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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11966 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 28439/2021, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
l'Avv. (P.I. e C.F. , CP_1 P.IVA_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avv. Ornella Girone
Attore
e
(C.F. , P.I. Controparte_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Turci e P.IVA_3
EA DI
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto assicurativo tra l'istante e la con Controparte_3 riferimento all'imbarcazione 345 Controparte_4 tg.NA8853/D;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'indennizzo e/o risarcimento dei danni subiti per l'evento descritto in citazione e per l'effetto,
3) Condannare la al risarcimento Controparte_3
e/o indennizzo dei danni subiti dall'imbarcazione di proprietà dell'istante come quantificati in fattura per €. 46.604,00, IVA inclusa ovvero, anche con l'ausilio di una CTU e tenendo conto della stima di controparte per €. 31.713,90, a quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, oltre danno da fermo tecnico;
4) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Per la il convenuta:
1)Respingere ogni domanda proposta da;
CP_1
2)Con vittoria di spese e onorari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha citato in giudizio la CP_1 [...] per ottenere l'indennizzo assicurativo maturato a CP_2 seguito dei danni riportati dal natante di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: che era proprietario dell'imbarcazione di e p Controparte_4 CP_4
345 tg.NA8853/D(natante in seguiti alienato); che l'imbarcazione, tra il 25 e 26 settembre 2020, a seguito delle forti perturbazioni e dell'anomalo moto ondoso, aveva subito ingenti danni mentre era regolarmente ormeggiata presso il porto della Marina di RI;
che per la riparazione i “ avevano preventivato Parte_1 un costo €. 46.604,00, iva inclusa;
che al momento del sinistro l'imbarcazione AI era assicurata presso la CP_4 [...]
che, avvisato dai diportisti in data 14 Controparte_3 ottobre 2020, si era portato presso il porto di RI ed in pari data aveva denunciato il sinistro all'Ufficio Locale Marittimo di
RI D'IS (NA); che in data 19 ottobre 2020 aveva richiesto l'indennizzo alla che l'11 Controparte_3 novembre 2020 l'imbarcazione era stata periziata dall'Ing.
[...]
fiduciario della che Per_1 Controparte_3 aveva quantificato i danni in euro 25.995,00 oltre IVA per un totale di euro 31.713,90; che le valutazioni dell'Ing. Per_1 non erano corrette;
che la polizza assicurativa non prevedeva una limitazione dell'indennizzo al valore assicurato dell'imbarcazione e garantiva il risarcimento per i danni effettivamente subiti, al netto delle franchigie e delle eventuali clausole applicabili;
che la ritardata riparazione dell'imbarcazione, determinata dalla mancata corresponsione dell'indennizzo da parte di aveva CP_3 aggravato il danno subito non avendo potuto usufruire dell'imbarcazione nell'estate 2021.
La si è opposta alla domanda Controparte_2 eccependo: che l'attore non aveva provato che si era verificato un evento oggetto della copertura assicurativa;
che anche a voler ritenere che si era verificato un danneggiamento con le modalità indicate in citazione lo stesso non indennizzabile in quanto determinato dall'inadeguatezza dell'ormeggio; che il sinistro era stato denunciato in ritardo;
che non era provata la misura del danno.
Ciò premesso, la domanda dell'attore è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Non è contestata ed è comunque dimostrato dai documenti prodotti che l'attore ha concluso con la convenuta un contratto assicurativo relativo agli eventuali danneggiamenti dell'imbarcazione di sua proprietà.
L'ormeggio del natante nel porto di RI ed il suo danneggiamento in seguito ad una mareggiata sono stati confermati da tutti i testi escussi.
Le buone condizioni della barca sono state indicate dal teste
[...]
. Tes_1
I danni alla barca dell'attore sono stati confermati anche dal teste indotto dalla convenuta, , che era stato Persona_1 incaricato dalla di verificare presenza ed entità dei danni CP_3 subiti dal bene assicurato.
Il sinistro è stato denunciato alla convenuta nei tre giorni successivi alla sua completa conoscenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole(cfr. cass. Civ. n. 158/2018).
Non è stato provato dalla compagnia che la barca fosse stata ormeggiata in maniera inadeguata.
Alla luce dei rilievi che precedono va affermato il diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo conseguente al danneggiamento della barca di sua proprietà.
Quanto alla misura dell'indennizzo occorre fare riferimento alla perizia redatta dall'Ing. nella stessa i danni Per_1 all'imbarcazione dell'Avv. sono stimati in euro 25995,00 CP_1
+ iva.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 40185,75(euro 31713,90 meno euro 720,00, importo della franchigia prevista nel contratto assicurativo, maggiorati degli interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dal
31.3.2021, momento in cui la compagnia ha avuto contezza del danno alla luce della perizia dell'Ing. tenuto conto che Per_1
l'indennizzo assicurativo integra un debito di valore).
