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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Della Rita Di Meo. contro
(c.f , nato a [...] il 06 Controparte_1 C.F._2 marzo 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cappellu.
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Le parti il 6 novembre 1983 hanno contratto matrimonio dal quale sono nati i figli (1984) e (1990). Il rapporto coniugale si è interrotto con Per_1 Per_2 separazione del 2013, cui ha fatto seguito il giudizio di divorzio avviato nel 2022.
Durante la convivenza, i coniugi hanno vissuto inizialmente a Mestre, dove hanno acquistato due immobili in regime di comunione dei beni, successivamente venduti. Nel 1996 il convenuto ha ricevuto dai propri genitori un terreno sito in Sant'Agapito, sul quale è stata costruita la casa familiare, oggetto del presente giudizio.
L'attrice ha dichiarato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare mediante il proprio lavoro retribuito e successivamente mediante l'attività domestica e di cura dei figli, avendo rassegnato le dimissioni in occasione del trasferimento familiare in Molise dovuto al servizio del marito.
Nel 2004 l'attrice ha ripreso attività lavorativa presso il servizio di refezione scolastica del Comune di Sant'Agapito e, non disponendo di immobili propri, ha stipulato un contratto di locazione per l'alloggio nel quale attualmente vive.
Chiedendo il riconoscimento del contributo fornito alla famiglia e richiamando
Cass. 5385/2023, sulla base di una perizia di parte, l'attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di € 130.000,00, pari alla metà del valore dell'immobile stimato in € 260.000,00.
In particolare, l'attrice così conclude:
“... accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla Pt_1 realizzazione dell'immobile riportato in catasto fabbricati del Comune di
Sant'Agapito (IS) al foglio di mappa 1, p.lla 410; Riconoscere il valore dell'immobile in € 260.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
130.000,00, pari ad ½ del valore dell'immobile stimato in € 260.000,00 o in quello maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha negato qualsiasi apporto economico dell'attrice alla costruzione della casa, sostenendo che la realizzazione dell'immobile è avvenuta mediante risorse proprie e contributi economici dei propri genitori, ribadendo di essere proprietario esclusivo del terreno e che, pertanto, la proprietà gli spetta in via esclusiva in forza del principio
2 dell'accessione. Il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
Senza l'ammissione di alcuna prova, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025 e viene decisa in applicazione dell'art. 281 sexies, co. 3°, c.p.c. nel testo attualmente vigente (Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni).
La domanda ha ad oggetto la restituzione delle somme con cui l'attrice allega di aver contribuito alla costruzione di un immobile realizzato in costanza di matrimonio su un terreno di proprietà esclusiva del convenuto. In particolare, il contributo dell'attrice attraverso il lavoro anche domestico e la cura della famiglia avrebbe contribuito a consentire detta costruzione. L'attrice chiede la restituzione dell'apporto economico alla costruzione da determinarsi in misura pari alla metà del valore dell'immobile costruito in costanza di matrimonio sul terrendo del convenuto.
Non è allegato né provato quale fosse il regime patrimoniale della famiglia, tuttavia, avendo il convenuto più volte richiamato l'art. 177 c.c. senza alcuna contestazione da parte dell'attrice, deve ritenersi che il regime patrimoniale della famiglia fosse la comunione dei beni.
Così inquadrata la domanda, occorre richiamare il consolidato principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza n. 651 del
27 gennaio 1996, secondo la quale Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b) c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
3 Nell'esame della domanda, occorre premettere che, per effetto dell'art. 934
c.c., il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquista la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale.
L'acquisto della proprietà della costruzione da parte del coniuge proprietario del suolo avviene per accessione, ovvero a titolo originario, e non a titolo derivativo. Gli acquisti in comunione dei beni avvengono invece a titolo derivativo a mente dell'art. 177 c.c. (Cass. n. 22193 del 03/08/2021; Cass. n. 27412 del
29/10/2018; Cass. n. 17885 del 8/09/2005; Cass. n. 8585 dell'11/08/1999).
