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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 17411 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17411 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] A Controparte_1
CREMANO (NA) il 31/10/1985 c.f. , rappresentata e C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI ROSA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] A CREMANO (NA) il CP_2
31/10/1984 c.f. , rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI ROSA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 Controparte_1
e premettendo: CP_2
- di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 31/10/2014;
- e che dalla loro unione è nata la figlia (25.02.2015); Per_1
1 - che tra le parti era intervenuta separazione in forza convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 24.01.2022 alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, evitando comportamenti che possano ledere la propria reputazione ed immagine, sia nei riguardi della prole che nei riguardi di terzi;
2. la casa coniugale sita in Napoli, alla via C. Bernari 20, sarà assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente alla figlia minore, mentre il marito stabilirà la propria residenza altrove, avendo cura di comunicare il nuovo indirizzo;
3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale;
4. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore, fermo restando la reciproca separata potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza ed invece l'obbligo del comune accordo per le questioni di straordinaria amministrazione;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita senza limitazione alcuna, salvo il necessario preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. In caso di eventuale disaccordo, si stabiliscono i seguenti giorni: - tre pomeriggi alla settimana, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. - un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato e sino alle ore 20.00 della domenica, comprensivo di pernottamento e con onere di prelievo ed accompagnamento presso il domicilio della madre;
- per quanto concerne le vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia, un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, oltre ai normali giorni di visita, da individuarsi, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, la minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedi in albis con l'altro ad anni alterni, invertendo l'ordine ogni anno, mentre per il periodo natalizio trascorrerà il giorno 24 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 e 31 dicembre con l'altro genitore, invertendo l'ordine ogni anno.
6. il sig. si CP_2
impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile complessiva di € 250,00
(duecentocinquanta,00) - rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno trenta di ogni mese.
7. Il Sig. rimborserà inoltre CP_2
alla moglie il cinquanta per cento di tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche
2 straordinarie anticipate dalla stessa nell'interesse dei minori, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa 8. Per quanto il mantenimento dei coniugi, ciascuna parte rinuncia alle corresponsione di somme da parte dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. Le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione bonaria dei beni comuni ed aver regolato i reciproci rapporti economici”.
Su tali premesse i ricorrrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A. La casa coniugale sita in Napoli, alla via C. Bernari 20, resta assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente alla figlia minore, provvedendo al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, compreso il canone di locazione;
3 B. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale;
C. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore, fermo restando la reciproca separata potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza ed invece l'obbligo del comune accordo per le questioni di straordinaria amministrazione;
D. Il padre potrà esercitare il diritto di visita senza limitazione alcuna, salvo il necessario preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore.
In caso di eventuale disaccordo, si stabiliscono i seguenti giorni:
- tre pomeriggi alla settimana, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, dalle ore
17:00 alle ore 20:00.
- un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato e sino alle ore 20.00 della domenica, comprensivo di pernottamento e con onere di prelievo ed accompagnamento presso il domicilio della madre;
- per quanto concerne le vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia, un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, oltre ai normali giorni di visita, da individuarsi, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, la minore trascorrerà la domenica di
Pasqua con un genitore ed il lunedi in albis con l'altro ad anni alterni, invertendo l'ordine ogni anno, mentre per il periodo natalizio trascorrerà il giorno 24 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 e 31 dicembre con l'altro genitore, invertendo l'ordine ogni anno.
E. il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per CP_2 il mantenimento della figlia minore, la somma mensile complessiva di € 300,00
(trecento,00) - rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT
e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno trenta di ogni mese.
F. Il Sig. rimborserà inoltre alla moglie il cinquanta per cento di tutte le CP_2
spese mediche, scolastiche e ludiche straordinarie anticipate dalla stessa nell'interesse dei minori, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa.
4 G. Per quanto concerne il mantenimento dei coniugi, ciascuna parte rinuncia alle corresponsione di somme da parte dell'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
San Giorgio a Cremano il 31/10/2014 (atto n. 41, parte I, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2014);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giorgio a Cremano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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