Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3371/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO Parte_1
MATTEO; ricorrente
E
avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 31.05.2022, parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket ex art. 6 DM 01.02.1991;
che il CTU nominato non riconosceva la sussistenza del suddetto requisito;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per tutte le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa in quanto il CTU aveva sottovalutato alcune patologie e la documentazione in atti.
1
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket ex art. 6 DM 01.02.1991 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni e l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) In relazione all'esenzione ticket l'art. 6 del DM 01.02.1991 prevede che “i cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
[...]
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”.
Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa da effettuarsi secondo la legge 118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una
2 riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
3 L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle
4 tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, in applicazione della normativa su richiamata, ha ritenuto che la Per_1 parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, presenta una una percentuale di invalidità civile pari al 67% (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. esenzione ticket).
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della visita di revisione. A tal proposito, però, la decorrenza non può che farsi decorrere dalla nuova domanda amministrativa relativa alla prestazione richiesta e non dalla Parte revisione (cfr. Cass. 13854/2014). Nel caso di specie la domanda all' veniva presentata il 29.04.2021 e non vi è interesse ad una decorrenza precedente del requisito sanitario.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'esenzione dalla
5 partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 DM 01.02.1991 dal
29.04.2021.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP, che per la fase di merito, con riduzione alla luce dell'effettiva attività svolta, per le ragioni della decisione, con distrazione.
Inoltre sussistono ragioni eccezionali per procedere ad una compensazione parziale delle spese alla luce della decorrenza differita del richiesto requisito sanitario.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 DM 01.02.1991 dal 29.04.2021;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida per la fase di ATP nella misura compensata di € 800,00 e per il presente giudizio nella misura compensata di € 1.000,00, per un totale di €
1.800,00 per onorari oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%) da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 22/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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