Articolo 1 della Legge 26 aprile 1974, n. 180
Articolo 2
Versione
6 giugno 1974
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Entrata in vigore il 6 giugno 1974