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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , in persona del Curatore Avv. Pasquale Russo, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Sbacchi Paolo,
PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
PEC: Email_2
appellata
Conclusioni per l'appellante:
- in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità e/o inesistenza della notifica, confermare il decreto ingiuntivo n. 3156/2017 del Tribunale di Palermo e dichiararlo esecutivo;
- eventualmente nel merito, per le argomentazioni articolate in premessa, ritenere
e dichiarare fondato il diritto di credito vantato dalla Parte_2
(oggi in fallimento) e, conseguentemente, tenuta la opponente al pagamento, in CP_1
favore di parte opposta, dell'importo di € 313.706,65 di cui alle fatture nn. 133 e 134 del
1 31/12/2012, monitoriamente azionate;
- per l'effetto, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo di pagamento n.
3156/2017, emesso in data 16/05/2017 dal Tribunale Civile di Palermo, in persona del giudice dott.ssa D. Galazzi, oggi opposto, e dichiararlo esecutivo;
- condannare, in ogni caso, la al pagamento, in favore della Controparte_2
fallimento , della somma complessiva Parte_3 Pt_4 Parte_2 di € 313.706,65, ovvero, della somma – minore o maggiore - che dovesse risultare in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate nella misura di € 2.727,00 di cui € 634,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.” Per l'effetto, condannare il reclamante al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'erario, ritenuta l'attestazione dell'insussistenza dei fondi ex art. 144 T.U. spese di giustizia.
Conclusioni per l'appellata:
- confermare la sentenza impugnata e, dunque, rigettare la domanda proposta da controparte perché infondata. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1927/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3156/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della , di € 313.716,65, oltre interessi legali, Parte_1 svalutazione monetaria e spese legali, a saldo delle fatture n. 133 e n. 134, emesse il 31 dicembre 2012 a titolo di interessi di mora maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, su precedenti fatture rimaste inadempiute o pagate in ritardo per l'attività di gestione del centro di accoglienza Salinagrande di svolta negli anni 2004-2005 e 2011. CP_1
Il Tribunale ha invero ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ritenendo che i servizi resi dalla Cooperativa negli anni 2004-2005 e 2011 integrassero un pubblico servizio – e non già una transazione commerciale - , come tale sottratto all'autonomia privata perché
2 disciplinato dalla legge e dai regolamenti attuativi del T.U. in materia di immigrazione e condizione dello straniero (D. Lgs. n. 286/1998 e ss.).
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 24 dicembre 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale escluso l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs.
231/2002 al rapporto intercorso con la , senza tener conto del contratto con le quali CP_1 le parti avevano disciplinato il servizio.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 marzo 2021, si è costituita la appellata, concludendo come CP_1 in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza già calendata per il giorno 20 novembre
2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Prima di trattare dell'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D.Lgs.
231/2002, occorre affrontare la questione, logicamente preliminare, relativa alla prova dell'esistenza dei crediti relativi ai servizi resi nel 2004-2005 e 2011 -per i cui interessi moratori parte appellante ha chiesto e, in un primo momento, ottenuto, il decreto ingiuntivo opposto- crediti espressamente contestati dalla , che ha dedotto di esserne venuta a CP_1 conoscenza soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. Civ. n.19944/2023).
7. Nel caso di specie, al fine di provare il dedotto credito, la cooperativa ha depositato documentazione nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado, documentazione che, pur non essendo stata versata in atti nel presente grado di giudizio, è stata, tuttavia, specificamente richiamata nelle difese della parte appellante e deve, pertanto, essere valutata
3 ai fini della presente decisione (cfr. Cass. SS.UU. n. 4835 del 16 febbraio 2023: i documenti, cartacei o telematici, ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, anche se non ridepositati in appello, restano acquisiti al processo e possono essere legittimamente utilizzati dal giudice del gravame, ove richiamati e allegati nei motivi di impugnazione o nelle difese della parte appellata).
Nel merito, tuttavia, la documentazione prodotta assolve solo parzialmente l'onere probatorio gravante sulla opposta, in quanto fornisce prova della prestazione dei servizi di Parte_1 cui alla Convenzione solo per il 2011 e non anche per gli anni 2004- 2005.
