TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5620
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto non è stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta da parte della ricorrente. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5620
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5620
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo