Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 3
La soggezione al termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notificazione della prima impugnazione, inammissibile o improcedibile, opera nel solo caso di riproposizione (finché consentita) dell'impugnazione da parte dell'originario impugnante (atteso che la detta notificazione, ai fini della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, è equipollente alla notificazione della sentenza medesima), mentre l'applicabilità del suddetto termine breve va esclusa nel caso di proposizione di una successiva impugnazione da parte di soggetto diverso, ancorché succeduto al primo nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, come avviene nel caso di fusione di società per incorporazione. Nè è idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione il deposito, nell'originario giudizio, di atto di intervento, atteso che, a detto fine, la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, salvo quello sopra indicato (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto da una società incorporante, nonostante che la proposizione fosse avvenuta oltre il decorso del termine breve sia dalla precedente impugnazione da parte dell'incorporata - inammissibile perché proveniente da società già estinta -, sia dal deposito di atto di intervento effettuato dalla stessa incorporante nel giudizio di appello originariamente instaurato dall'incorporata).
Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 cod. civ., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. "mala gestio" e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.
In tema di fusione di società, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504, consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.TEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato NN OZZO, difeso da se stesso e dall'avvocato PAOLO PAURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona del suo procuratore speciale Dr. Giovanni Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO PACE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/00 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 14/03/00 e depositata il 10/04/00 (R.G. 194/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Enrico ZICAVO (per delega avv. Paolo PAURI);
udito l'Avvocato Guido LEONORI (per delega avv. Ferdinando PACE);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giovanni Procaccini conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona l'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., deducendo che, in occasione dell'investimento di un pedone da parte sua e del conseguente giudizio civile, l'assicuratore aveva malamente gestito la lite, mettendo a disposizione del danneggiato una somma inferiore al massimale e per di più con due anni di ritardo. Chiedeva quindi la condanna dell'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della ed. mala gestio. La società Intercontinentale costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione del diritto azionato e contestava nel merito la pretesa. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'assicuratore al pagamento della somma di lire 141.766.915, oltre interessi. L'Intercontinentale S.p.a. proponeva appello insistendo, fra l'altro, nell'eccezione di prescrizione. L'avv. Procaccini si costituiva, contestando il fondamento dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Nel giudizio interveniva la NT Assicurazioni S.p.a., quale incorporante l'Intercontinentale S.p.a. Quest'ultima società proponeva poi un distinto atto d'appello facendo proprie le conclusioni e le deduzione della società incorporata. Anche in questo giudizio si costituiva l'avv. Procaccini, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività dell'appello, contestandone il fondamento e proponendo appello incidentale. Riunite le impugnazione, la Corte d'appello di Ancona accoglieva l'appello della NT Assicurazioni S.p.a. (in esso assorbito quello della Intercontinentale Assicurazioni S.p.a.), dichiarava prescritto il diritto dell'attore e rigettava l'appello incidentale.
Avverso questa sentenza l'avv. Giovanni Procaccini propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La NT S.p.a. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente va dichiarato inammissibile il deposito di documenti da parte del ricorrente volti a provare la data di produzione degli effetti della fusione e, dunque, l'inammissibilità dell'appello dell'Intercontinentale S.p.a..
A norma dell'art. 372 c.p.c., i documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, dei quali è consentito il deposito nel giudizio di Cassazione sono soltanto quelli comprovanti vizi attinenti alla sentenza, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa (v. per es. Cass. 22 febbraio 2002, n. 2586; Cass. 6 febbraio 2002, n. 1650; Cass. 28 agosto 2000, n. 11227). In particolare, nel giudizio di Cassazione non è ammissibile il deposito di documenti diretti a dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'appello (Cass. 6 febbraio 1999, n. 1061).