Invero, alle fatture nn. 22,41,51,52,54 e 57 del 2011 risultano allegati dalla Cooperativa i relativi fogli presenza attestanti il numero di ospiti presenti giornalmente nel Centro di accoglienza di Salinagrande con registrazione di entrate, uscite e relativi orari, tutti corredati di vidimazione della . CP_1
A ciò si aggiunga che la con nota prot. n. 108 del 31/07/2012 e n. 124 Parte_1 del 27/08/2012 agli atti, ha rivolto alla un sollecito per il pagamento delle fatture CP_1 emesse sopra menzionate, cui è seguita la nota prot. n. 21132 S.C.G.F. del 31/08/2012 della stessa che, nel comunicare di essere in attesa dell'accreditamento da parte del CP_1
delle somme utili a saldare il credito relativo alla gestione del Centro Controparte_3
nel periodo 01/01/2011-18/08/2011, ha di fatto riconosciuto l'esistenza di tali crediti e delle relative fatture.
Non possono, invece, ritenersi provati i crediti di cui alle fatture nn. 3 e 6 per i servizi resi nel
2004 e n. 35 per i servizi resi nel 2005, stante che, con riferimento alle prime, la Parte_1 si è limitata ad allegare i fogli presenza sprovvisti di vidimazione della Prefettura e, con riferimento alla seconda, non ha allegato documentazione ulteriore, né può ritenersi utile, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto, l'ammissione della prova testimoniale, stante la sua articolazione in capitolati formulati in modo generico e inconducente.
8. Così limitato il campo di indagine, l'eventuale maturazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 dovrà quindi essere valutata con esclusivo riguardo al mancato pagamento delle fatture relative ai servizi resi nel 2011.
Occorre allora ricordare che con D.Lgs. n. 231/2002 il legislatore ha recepito la Direttiva
2000/35/CE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, al fine di introdurre strumenti di contrasto della prassi in forza della quale i pagamenti per le
4 prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo.
Tale fine è perseguito attraverso l'introduzione di misure ispirate al favor creditoris, tra cui la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e un meccanismo di automatica applicazione degli stessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione.
La disciplina di cui al D. lgs 231/2002 è applicabile, ai sensi dell'art. 1, “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, intendendosi con tale termine, ai sensi dell'art. 2 comma 1, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Ai fini dell'applicazione della sopraindicata normativa è, dunque, determinante che il rapporto tra l'amministrazione e l'impresa trovi la sua fonte in un contratto, che sia stato stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, prima dell'8 agosto 2002.
9. Ebbene, nel caso di specie, sussiste un mero rapporto di servizio tra la Parte_1
e la , giacchè la prima, attraverso la stipula e il rinnovo nel tempo di
[...] CP_1 convenzioni con la seconda, è stata incaricata di svolgere, in luogo e per conto di quest'ultima, un servizio pubblico la cui disciplina si rinviene nella legge e nei regolamenti attuativi del
Testo unico in materia di immigrazione (D.lgs. 286/1998) che, all'art. 40 dispone che “ Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.”
Tali centri sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile e provvedono, anche gratuitamente, alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
5 all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
La norma stabilisce, altresì, che “Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.”
In tal modo, dunque, la si è inserita nella realizzazione di un programma di Parte_1 rilevanza pubblicistica e si è assoggettata alle direttive e al controllo della Prefettura.
Attraverso la stipula della convenzione non è stata posta in essere una mera transazione commerciale, bensì è stato regolamentato l'affidamento di un servizio pubblico in regime di privativa, posto che i servizi resi per la gestione dell'accoglienza rientrano nel novero dei servizi sociali che, alla vigenza del d.lgs. n. 163/2006 facevano parte dei servizi di cui all'Allegato II B ed erano dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'allora vigente
Codice dei contratti pubblici.
Ed invero, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, la non ha Parte_1 agito come operatore economico che affacciatosi sul mercato ha poi concluso una transazione commerciale con la Pubblica Amministrazione, ma quale soggetto incaricato di svolgere un pubblico servizio che l'amministrazione è tenuta per legge ad erogare all'utenza.
Per tali motivi non può revocarsi in dubbio la potestà dell'autorità pubblica di stabilire le modalità di erogazione del servizio, né il potere di incidere sull'oggetto del rapporto concessorio, il quale, infatti, diversamente dal rapporto contrattuale tipicamente sinallagmatico, assume spiccate connotazioni pubblicistiche, che risultano evidenti dall'inserimento all'interno della Convenzione di clausole attributive di poteri di controllo alla Prefettura.