Ne discende che la tutela del coniuge non proprietario del suolo non può operare sul piano del diritto reale (in relazione ai quale i modi di acquisto sono tipici), mancando al coniuge non proprietario un titolo. Residua così la tutela del credito sul piano obbligatorio: al coniuge spetta un diritto di credito per la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La giurisprudenza di legittimità è sul punto ormai consolidata (si veda la recentissima Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n. 20793; conformi Cass. n.
5843 del 9/03/2018; Cass. n. 8662 del 3/04/2008; Cass. n. 4076 del 22/04/1998).
Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n.20793 ha così affermato che "La tutela del coniuge non proprietario, dunque, ha natura personale, e non reale, ed è in ogni caso limitata all'apporto economico fornito per l'edificazione, e non invece - come sostiene la parte odierna ricorrente- alla metà del valore del cespite. In tema, si è ulteriormente precisato che il diritto di ripetizione si colloca nell'alveo della previsione di cui all'art. 2033 c.c. (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8585 del 11/08/1999, Rv. 529295; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
7060 del 14/04/2004, Rv. 572043; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2354 del
04/02/2005, Rv. 579041; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27412 del 29/10/2018, Rv.
651027), con conseguente applicazione del relativo regime della prova”.
Nella fattispecie, al di là del fatto che l'attrice chiede la restituzione della metà del valore dell'immobile (non la metà del valore dei materiali e della manodopera), le prove articolate dall'attrice non sono state ammesse perché ininfluenti ai fini della decisione essendo dirette a dimostrare il contributo dell'attrice al ménage familiare, non la partecipazione alla spesa per la
4 realizzazione della costruzione di proprietà dell'ex marito. Mette infatti conto evidenziare che l'attrice con l'atto di citazione chiede accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla realizzazione dell'immobile. Pt_1
La domanda è poi determinata in relazione al valore del bene. Così parte attrice agisce per la restituzione del valore, avendo invece, al più, diritto a ottenere il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (a mente dell'art. 936, co. 2°, c.c.).
Sotto altro profilo il convenuto ha contestato specificamente la domanda sin dalla prima difesa. Il , infatti, ha espressamente negato l'esistenza di CP_1 qualsiasi contribuzione della con proprie risorse all'acquisto dei Pt_1 materiali nonché al pagamento della manodopera e di ogni altra spesa occorsa per la costruzione della casa de qua (comparsa di risposta, pag. 5).
A mente dell'art. 2697 c.c., la domanda principale non merita dunque accoglimento, non avendo la provato (ma neppure offerto di provare) il Pt_1 proprio contributo all'acquisto dei materiali e al pagamento della manodopera necessaria alla costruzione dell'immobile ed avendo il convenuto espressamente contestato l'esistenza di tale contributo.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle espressioni ritenute offensive e alla successiva domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. (formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), occorre osservare che tutto il presente giudizio è stato connotato da un'evidente deviazione delle argomentazioni difensive rispetto all'oggetto della domanda.
In particolare l'attrice chiede di accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla realizzazione dell'immobile. Poi, introducendo temi estranei Pt_1 alla domanda, riferisce una pur condivisibile argomentazione circa la funzione svolta dalla alla conduzione quotidiana della vita familiare in costanza di Pt_1 matrimonio. Ne è nata una difesa intesa evidentemente a contrastare le allegazioni difensive dell'attrice che, pur estranee alla domanda, hanno indotto una risposta coerente e non sguaiata (se giusta o meno è tema estraneo alla domanda, dunque alla valutazione di questo giudice). In tal senso si veda
Cassazione civile sez. II, 31/08/2015, n.17325: “Non ricorrono i presupposti per il
5 risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Ne deriva la condanna al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore dell'avv. Cappellu, dichiaratosi antistario. In applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv. 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
La controversia, anche in considerazione della ridottissima attività svolta, deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di bassa complessità con
6 l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva
(rispettivamente € 1.701,00 e € 1.204,00) e l'applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della ridottissima attività svolta, per la fase istruttoria e decisionale (rispettivamente € 903,00 e € 1.453,00).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
RA GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG Parte_1 Controparte_1
144/2024
Rigetta la domanda condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
5.261,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
dispone la distrazione in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario.