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione ai principi generali sulla capacità (art. 75 c.p.c.) ed esistenza delle parti processuali (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2504 - 2504 bis c.c. (360 n. 3 c.p.c.). Omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia (360 n.5 c.p.c.)". Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto non fondata l'eccezione da lui proposta secondo cui all'atto della proposizione dell'appello l'Intercontinentale S.p.a. era estinta per effetto dell'incorporazione da parte della NT Assicurazioni S.p.a.. L'errore consisteva in ciò, che la Corte di merito aveva ritenuto che egli non aveva provato ma solamente dedotto l'anteriorità rispetto all'appello dell'evento estintivo della società. In particolare il ricorrente si duole che la Corte territoriale non aveva esaminato un documento prodotto dalla NT Assicurazioni S.p.a. all'udienza dell'8 luglio 1997 e, precisamente la "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Anno 38 numero 103 - Foglio inserzioni - parte seconda - emessa in Roma il 06/05/97 nella quale, alla pag. 33, si trova pubblicato l'estratto dell'atto di fusione effettuato per atti notaio Giuliano Salvini, in data 21/04/97 n. 113694/15672/repertorio. Risultava inoltre dalla certificazione della Camera di Commercio, prodotta in atti, che l'atto di fusione era stato iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 24/04/97 per la Società NT e nel Registro delle Imprese di Roma in data 28/04/97 per la Società Intercontinentale. In ogni caso, il ricorrente deduce che la circostanza dell'avvenuta iscrizione degli atti di fusione anteriormente alla proposizione dell'appello non era stata contestata dalle controparti, che si erano "limitate ad eccepire che il perfezionamento della fusione e la conseguente estinzione della società Intercontinentale sarebbe avvenuta solo con la pubblicazione dell'estratto dell'atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale".
Il motivo è fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità concernente l'appello proposto dall'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. non poteva trovare accoglimento perché essa traeva spunto da un evento estintivo (fusione per incorporazione nella NT S.p.a.) riguardo al quale era stata "meramente dedotta, ma non specificata ne' tantomeno provata, l'anteriorità rispetto alla proposizione del gravame".
In tal modo però la sentenza impugnata mostra di non aver colto i termini del dibattito processuale. Non era infatti in discussione se le iscrizioni dell'atto di fusione fossero intervenute anteriormente alla proposizione dell'appello. Tale circostanza, come risulta dalla lettura degli atti - consentita avuto riguardo al vizio denunziato - era pacifica tra le parti. Ciò di cui si discuteva era la decorrenza degli effetti della fusione, sostenendosi da parte della NT S.p.a. che alla data della notificazione dell'impugnazione proposta dalla società intercontinentale non risultavano tutte le formalità di legge, poiché la fusione si perfeziona solo con la pubblicazione per estratto dell'atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale e questa pubblicazione era avvenuta il 6 maggio 1997.
Ciò premesso, si rileva che a norma del secondo comma dell'art. 2504 bis c.c. "la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504". A sua volta il secondo comma dell'art. 2504 c.c. dispone che "l'atto di fusione dev'essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni nell'ufficio del registro delle imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante". Il terzo comma dell'art. 2504 (abrogato dall'art. 30, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile ratione temporis alla fusione in oggetto) dispone poi che se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dall'inequivoco tenore letterale del secondo comma dell'art. 2504-bis (ma vedi, analogamente, con riferimento alla disciplina dell'invalidità della fusione l'art. 2504-guater) risulta che gli effetti della fusione decorrono dall'ultima iscrizione, consistendo la pubblicità per estratto nella Gazzetta Ufficiale in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi, come disponeva l'art. 2504-sexies (anteriormente alla modificazione operata dall'art. 30 della legge n. 340 del 2000) rinviando all'art. 2457-ter.
A partire dunque dall'ultima iscrizione si verificano gli effetti della fusione e la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti i gli obblighi di quella che si estingue. Da ciò consegue che è inammissibile - in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente - l'impugnazione proposta da società incorporata dopo il perfezionamento, con l'esecuzione delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c., dell'incorporazione (Cass. 2 aprile 2002, n. 4679; v. pure Cass. 22 settembre 1997, n. 9349; Cass. 26 novembre 1998, n. 12009). L'appello dell'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. era dunque inammissibile per essere stato proposto dopo la verificazione degli effetti della fusione e tale inammissibilità doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte territoriale.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 325 c.p.c.", nonché l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la Corte d'appello aveva disatteso la sua eccezione di inammissibilità dell'appello autonomamente proposto dalla NT Assicurazioni S.p.a.. La ricorrente richiama il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione inammissibile equivale alla notificazione della sentenza e fa decorrere il termine breve per la nuova impugnazione. Afferma quindi che l'impugnazione proposta dalla società NT con atto notificato il 14 ottobre 1997 era inammissibile perché seguiva l'appello già proposto con atto notificato il 30 aprile 1997 dall'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., incorporata per fusione nella NT Assicurazioni S.p.a., che dunque era subentrata nella stessa posizione di quest'ultima. In ogni caso l'appello era inammissibile perché notificato il 14 ottobre 1997, dopo che la Wintenthur Assicurazioni S.p.a. aveva già svolto intervento in data 1 luglio 1997 nell'appello proposto dalla società Intercontinentale, dimostrando dunque conoscenza formale e legale della sentenza. Il motivo è infondato.