Tra queste particolare rilievo assumono, ai fini della decisione per cui è causa, la clausola di salvezza che subordina la liquidazione dei pagamenti alla Cooperativa alla disponibilità di fondi da parte della;
quella che attribuisce alla il potere di esprimere CP_1 CP_1
gradimento sul personale impiegato ed, infine, la clausola che attribuisce alla la CP_1 facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.
In tale contesto assume, altresì, rilievo la clausola della Convenzione che stabilisce che il pagamento spettante all'ente gestore sarà determinato nella cifra forfettaria di euro 63,00 pro
6 capite, risultante dal “costo pro capite/pro die moltiplicato per un numero di presenze pari all'80% della capienza effettiva del centro e per i giorni di durata della convenzione”, come previsto dall'art. 12 dello “Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza e per i centri di accoglienza” dell'8 ottobre 2007, integrativo della Convenzione.
Tale modalità di determinazione del pagamento evidenzia una struttura del rapporto non pienamente sinallagmatica, poiché la corresponsione di somme non è commisurata alle prestazioni effettivamente erogate, bensì ad un parametro forfettario idoneo a garantire la copertura di costi fissi minimi, anche in caso di parziale utilizzo della struttura, come ulteriormente previsto dal succitato art. 12.
Ciò induce a ritenere che il pagamento previsto non integri un corrispettivo in senso tecnico per prestazioni rese nell'ambito di un contratto sinallagmatico, bensì una forma di compensazione dei costi sostenuti dal privato per conto dell'amministrazione nella gestione di un servizio pubblico.
In altri termini, la somma riconosciuta al gestore non rappresenta la remunerazione di un'attività imprenditoriale soggetta a rischio economico, bensì la copertura di spese necessarie per assicurare la disponibilità e l'organizzazione del servizio di accoglienza, secondo modalità e standard definiti dall'amministrazione.
In ragione delle esposte considerazioni, dunque, devono ritenersi sussistenti elementi sufficienti ad escludere che il rapporto tra la e la possa essere CP_1 Parte_1 inquadrato nell'alveo delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dal Parte_5
nei confronti della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 1927/2020 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 26 giugno 2020;
7 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , in persona del Curatore Avv. Pasquale Russo, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Sbacchi Paolo,
PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
PEC: Email_2
appellata
Conclusioni per l'appellante:
- in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità e/o inesistenza della notifica, confermare il decreto ingiuntivo n. 3156/2017 del Tribunale di Palermo e dichiararlo esecutivo;
- eventualmente nel merito, per le argomentazioni articolate in premessa, ritenere
e dichiarare fondato il diritto di credito vantato dalla Parte_2
(oggi in fallimento) e, conseguentemente, tenuta la opponente al pagamento, in CP_1
favore di parte opposta, dell'importo di € 313.706,65 di cui alle fatture nn. 133 e 134 del
1 31/12/2012, monitoriamente azionate;
- per l'effetto, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo di pagamento n.
3156/2017, emesso in data 16/05/2017 dal Tribunale Civile di Palermo, in persona del giudice dott.ssa D. Galazzi, oggi opposto, e dichiararlo esecutivo;
- condannare, in ogni caso, la al pagamento, in favore della Controparte_2
fallimento , della somma complessiva Parte_3 Pt_4 Parte_2 di € 313.706,65, ovvero, della somma – minore o maggiore - che dovesse risultare in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate nella misura di € 2.727,00 di cui € 634,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.” Per l'effetto, condannare il reclamante al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'erario, ritenuta l'attestazione dell'insussistenza dei fondi ex art. 144 T.U. spese di giustizia.
Conclusioni per l'appellata:
- confermare la sentenza impugnata e, dunque, rigettare la domanda proposta da controparte perché infondata. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1927/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3156/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della , di € 313.716,65, oltre interessi legali, Parte_1 svalutazione monetaria e spese legali, a saldo delle fatture n. 133 e n. 134, emesse il 31 dicembre 2012 a titolo di interessi di mora maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, su precedenti fatture rimaste inadempiute o pagate in ritardo per l'attività di gestione del centro di accoglienza Salinagrande di svolta negli anni 2004-2005 e 2011. CP_1
Il Tribunale ha invero ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ritenendo che i servizi resi dalla Cooperativa negli anni 2004-2005 e 2011 integrassero un pubblico servizio – e non già una transazione commerciale - , come tale sottratto all'autonomia privata perché
2 disciplinato dalla legge e dai regolamenti attuativi del T.U. in materia di immigrazione e condizione dello straniero (D. Lgs. n. 286/1998 e ss.).