Così deciso sabato 8 novembre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Della Rita Di Meo. contro
(c.f , nato a [...] il 06 Controparte_1 C.F._2 marzo 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cappellu.
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Le parti il 6 novembre 1983 hanno contratto matrimonio dal quale sono nati i figli (1984) e (1990). Il rapporto coniugale si è interrotto con Per_1 Per_2 separazione del 2013, cui ha fatto seguito il giudizio di divorzio avviato nel 2022.
Durante la convivenza, i coniugi hanno vissuto inizialmente a Mestre, dove hanno acquistato due immobili in regime di comunione dei beni, successivamente venduti. Nel 1996 il convenuto ha ricevuto dai propri genitori un terreno sito in Sant'Agapito, sul quale è stata costruita la casa familiare, oggetto del presente giudizio.
L'attrice ha dichiarato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare mediante il proprio lavoro retribuito e successivamente mediante l'attività domestica e di cura dei figli, avendo rassegnato le dimissioni in occasione del trasferimento familiare in Molise dovuto al servizio del marito.
Nel 2004 l'attrice ha ripreso attività lavorativa presso il servizio di refezione scolastica del Comune di Sant'Agapito e, non disponendo di immobili propri, ha stipulato un contratto di locazione per l'alloggio nel quale attualmente vive.
Chiedendo il riconoscimento del contributo fornito alla famiglia e richiamando
Cass. 5385/2023, sulla base di una perizia di parte, l'attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di € 130.000,00, pari alla metà del valore dell'immobile stimato in € 260.000,00.
In particolare, l'attrice così conclude:
“... accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla Pt_1 realizzazione dell'immobile riportato in catasto fabbricati del Comune di
Sant'Agapito (IS) al foglio di mappa 1, p.lla 410; Riconoscere il valore dell'immobile in € 260.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
130.000,00, pari ad ½ del valore dell'immobile stimato in € 260.000,00 o in quello maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha negato qualsiasi apporto economico dell'attrice alla costruzione della casa, sostenendo che la realizzazione dell'immobile è avvenuta mediante risorse proprie e contributi economici dei propri genitori, ribadendo di essere proprietario esclusivo del terreno e che, pertanto, la proprietà gli spetta in via esclusiva in forza del principio
2 dell'accessione. Il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
Senza l'ammissione di alcuna prova, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025 e viene decisa in applicazione dell'art. 281 sexies, co. 3°, c.p.c. nel testo attualmente vigente (Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni).
La domanda ha ad oggetto la restituzione delle somme con cui l'attrice allega di aver contribuito alla costruzione di un immobile realizzato in costanza di matrimonio su un terreno di proprietà esclusiva del convenuto. In particolare, il contributo dell'attrice attraverso il lavoro anche domestico e la cura della famiglia avrebbe contribuito a consentire detta costruzione. L'attrice chiede la restituzione dell'apporto economico alla costruzione da determinarsi in misura pari alla metà del valore dell'immobile costruito in costanza di matrimonio sul terrendo del convenuto.
Non è allegato né provato quale fosse il regime patrimoniale della famiglia, tuttavia, avendo il convenuto più volte richiamato l'art. 177 c.c. senza alcuna contestazione da parte dell'attrice, deve ritenersi che il regime patrimoniale della famiglia fosse la comunione dei beni.
Così inquadrata la domanda, occorre richiamare il consolidato principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza n. 651 del
27 gennaio 1996, secondo la quale Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b) c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
3 Nell'esame della domanda, occorre premettere che, per effetto dell'art. 934
c.c., il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquista la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale.
L'acquisto della proprietà della costruzione da parte del coniuge proprietario del suolo avviene per accessione, ovvero a titolo originario, e non a titolo derivativo. Gli acquisti in comunione dei beni avvengono invece a titolo derivativo a mente dell'art. 177 c.c. (Cass. n. 22193 del 03/08/2021; Cass. n. 27412 del
29/10/2018; Cass. n. 17885 del 8/09/2005; Cass. n. 8585 dell'11/08/1999).