Il principio generale è che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non ammette equipollenti. Non li ammette, poiché la scienza legale - con irrilevanza di una diversa scienza effettiva - può essere prodotta soltanto dalla notificazione della sentenza e cioè da un atto rimesso all'iniziativa della parte in funzione sollecitatoria. Ciò non toglie, come rilevato dalle Sezioni unite di queste Corte per dirimere il contrasto insorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 20 maggio 1982, n. 3111), che il principio indicato possa subire deroghe ad opera della legge o di altri principi da questa desumibili. Una deroga ad opera della legge è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 332 c.p.c., allorché stabilisce che l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti. Da tale disposizione si trae poi il principio più generale che la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale alla notificazione della sentenza. Di qui, l'affermazione, pacifica nella giurisprudenza di questa Corte dopo la decisione delle Sezioni Unite sopra indicata, secondo cui la riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima (Cass. 20 giugno 1985, n. 3713;
25 luglio 1991, n. 8328; 12 novembre 1993, n. 11176; 7 settembre 1995, n. 9415; 15 dicembre 1995, n. 12844; 17 dicembre 1997, n. 1441;
23 giugno 1997, n. 5573; 2 dicembre 1998, n. 12238; 5 febbraio 1998, n. 1162; 22 luglio 1999, n. 7896; 29 ottobre 1999, n. 12149; Cass. 18 aprile 2000, n. 5011; Cass. 27 settembre 2000, n. 12803). Questa enunciazione si giustifica per un verso con il richiamo, come si è detto, all'art. 332, secondo comma c.p.c., per altro verso in base alla considerazione che la notificazione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile determina la pendenza del giudizio d'impugnazione ed impone all'intimato di proporre, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., le proprie impugnazioni in forma incidentale nello stesso processo, cosicché non si può imporre all'intimato di attivarsi, a pena di decadenza, nel termine breve, per lasciare poi libero l'autore dell'impugnazione principale viziata di riproporla, quando la sentenza non sia stata notificata nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.. Ciò premesso, il principio sopra riportato, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può trovare applicazione con riferimento al caso di specie.
L'appello proposto dalla Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., inammissibile per quanto sopra si è detto, non potrebbe comunque far decorrere il termine breve anche nei confronti della NT Assicurazioni S.p.a. che è soggetto diverso dall'originario appellante. Non rileva poi la circostanza che l'Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. si sia fusa nella Wintherthur Assicurazioni S.p.a., poiché la successione che si verifica a seguito della fusione, ai fini che qui interessano, non può attribuire rilievo all'appello proposto da società ormai estinta e non può determinare l'inammissibilità dell'appello della società incorporante, che è stato proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata).