Non sono provati ulteriori pregiudizi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_2 ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore della somma di euro 40185,75;
2)condanna al pagamento delle Controparte_3 spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Ornella Girone.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 28439/2021, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
l'Avv. (P.I. e C.F. , CP_1 P.IVA_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avv. Ornella Girone
Attore
e
(C.F. , P.I. Controparte_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Turci e P.IVA_3
EA DI
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto assicurativo tra l'istante e la con Controparte_3 riferimento all'imbarcazione 345 Controparte_4 tg.NA8853/D;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'indennizzo e/o risarcimento dei danni subiti per l'evento descritto in citazione e per l'effetto,
3) Condannare la al risarcimento Controparte_3
e/o indennizzo dei danni subiti dall'imbarcazione di proprietà dell'istante come quantificati in fattura per €. 46.604,00, IVA inclusa ovvero, anche con l'ausilio di una CTU e tenendo conto della stima di controparte per €. 31.713,90, a quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, oltre danno da fermo tecnico;
4) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Per la il convenuta:
1)Respingere ogni domanda proposta da;
CP_1
2)Con vittoria di spese e onorari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha citato in giudizio la CP_1 [...] per ottenere l'indennizzo assicurativo maturato a CP_2 seguito dei danni riportati dal natante di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: che era proprietario dell'imbarcazione di e p Controparte_4 CP_4
345 tg.NA8853/D(natante in seguiti alienato); che l'imbarcazione, tra il 25 e 26 settembre 2020, a seguito delle forti perturbazioni e dell'anomalo moto ondoso, aveva subito ingenti danni mentre era regolarmente ormeggiata presso il porto della Marina di RI;
che per la riparazione i “ avevano preventivato Parte_1 un costo €. 46.604,00, iva inclusa;
che al momento del sinistro l'imbarcazione AI era assicurata presso la CP_4 [...]
che, avvisato dai diportisti in data 14 Controparte_3 ottobre 2020, si era portato presso il porto di RI ed in pari data aveva denunciato il sinistro all'Ufficio Locale Marittimo di
RI D'IS (NA); che in data 19 ottobre 2020 aveva richiesto l'indennizzo alla che l'11 Controparte_3 novembre 2020 l'imbarcazione era stata periziata dall'Ing.
[...]
fiduciario della che Per_1 Controparte_3 aveva quantificato i danni in euro 25.995,00 oltre IVA per un totale di euro 31.713,90; che le valutazioni dell'Ing. Per_1 non erano corrette;
che la polizza assicurativa non prevedeva una limitazione dell'indennizzo al valore assicurato dell'imbarcazione e garantiva il risarcimento per i danni effettivamente subiti, al netto delle franchigie e delle eventuali clausole applicabili;
che la ritardata riparazione dell'imbarcazione, determinata dalla mancata corresponsione dell'indennizzo da parte di aveva CP_3 aggravato il danno subito non avendo potuto usufruire dell'imbarcazione nell'estate 2021.
La si è opposta alla domanda Controparte_2 eccependo: che l'attore non aveva provato che si era verificato un evento oggetto della copertura assicurativa;
che anche a voler ritenere che si era verificato un danneggiamento con le modalità indicate in citazione lo stesso non indennizzabile in quanto determinato dall'inadeguatezza dell'ormeggio; che il sinistro era stato denunciato in ritardo;
che non era provata la misura del danno.
Ciò premesso, la domanda dell'attore è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Non è contestata ed è comunque dimostrato dai documenti prodotti che l'attore ha concluso con la convenuta un contratto assicurativo relativo agli eventuali danneggiamenti dell'imbarcazione di sua proprietà.
L'ormeggio del natante nel porto di RI ed il suo danneggiamento in seguito ad una mareggiata sono stati confermati da tutti i testi escussi.
Le buone condizioni della barca sono state indicate dal teste
[...]
. Tes_1
I danni alla barca dell'attore sono stati confermati anche dal teste indotto dalla convenuta, , che era stato Persona_1 incaricato dalla di verificare presenza ed entità dei danni CP_3 subiti dal bene assicurato.
Il sinistro è stato denunciato alla convenuta nei tre giorni successivi alla sua completa conoscenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole(cfr. cass. Civ. n. 158/2018).
Non è stato provato dalla compagnia che la barca fosse stata ormeggiata in maniera inadeguata.
Alla luce dei rilievi che precedono va affermato il diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo conseguente al danneggiamento della barca di sua proprietà.
Quanto alla misura dell'indennizzo occorre fare riferimento alla perizia redatta dall'Ing. nella stessa i danni Per_1 all'imbarcazione dell'Avv. sono stimati in euro 25995,00 CP_1
+ iva.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 40185,75(euro 31713,90 meno euro 720,00, importo della franchigia prevista nel contratto assicurativo, maggiorati degli interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dal
31.3.2021, momento in cui la compagnia ha avuto contezza del danno alla luce della perizia dell'Ing. tenuto conto che Per_1
l'indennizzo assicurativo integra un debito di valore).
Non sono provati ulteriori pregiudizi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_2 ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore della somma di euro 40185,75;
2)condanna al pagamento delle Controparte_3 spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Ornella Girone.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa