TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 2294/2024
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2294 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MIGLIARDI VALENTINA parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MENZANI BEATRICE parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
11/02/2025
pag. 1 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 19/07/2024 , coniuge divorziata da Parte_1
er sentenza di questo Tribunale depositata il 18/05/2022, chiede- Controparte_1
va la modifica delle condizioni di divorzio per ciò che concerne specificamente la regola- mentazione dei rapporti economici tra le parti. In particolare, la ricorrente chiedeva dispor- si un aumento del contributo posto in capo al padre in sede di divorzio per il mantenimento della figlia (nata il [...]), oltre che il riconoscimento a proprio favore del Per_1
100% dell'Assegno Unico per la minore.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le domande di
contro
- Controparte_1
parte, instando, a sua volta, per una riduzione del contributo a suo carico per il manteni- mento della figlia.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11/02/2025 le parti, perso- nalmente presenti, venivano sentite dal Giudice delegato, il quale, dopo breve discussione, formulava la seguente proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio:
- definizione del giudizio con il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno
Unico per la figlia, con impegno da parte del padre a versare alla stessa il relativo importo a decorrere dal mese di febbraio 2025 nelle more della variazione del be- neficiario, ferme restando le ulteriori condizioni di divorzio;
- compensazione integrale delle spese del giudizio.
Entrambe le parti dichiaravano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, chiedendone il recepimento, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consi- glio del 13/03/2025.
§
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a ri- spondere agli interessi morali e materiali della figlia minore.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
pag. 2 Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sen- tenza di scioglimento del matrimonio di questo Tribunale depositata il 18/05/2022:
- prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per la figlia minore, con impegno da parte del padre a versare alla stessa il relativo importo a decorrere dal mese di febbraio 2025 nelle more del- la variazione del beneficiario;
- fermo il resto per quanto di ragione;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
13/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pag. 3