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 24 dicembre 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale escluso l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs.
231/2002 al rapporto intercorso con la , senza tener conto del contratto con le quali CP_1 le parti avevano disciplinato il servizio.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 marzo 2021, si è costituita la appellata, concludendo come CP_1 in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza già calendata per il giorno 20 novembre
2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Prima di trattare dell'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D.Lgs.
231/2002, occorre affrontare la questione, logicamente preliminare, relativa alla prova dell'esistenza dei crediti relativi ai servizi resi nel 2004-2005 e 2011 -per i cui interessi moratori parte appellante ha chiesto e, in un primo momento, ottenuto, il decreto ingiuntivo opposto- crediti espressamente contestati dalla , che ha dedotto di esserne venuta a CP_1 conoscenza soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. Civ. n.19944/2023).
7. Nel caso di specie, al fine di provare il dedotto credito, la cooperativa ha depositato documentazione nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado, documentazione che, pur non essendo stata versata in atti nel presente grado di giudizio, è stata, tuttavia, specificamente richiamata nelle difese della parte appellante e deve, pertanto, essere valutata
3 ai fini della presente decisione (cfr. Cass. SS.UU. n. 4835 del 16 febbraio 2023: i documenti, cartacei o telematici, ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, anche se non ridepositati in appello, restano acquisiti al processo e possono essere legittimamente utilizzati dal giudice del gravame, ove richiamati e allegati nei motivi di impugnazione o nelle difese della parte appellata).
Nel merito, tuttavia, la documentazione prodotta assolve solo parzialmente l'onere probatorio gravante sulla opposta, in quanto fornisce prova della prestazione dei servizi di Parte_1 cui alla Convenzione solo per il 2011 e non anche per gli anni 2004- 2005.
Invero, alle fatture nn. 22,41,51,52,54 e 57 del 2011 risultano allegati dalla Cooperativa i relativi fogli presenza attestanti il numero di ospiti presenti giornalmente nel Centro di accoglienza di Salinagrande con registrazione di entrate, uscite e relativi orari, tutti corredati di vidimazione della . CP_1
A ciò si aggiunga che la con nota prot. n. 108 del 31/07/2012 e n. 124 Parte_1 del 27/08/2012 agli atti, ha rivolto alla un sollecito per il pagamento delle fatture CP_1 emesse sopra menzionate, cui è seguita la nota prot. n. 21132 S.C.G.F. del 31/08/2012 della stessa che, nel comunicare di essere in attesa dell'accreditamento da parte del CP_1
delle somme utili a saldare il credito relativo alla gestione del Centro Controparte_3
nel periodo 01/01/2011-18/08/2011, ha di fatto riconosciuto l'esistenza di tali crediti e delle relative fatture.
Non possono, invece, ritenersi provati i crediti di cui alle fatture nn. 3 e 6 per i servizi resi nel
2004 e n. 35 per i servizi resi nel 2005, stante che, con riferimento alle prime, la Parte_1 si è limitata ad allegare i fogli presenza sprovvisti di vidimazione della Prefettura e, con riferimento alla seconda, non ha allegato documentazione ulteriore, né può ritenersi utile, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto, l'ammissione della prova testimoniale, stante la sua articolazione in capitolati formulati in modo generico e inconducente.
8. Così limitato il campo di indagine, l'eventuale maturazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 dovrà quindi essere valutata con esclusivo riguardo al mancato pagamento delle fatture relative ai servizi resi nel 2011.
Occorre allora ricordare che con D.Lgs. n. 231/2002 il legislatore ha recepito la Direttiva
2000/35/CE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, al fine di introdurre strumenti di contrasto della prassi in forza della quale i pagamenti per le
4 prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo.
Tale fine è perseguito attraverso l'introduzione di misure ispirate al favor creditoris, tra cui la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e un meccanismo di automatica applicazione degli stessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione.
La disciplina di cui al D. lgs 231/2002 è applicabile, ai sensi dell'art. 1, “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, intendendosi con tale termine, ai sensi dell'art. 2 comma 1, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Ai fini dell'applicazione della sopraindicata normativa è, dunque, determinante che il rapporto tra l'amministrazione e l'impresa trovi la sua fonte in un contratto, che sia stato stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, prima dell'8 agosto 2002.
