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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatrice
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5215 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BENETTI MELANIA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GREGGIO GIANLUCA Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti, rese alla udienza del 6.2.25:
“1. la minore vivrà con la mamma nella casa familiare;
la minore avrà l'affido condiviso;
2. la casa familiare viene assegnata alla mamma;
3. il padre potrà vederla e tenerla con sé quantomeno due fine settimana al mese alternati dal venerdì sera dalle ore 19 alla domenica ore 20; inoltre, ferie e festività come dal piano genitoriale in atti;
pagina 1 di 8 4. fintantoché il padre starà in malattia, non vedrà la minore durante la settimana e verosimilmente anche dopo, salvo diverso accordo tra le parti.
5. In ragione di questa gestione e alla luce delle attuali condizioni economiche delle parti, le parti concordano che l'assegno unico sarà fruito solo dalla madre e, fino a che non verrà erogato integralmente, il padre corrisponderà 400,00 euro al mese di mantenimento;
quando verrà
erogato l'assegno, il padre tornerà a corrispondere solo 350,00 euro al mese di mantenimento.
6. La madre si impegna ad espletare le pratiche per l'assegno unico e il padre si impegna a collaborare a tal fine. Spese straordinarie al 60% al padre e 40% alla madre.
7. La moglie rinuncia all'assegno di mantenimento a proprio favore.
8. Le parti concordano che la minore verrà prelevata dal padre presso la casa familiare o presso i nonni materni e tornerà a casa con onere a carico del padre”.
Gli avvocati delle parti concludono come da condizioni ora concordate e chiedono che sia emessa la sentenza di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) il 07/08/1974 , contraevano matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2011 in
TE AD (PD), trascritto nel relativo registro degli atti dello Stato Civile del medesimo Comune, n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2011.
Dalla loro unione nasceva la figlia il 14.05.2014 in Rovigo (RO). Persona_1
In data 29.10.2024 la sig.ra depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella rappresentava di aver tentato più volte di recuperare il rapporto coniugale, deterioratosi nel corso del tempo,
proponendo al marito percorsi terapeutici, ma invano, e lamentava talune difficoltà relazionali con la nonna paterna di presso la quale il marito, in data 09.06.2024, si è trasferito, dopo Per_1
aver abbandonato la casa coniugale, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre e con residenza abituale presso la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via
Goffredo Mameli n. 3.
5. Assegnare la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via Goffredo Mameli n. 3, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente.
6. Regolare i tempi di frequentazione fra genitore non collocatario e figlia minore come a seguire: - il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera recuperandola presso la madre o l'adulto che l'ha in custodia a partire dalle ore 19.00 al lunedì, riaccompagnandola a scuola, nonché durante la settimana, recuperandola il martedì a partire dalle ore 19.00 presso la madre o presso l'adulto che l'ha in custodia, riaccompagnandola a scuola il mercoledì mattina per poi recuperala nuovamente personalmente o per il tramite di persona di fiducia nota ad entrambi i genitori e trascorrere insieme o dai nonni o zii paterni il pomeriggio e la sera del mercoledì, riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina;
- i genitori secondo il principio di alternanza trascorreranno con le festività Per_1
natalizie e, nello specifico, trascorrerà - ad anni alterni – la Vigilia di Natale con un genitore, il Per_1 periodo che va dal giorno di Natale al 31/12 con l'altro genitore e il periodo dall'1/1 al 6/1 di nuovo con il primo genitore e ciò al fine di consentire, altresì, la copertura in maniera equa da parte di ambo i genitori durante la sospensione delle attività scolastiche, senza dover costringere uno solo dei genitori ad attivarsi con ferie e/o permessi vari in questo periodo;
- lo stesso sistema, in modo alternato, i genitori si impegnano ad adottare con riferimento alle festività pasquali e, in generale, a tutti i periodi di sospensione delle attività scolastiche come, per esempio, durante il periodo di Carnevale;
- i genitori, in deroga al calendario predisposto, stabiliscono che trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa della Donna Per_1
pagina 3 di 8 con la mamma, mentre la Festa del Papà con il papà; - i genitori, in deroga al calendario predisposto, trascorreranno il compleanno di ognuno insieme ad mentre si impegnano a trascorrere insieme il Per_1
compleanno della figlia (14 maggio); - i genitori si impegnano ognuno a trascorrere nel periodo estivo - ricompreso fra la fine dell'anno scolastico nel mese di giugno e la ripresa del nuovo anno di scuola nel mese di settembre - due settimane anche consecutive con comunicando entro la fine del mese di Per_1
aprile di ogni anno ogni programmazione relativa al periodo di ferie;
- il genitore che non ha la custodia della figlia si renderà reperibile all'altro genitore consentendo che senta il genitore telefonicamente Per_1
tutti i giorni.
