Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
I reati di calunnia e di falsa testimonianza possono concorrere formalmente tra loro quando nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 27503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27503 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 728
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7754/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IN, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 10 novembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 19 maggio 2006 con cui il Tribunale di quella stessa città aveva condannato IN RO alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di falsa testimonianza e calunnia.
Il RO, deponendo come testimone nel procedimento penale a carico di IN CÒ, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avrebbe dichiarato falsamente di non conoscerlo,
negando di avere acquistato eroina da lui;
inoltre, nella stessa circostanza, avrebbe incolpato gli ufficiali e gli agenti della Squadra Mobile di Messina di averlo costretto a firmare un verbale con una deposizione non veritiera a carico di CÒ.
L'avvocato Marco Trigali ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, assumendo che i giudici di merito non abbiano tenuto conto dello stato di "incapacità di autodeterminarsi" dell'imputato, che al momento in cui commise i fatti si trovava sotto gli effetti dell'eroina. Con un altro motivo censura la sentenza per avere ritenuto responsabile l'imputato di entrambi i reati contestati, senza considerare che in realtà si sarebbe trattato di un concorso apparente di norme.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è del tutto generico e ripropone la medesima questione relativa ad un presunto stato di alterazione psichica dell'imputato per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti, questione su cui è già intervenuta la Corte d'appello che, con motivazione logica e coerente, ha rilevato l'inconciliabilità di una simile tesi con la precisione delle prime indicazioni fornite dall'imputato ai verbalizzanti.
Infondato è anche il secondo motivo, in quanto la calunnia e la falsa testimonianza sono delitti tra loro distinti per diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la prima diretta a colpire, ai fini della corretta a amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l'innocenza mentre la norma che incrimina la seconda è volta, pur nell'ambito dell'identica tutela, a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire la verità. Pertanto può ricorrere il concorso formale tra le due figure qualora nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione (Sez. 6^, 24 febbraio 1998, n. 4082, Iantorno;
Sez. 6^, 19 novembre 1982, n. 819, Catapano). Nel caso di specie il fatto, sebbene sia stato commesso con un'unica deposizione, ha tuttavia riguardato diverse persone e differenti circostanze, per cui deve escludersi ogni ipotesi di concorso apparente di norme, come sostenuto dalla difesa dell'imputato. Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009