9. Ebbene, nel caso di specie, sussiste un mero rapporto di servizio tra la Parte_1
e la , giacchè la prima, attraverso la stipula e il rinnovo nel tempo di
[...] CP_1 convenzioni con la seconda, è stata incaricata di svolgere, in luogo e per conto di quest'ultima, un servizio pubblico la cui disciplina si rinviene nella legge e nei regolamenti attuativi del
Testo unico in materia di immigrazione (D.lgs. 286/1998) che, all'art. 40 dispone che “ Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.”
Tali centri sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile e provvedono, anche gratuitamente, alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
5 all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
La norma stabilisce, altresì, che “Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.”
In tal modo, dunque, la si è inserita nella realizzazione di un programma di Parte_1 rilevanza pubblicistica e si è assoggettata alle direttive e al controllo della Prefettura.
Attraverso la stipula della convenzione non è stata posta in essere una mera transazione commerciale, bensì è stato regolamentato l'affidamento di un servizio pubblico in regime di privativa, posto che i servizi resi per la gestione dell'accoglienza rientrano nel novero dei servizi sociali che, alla vigenza del d.lgs. n. 163/2006 facevano parte dei servizi di cui all'Allegato II B ed erano dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'allora vigente
Codice dei contratti pubblici.
Ed invero, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, la non ha Parte_1 agito come operatore economico che affacciatosi sul mercato ha poi concluso una transazione commerciale con la Pubblica Amministrazione, ma quale soggetto incaricato di svolgere un pubblico servizio che l'amministrazione è tenuta per legge ad erogare all'utenza.
Per tali motivi non può revocarsi in dubbio la potestà dell'autorità pubblica di stabilire le modalità di erogazione del servizio, né il potere di incidere sull'oggetto del rapporto concessorio, il quale, infatti, diversamente dal rapporto contrattuale tipicamente sinallagmatico, assume spiccate connotazioni pubblicistiche, che risultano evidenti dall'inserimento all'interno della Convenzione di clausole attributive di poteri di controllo alla Prefettura.
Tra queste particolare rilievo assumono, ai fini della decisione per cui è causa, la clausola di salvezza che subordina la liquidazione dei pagamenti alla Cooperativa alla disponibilità di fondi da parte della;
quella che attribuisce alla il potere di esprimere CP_1 CP_1
gradimento sul personale impiegato ed, infine, la clausola che attribuisce alla la CP_1 facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.
In tale contesto assume, altresì, rilievo la clausola della Convenzione che stabilisce che il pagamento spettante all'ente gestore sarà determinato nella cifra forfettaria di euro 63,00 pro
6 capite, risultante dal “costo pro capite/pro die moltiplicato per un numero di presenze pari all'80% della capienza effettiva del centro e per i giorni di durata della convenzione”, come previsto dall'art. 12 dello “Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza e per i centri di accoglienza” dell'8 ottobre 2007, integrativo della Convenzione.
Tale modalità di determinazione del pagamento evidenzia una struttura del rapporto non pienamente sinallagmatica, poiché la corresponsione di somme non è commisurata alle prestazioni effettivamente erogate, bensì ad un parametro forfettario idoneo a garantire la copertura di costi fissi minimi, anche in caso di parziale utilizzo della struttura, come ulteriormente previsto dal succitato art. 12.
Ciò induce a ritenere che il pagamento previsto non integri un corrispettivo in senso tecnico per prestazioni rese nell'ambito di un contratto sinallagmatico, bensì una forma di compensazione dei costi sostenuti dal privato per conto dell'amministrazione nella gestione di un servizio pubblico.
In altri termini, la somma riconosciuta al gestore non rappresenta la remunerazione di un'attività imprenditoriale soggetta a rischio economico, bensì la copertura di spese necessarie per assicurare la disponibilità e l'organizzazione del servizio di accoglienza, secondo modalità e standard definiti dall'amministrazione.
In ragione delle esposte considerazioni, dunque, devono ritenersi sussistenti elementi sufficienti ad escludere che il rapporto tra la e la possa essere CP_1 Parte_1 inquadrato nell'alveo delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dal Parte_5
nei confronti della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 1927/2020 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 26 giugno 2020;
7 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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