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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2598 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 2598 emesso dal Comune di Floridia e relativo ad IMU 2023.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Il comune di Floridia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 9.9.2025 la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento oggetto di impugnazione di Comune di Floridia ha richiesto a parte ricorrente dell'IMU per 11 mesi dell'anno 2023 relativa ad fabbricati insistente nel detto comune e meglio specificati nell'avviso di accertamento .
Deduce a sostegno del ricorso il ricorrente che gli immobili per cui è stata richiesta l'imposta sarebbero inagibili da diversi anni, circostanza ben conosciuta al comune, e che in ogni caso le somme sarebbero state richieste per intero senza operare la dovuta compensazione con il credito derivante dal maggiore importo versato a titolo di IMU per gli anni 2015 e 2016 dalla propria dante causa (trattandodi di immobili pervenuti al ricorrente per successione ereditaria).
Osserva il giudice che - come recentemente statuito dalla Suprema Corte (sentenza n 76679/23 ) se è vero che in tema di IMU , all'immobile caratterizzato dallo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, inutilizzato di fatto per mancanza di funzionalità dello stesso, si applica la riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), d.-l. n. 201 del 2011 è anche vero che deve essere provato dal provata dal contribuente lo stato di inagibilità in relazione all'anno di imposta e ciò specialmente se la condizione fattuale legittimante la riduzione sia legata a fattori variabili.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita posto che il ricorrente ha versato in atti copia di perizie
(peraltro di parte ) che documentano lo stato degli immobili obil nell'anno 2020 e non può escludersi che successivamente a tale data siano stati effettuati lavori che abbiano reso abitabli ed agibili gli immobili in oggetto.
Quanto alla eccepita compensazione con un credito di cui sarebbe stata titolare la dante causa del ricorrente per maggiori importi versati a titolo di IMU per gli anni 2015 e 2016, in disparte la considerazione che il ricorrente sarebbe titoloare solo della metà del relativo credito pervenutogli iure ereditario ed ha comunque già fatto valere il detto credito in compensazione in altro procedimento, dubbia è la sussistenza dello stesso, posto che si basa su una quantificazione degli importi dovuti a titolo di IMU unilateralmente effettuata dallo stesso creditore.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte resistente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico , rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Siracusa 9.9.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2598 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 2598 emesso dal Comune di Floridia e relativo ad IMU 2023.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Il comune di Floridia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 9.9.2025 la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento oggetto di impugnazione di Comune di Floridia ha richiesto a parte ricorrente dell'IMU per 11 mesi dell'anno 2023 relativa ad fabbricati insistente nel detto comune e meglio specificati nell'avviso di accertamento .
Deduce a sostegno del ricorso il ricorrente che gli immobili per cui è stata richiesta l'imposta sarebbero inagibili da diversi anni, circostanza ben conosciuta al comune, e che in ogni caso le somme sarebbero state richieste per intero senza operare la dovuta compensazione con il credito derivante dal maggiore importo versato a titolo di IMU per gli anni 2015 e 2016 dalla propria dante causa (trattandodi di immobili pervenuti al ricorrente per successione ereditaria).
Osserva il giudice che - come recentemente statuito dalla Suprema Corte (sentenza n 76679/23 ) se è vero che in tema di IMU , all'immobile caratterizzato dallo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, inutilizzato di fatto per mancanza di funzionalità dello stesso, si applica la riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), d.-l. n. 201 del 2011 è anche vero che deve essere provato dal provata dal contribuente lo stato di inagibilità in relazione all'anno di imposta e ciò specialmente se la condizione fattuale legittimante la riduzione sia legata a fattori variabili.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita posto che il ricorrente ha versato in atti copia di perizie
(peraltro di parte ) che documentano lo stato degli immobili obil nell'anno 2020 e non può escludersi che successivamente a tale data siano stati effettuati lavori che abbiano reso abitabli ed agibili gli immobili in oggetto.
Quanto alla eccepita compensazione con un credito di cui sarebbe stata titolare la dante causa del ricorrente per maggiori importi versati a titolo di IMU per gli anni 2015 e 2016, in disparte la considerazione che il ricorrente sarebbe titoloare solo della metà del relativo credito pervenutogli iure ereditario ed ha comunque già fatto valere il detto credito in compensazione in altro procedimento, dubbia è la sussistenza dello stesso, posto che si basa su una quantificazione degli importi dovuti a titolo di IMU unilateralmente effettuata dallo stesso creditore.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte resistente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico , rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Siracusa 9.9.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo