l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio" (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 06/07/2023), n.19165). In termini anche Cassazione sez. III, 08/04/2024, n.9389: “Sulla base di una concezione dinamica dell'interesse ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius superveniens costituito articolo 3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro
l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, - nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Ebbene nella fattispecie alcun interesse ad agire è stato allegato in primo grado dall'attore, con la conseguenza che non sussistono i presupposti della soccombenza per la condanna dell'odierna appellata alle spese di lite.
Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della parte appellata.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t. ogni altra RO
istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta l'appello.
- nulla sulla spese;
-dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 24.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6343 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Pierluigi Tramparulo, in virtù di mandato in calce al all'atto di citazione del primo grado di giudizio, elett.te domiciliato in Sant'Agnello al Corso Italia n. 34,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e P.IVA. RO
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec alle controparti in data 29/03/2018, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' RO
nonché la rispettivamente nella qualità di ed Ente impositore, Controparte_2 Controparte_3 affinché fosse accertata l'intervenuta prescrizione del credito rappresentato nella cartella di pagamento n. 071-2008-0114624419-000.
A tal fine premetteva che, a seguito di un indagine effettuata presso l' RO
, veniva a conoscenza della propria presunta posizione debitoria relativamente alla
[...]
cartella di pagamento n. 071-2008-0114624419-000 con ente creditore che la Controparte_2 cartella faceva riferimento a presunte infrazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2007, per la somma di euro 966,71 per sorta, interessi e sanzioni;
che con lettera di messa in mora inviata a mezzo pec alle controparti, l'attore invitava l'Ente e il Concessionario addetto a fornire la prova della notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, e ogni altro atto successivo, e comunque richiedeva l' annullamento del ruolo e della corrispondente cartella di pagamento impugnata, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che in ogni caso nessuna pretesa poteva essere avanzata dagli enti convenuti, perchè dalla data della presunta notifica, risalente all'1.12.2008, erano passati più di 9 anni, senza che vi fossero stati atti interruttivi, pertanto la pretesa creditoria riportata nella cartella impugnata era prescritta.
Per tali ragioni chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione nonché l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle somme riportate nel ruolo e nella corrispondente cartella di pagamento impugnata, e conseguentemente, condanna i convenuti, in solido tra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in primo grado si costituiva la che impugnava Controparte_2 estensivamente l'atto di citazione, mentre l' , benché regolarmente RO
citata, restava contumace.
Con la sentenza n. 662/19, depositata il 14/03/2019, il Giudice di Pace di Sorrento così provvedeva:
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Condanna l' - RO
al pagamento delle spettanze professionali, compensate al 50%, che si liquidano in E 150,00=, oltre
E 50,00= per spese ed accessori di legge. Con attribuzione.
con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza, denunziandone l'illegittimità Parte_1
per violazione del principio della parziale compensazione ed assenza di motivazione a sostegno della decisione.
Instaurato il contraddittorio, l' non si è costituita in giudizio, Controparte_4
benché ritualmente citata.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.02.2025 ed alla predetta veniva riservata in decisione previa concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , che non si è Controparte_5
costituita, benché regolarmente citata.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata depositata in data 29.03.2019 e l'atto di appello risulta notificato in data 14.10.2019).
L'appello è anche procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 22.10.2019. L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art- 342 c.p.c. in quanto redatto con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Ancora, in rito, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Infine, in relazione alla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, si osserva che nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili
"aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (
Cassazione civile sez. III, 17/04/2023, n.10202).
Nella fattispecie l'appello può essere deciso, tenuto conto del motivo di impugnazione, alla luce della documentazione in atti.
Merito.
In primo luogo, si rileva che parte appellante avendo impugnato il solo capo concernete la regolamentazione delle spese di lite nei confronti della , non ha inteso Controparte_4 coltivare l'appello anche nei confronti della Controparte_2
Si evidenzia che nella fattispecie non si verte in ipotesi di cause inscindibili.
Invero, con ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Diversa, invece, è la situazione in caso di opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, cioè, volte a contestare una cartella di pagamento, finalizzata a riscuotere una sanzione amministrativa, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte rilevi che la cartella è il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione, per nullità od omessa notifica del processo verbale di accertamento della violazione. In sostanza, con le opposizioni recuperatorie si contesta sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è solo l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento
(e per tale opposizione - logicamente subordinata rispetto alla prima domanda - il legittimato passivo
è solo l'agente della riscossione), per cui vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
Ciò posto si osserva che l'odierno appellante ha spiegato in primo grado un'azione di accertamento negativo volta alla declaratoria di estinzione per prescrizione del credito di cui all'estratto di ruolo e con l'atto di gravame, censura esclusivamente la decisione del Giudice di prime cure di compensare al 50% le spese del giudizio in violazione D.M. 55/14 e s.m.i., in difetto di motivazione ed in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Il motivo di appello in esame non può accogliersi per le ragioni che seguono.
Si osserva in diritto che la compensazione delle spese giudiziali civili, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall' art. 92, comma 2 c.p.c.
In tema di spese giudiziali il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa.
Quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità
(cfr Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2022 n. 1164).
Si evidenzia che con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato ”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In proposito, mette conto osservare che la Corte Costituzionale non ha però (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza
18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, sussiste l'ipotesi, delineata dalla richiamata giurisprudenza, di gravi sopravvenienze relative alle questioni dirimenti.
Come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare in parte le spese di lite, alla luce della declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta entrata in vigore della normativa che ha disposto l'annullamento automatico dei ruoli esattoriali cui risulta afferire il credito litigioso de quo e, considerando il fatto che lo ius superveniens della D.L. 118/19 nulla ha previsto in materia di governo delle spese di lite per i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Invero la motivazione addotta dal Giudice di Prime Cure risulta avallata da successive pronunce della
Corte di Cassazione;
in particolare la Suprema Corte, con la sentenza n. 15872/2022 ha avuto modo di affermare che “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474;
Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478).
Peraltro tale motivazione va integrata, dovendosi fare riferimento allo ius superveniens e segnatamente al rilievo che l'estratto di ruolo non è più impugnabile anche con riferimento ai giudizi pendenti durante l'entrata in vigore della Legge n.215/2021.
Né rileva che trattasi di normativa sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado.
Tale circostanza di per sé sola non giustifica l'invocata condanna alle spese che presuppone una soccombenza anche solo virtuale delle parti convenute che nella fattispecie non può essere affermata per le ragioni che seguono.
L'attore in primo grado, ha sostanzialmente richiesto l'annullamento del ruolo formato dall'agente della riscossione, eccependone la mancata notifica della cartella esattoriale ed ancora prima del titolo a monte nonché la prescrizione del diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella per decorso del termine di prescrizione di cinque anni.
Per quanto riguarda l'agente della riscossione si evidenzia che, come chiarito di recente dalla Suprema
Corte “l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, n.19165).
Nella parte motiva della richiamata sentenza, che per chiarezza espositiva ed aderenza al caso in esame si riporta testualmente, si legge: “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146,
(inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283 del
06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla
L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma
4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:
- l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio" (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 06/07/2023), n.19165). In termini anche Cassazione sez. III, 08/04/2024, n.9389: “Sulla base di una concezione dinamica dell'interesse ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius superveniens costituito articolo 3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro
l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, - nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Ebbene nella fattispecie alcun interesse ad agire è stato allegato in primo grado dall'attore, con la conseguenza che non sussistono i presupposti della soccombenza per la condanna dell'odierna appellata alle spese di lite.
Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della parte appellata.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t. ogni altra RO
istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta l'appello.
- nulla sulla spese;
-dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 24.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato