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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 91 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Meco che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso e da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Monza n. Parte_2 C.F._2
9, presso lo studio dell'Avv. Ettore Cece che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.1994 a Rieti, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rieti (anno 1994, parte 2, Serie A, atto n.41).
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
Con decreto del 13.3.2012 è stata omologata la separazione personale dei coniugi e da allora la convivenza non è più ripresa.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento ed esprimono il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge.
2) I coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi, con il deposito di note di trattazione scritte.
Con note scritte depositate per la udienza del 27.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Data la natura della decisione e vista la domanda congiunta delle parti le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 4.6.1994 a Rieti, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rieti (anno 1994, parte 2,
Serie A, atto n.41);
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 91 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Meco che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso e da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Monza n. Parte_2 C.F._2
9, presso lo studio dell'Avv. Ettore Cece che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.1994 a Rieti, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rieti (anno 1994, parte 2, Serie A, atto n.41).
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
Con decreto del 13.3.2012 è stata omologata la separazione personale dei coniugi e da allora la convivenza non è più ripresa.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento ed esprimono il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge.
2) I coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi, con il deposito di note di trattazione scritte.
Con note scritte depositate per la udienza del 27.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Data la natura della decisione e vista la domanda congiunta delle parti le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 4.6.1994 a Rieti, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rieti (anno 1994, parte 2,
Serie A, atto n.41);
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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