Ne discende che la tutela del coniuge non proprietario del suolo non può operare sul piano del diritto reale (in relazione ai quale i modi di acquisto sono tipici), mancando al coniuge non proprietario un titolo. Residua così la tutela del credito sul piano obbligatorio: al coniuge spetta un diritto di credito per la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La giurisprudenza di legittimità è sul punto ormai consolidata (si veda la recentissima Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n. 20793; conformi Cass. n.
5843 del 9/03/2018; Cass. n. 8662 del 3/04/2008; Cass. n. 4076 del 22/04/1998).
Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n.20793 ha così affermato che "La tutela del coniuge non proprietario, dunque, ha natura personale, e non reale, ed è in ogni caso limitata all'apporto economico fornito per l'edificazione, e non invece - come sostiene la parte odierna ricorrente- alla metà del valore del cespite. In tema, si è ulteriormente precisato che il diritto di ripetizione si colloca nell'alveo della previsione di cui all'art. 2033 c.c. (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8585 del 11/08/1999, Rv. 529295; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
7060 del 14/04/2004, Rv. 572043; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2354 del
04/02/2005, Rv. 579041; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27412 del 29/10/2018, Rv.
651027), con conseguente applicazione del relativo regime della prova”.
Nella fattispecie, al di là del fatto che l'attrice chiede la restituzione della metà del valore dell'immobile (non la metà del valore dei materiali e della manodopera), le prove articolate dall'attrice non sono state ammesse perché ininfluenti ai fini della decisione essendo dirette a dimostrare il contributo dell'attrice al ménage familiare, non la partecipazione alla spesa per la
4 realizzazione della costruzione di proprietà dell'ex marito. Mette infatti conto evidenziare che l'attrice con l'atto di citazione chiede accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla realizzazione dell'immobile. Pt_1
La domanda è poi determinata in relazione al valore del bene. Così parte attrice agisce per la restituzione del valore, avendo invece, al più, diritto a ottenere il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (a mente dell'art. 936, co. 2°, c.c.).
Sotto altro profilo il convenuto ha contestato specificamente la domanda sin dalla prima difesa. Il , infatti, ha espressamente negato l'esistenza di CP_1 qualsiasi contribuzione della con proprie risorse all'acquisto dei Pt_1 materiali nonché al pagamento della manodopera e di ogni altra spesa occorsa per la costruzione della casa de qua (comparsa di risposta, pag. 5).
A mente dell'art. 2697 c.c., la domanda principale non merita dunque accoglimento, non avendo la provato (ma neppure offerto di provare) il Pt_1 proprio contributo all'acquisto dei materiali e al pagamento della manodopera necessaria alla costruzione dell'immobile ed avendo il convenuto espressamente contestato l'esistenza di tale contributo.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle espressioni ritenute offensive e alla successiva domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. (formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), occorre osservare che tutto il presente giudizio è stato connotato da un'evidente deviazione delle argomentazioni difensive rispetto all'oggetto della domanda.
In particolare l'attrice chiede di accertare e dichiarare la contribuzione della sig.ra alla realizzazione dell'immobile. Poi, introducendo temi estranei Pt_1 alla domanda, riferisce una pur condivisibile argomentazione circa la funzione svolta dalla alla conduzione quotidiana della vita familiare in costanza di Pt_1 matrimonio. Ne è nata una difesa intesa evidentemente a contrastare le allegazioni difensive dell'attrice che, pur estranee alla domanda, hanno indotto una risposta coerente e non sguaiata (se giusta o meno è tema estraneo alla domanda, dunque alla valutazione di questo giudice). In tal senso si veda
Cassazione civile sez. II, 31/08/2015, n.17325: “Non ricorrono i presupposti per il
5 risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Ne deriva la condanna al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore dell'avv. Cappellu, dichiaratosi antistario. In applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv. 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
La controversia, anche in considerazione della ridottissima attività svolta, deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di bassa complessità con
6 l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva
(rispettivamente € 1.701,00 e € 1.204,00) e l'applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della ridottissima attività svolta, per la fase istruttoria e decisionale (rispettivamente € 903,00 e € 1.453,00).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
RA GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG Parte_1 Controparte_1
144/2024
Rigetta la domanda condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
5.261,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
dispone la distrazione in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario.
Così deciso sabato 8 novembre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
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