Ugualmente irrilevante, ai fini che qui interessano, è la circostanza che la NT Assicurazioni S.p.a. sia intervenuta nell'appello proposto dall'intercontinentale con atto depositato il 28 maggio 1997. Il deposito dell'atto di intervento non può, infatti, far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Come si è detto il principio generale è che la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. L'eccezione concerne unicamente la riproposizione dell'impugnazione inammissibile e trova giustificazione nella disciplina del secondo comma dell'art. 332 c.p.c. e nelle considerazioni sopra fatte e non può estendersi anche al caso dell'intervento. Ciò per l'ovvia considerazione che altrimenti si darebbe rilievo alla conoscenza effettiva della sentenza che si intende impugnare, in contrasto con la sistemazione seguita dal legislatore (v. Cass. 28 maggio 1996, n. 4945, con riferimento ad una precedente istanza di correzione di errore materiale della sentenza di appello).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle previsioni degli artt. 2945 e 2952 c.c., nonché la nullità della sentenza per ultrapetizione. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, pervenendo alla conclusione che non erano, però, applicabili il terzo e il quarto comma della disposizione in oggetto. Il terzo comma - con il quale si stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promesso contro di questo l'azione - perché sarebbe assurdo far decorrere la prescrizione già dal momento della richiesta di risarcimento, non sapendo quale atteggiamento terrà l'assicuratore. Il quarto comma perché la sospensione del termine prescrizionale presuppone necessariamente che il diritto sia venuto ad esistenza e possa astrattamente esercitarsi. Aveva quindi erroneamente ritenuto che in applicazione della regola generale dell'art. 2935 c.c. la prescrizione era iniziata a decorrere l'il aprile 1980, dal momento in cui l'assicuratore aveva messo il massimale a disposizione degli interessati, con ciò mettendo fine alla propria inezia e aveva considerato che alla data di notificazione della citazione (30 novembre 1994) il diritto era dunque prescritto. La sentenza impugnata aveva quindi dichiarato prescritto il diritto, individuando il termine annuale di decorrenza della prescrizione dalla data (11 aprile 1980) della messa a disposizione del massimale da parte della società assicuratrice, data nella quale sarebbe cessato il comportamento omissivo e inadempiente dell'assicuratore. L'errore consisteva in ciò, che "non si può parlare di inadempimento dell'assicuratore sino a che non sia accertata la sua responsabilità e l'ammontare delle somme dovute". L'inadempimento, quindi, quale termine di decorrenza della prescrizione doveva essere fissato nel momento in cui il Tribunale di Ancona aveva accertato la responsabilità dell'assicuratore ed aveva determinato la somma dovuta.
Il motivo è fondato.
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta (che consenta di valutare la fondatezza e l'entità del danno), ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile. Questo diritto può essere fatto valere direttamente dal danneggiato, e, in caso d'inerzia di questi dall'assicurato che agisce, in base al contratto di assicurazione, a tutela del proprio diritto ad essere tenuto indenne di quanto dovuto al terzo danneggiato (Cass. 5 marzo 1994, n. 2177; v. pure Cass. 28 novembre 1995, n. 12302; 20 novembre 1995, n. 621). È stato poi affermato che il diritto dell'assicurato di essere rilevato, dalla propria assicurazione, per il pagamento della differenza tra la somma da lui pagata al danneggiato, in forza di sentenza di condanna al risarcimento del danno, e quella che avrebbe versato se l'assicuratore, fin dall'origine in possesso degli elementi attestanti l'esclusiva attribuibilità del sinistro all'assicurato, avesse tempestivamente messo il massimale a disposizione del danneggiato, si prescrive nel termine breve di un anno, previsto dall'art. 2952 c.c., trattandosi di diritto nascente direttamente dal contratto di assicurazione (Cass. 30 agosto 1994, n. 7584). Ciò premesso, versandosi in tema di assicurazione della responsabilità civile e di diritto derivante all'assicurato dalla corretta esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non vi è dubbio che al diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza della ed. mala gestio, devono trovare applicazione i commi terzo e quarto dell'art. 2952 c.c.. La prescrizione decorre secondo la previsione del secondo comma dell'art. 2952 c.c. dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La rigidità di questa regola (introdotta nel codice del 1942 per eliminare le incertezze che si erano registrate vigente il codice del 1865) è mitigata proprio dal correttivo, a tutela dell'assicurato, previsto dal quarto comma dell'art. 2952 c.c., secondo cui "la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione, finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile (oppure, ma la fattispecie è estranea al caso di specie) il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto". In conclusione, come già affermato da questa Corte (v. Cass. 26 aprile 1999, n. 4156), nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la ed. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma dell'art. 2952 c.c., fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.
4. Nel ricorso, l'avv. Procaccini, nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata, deduce che il giudice di rinvio dovrà pronunziare sul suo appello incidentale. La questione non rientra tra i motivi di ricorso e, comunque, è estranea a questo giudizio per Cassazione, poiché il giudice d'appello, come chiaramente risulta dalla motivazione della sentenza, ha ritenuto per effetto della sua decisione assorbite tutte le altre questioni, compreso l'appello incidentale.
In conclusione vanno accolti il primo e il terzo motivo, mentre va rigettato il secondo. In relazione ai motivi accolti la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Bologna che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004