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 550,00, anticipatamente ed entro il giorno
15 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) nella misura del 20% a carico della ricorrente e nella misura dell' 80% a carico del resistente e ciò in ragione della maggiore capacità reddituale di quest'ultimo dotato di uno stipendio doppio rispetto a quello della ricorrente, oltre che beneficiario di macchina e cellulare aziendale, scheda carburante, buoni pasto e numerosi altri benefit aziendali (premi annuali) che gli consentono di godere di un importo netto mensile di oltre € 2.000,00 ca, a differenza della ricorrente che non gode di alcun benefit e percepisce uno stipendio medio di € 1.000,00, con la precisazione che qualora la spesa straordinaria dovesse superare l'importo di € 250,00, dovrà essere concordata fra le Parti.
9. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig. ra dell'importo CP_1 Pt_1 di € 200,00 mensili per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese nel conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: novembre 2024) e rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Al contempo, ordinare ad entrambe le Parti di versare entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 220,00 ciascuna a copertura della quota della rata del mutuo finché quest'ultimo non sarà estinto.
10. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
pagina 4 di 8 In data 3.01.2025 si costituiva il sig. , aderendo alla separazione personale Controparte_1
proposta dalla ricorrente (e successivo divorzio), contestando quanto ex adverso dedotto e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre e con residenza abituale presso la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via
Goffredo Mameli n. 3.
5. Assegnare la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via Goffredo Mameli n. 3, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente.
6. Regolare i tempi di frequentazione fra genitore non collocatario e figlia minore come segue: - in particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera a partire dalle ore 19.00 alle ore 20.00 della domenica sera, nonché durante la settimana il martedì a partire dalle ore 19, riaccompagnandola a scuola il mercoledì mattina;
una settimana sarà il padre a recuperare la bambina presso la madre o l'adulto che l'ha in custodia presso l'abitazione di TE AD per poi riaccompagnarla a scuola il mercoledì, e l'altra settimana sarà la madre ad accompagnare la bambina presso l'abitazione del padre;
anche con riferimento ai fine settimana vi sarà la medesima alternanza. - i genitori secondo il principio di alternanza trascorreranno con le festività natalizie e, nello Per_1
specifico, trascorrerà - ad anni alterni – la Vigilia di Natale con un genitore, il periodo che va dal Per_1 giorno di Natale al 31/12 con l'altro genitore e il periodo dall'1/1 al 6/1 di nuovo con il primo genitore e ciò al fine di consentire, altresì, la copertura in maniera equa da parte di ambo i genitori durante la sospensione delle attività scolastiche, senza dover costringere uno solo dei genitori ad attivarsi con ferie e/o permessi vari in questo periodo;
- lo stesso sistema, in modo alternato, i genitori si impegnano ad pagina 5 di 8 adottare con riferimento alle festività pasquali e, in generale, a tutti i periodi di sospensione delle attività scolastiche come, per esempio, durante il periodo di Carnevale;
- i genitori, in deroga al calendario predisposto, stabiliscono che trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa della Donna con la Per_1
mamma, mentre la Festa del Papà con il papà; - i genitori, in deroga al calendario predisposto, trascorreranno il compleanno di ognuno insieme ad - i genitori si impegnano ognuno a trascorrere Per_1
nel periodo estivo - ricompreso fra la fine dell'anno scolastico nel mese di giugno e la ripresa del nuovo anno di scuola nel mese di settembre - due settimane anche consecutive con comunicando entro Per_1
la fine del mese di aprile di ogni anno ogni programmazione relativa al periodo di ferie;
- il genitore che non ha la custodia della figlia si renderà reperibile all'altro genitore consentendo che senta il Per_1
genitore telefonicamente tutti i giorni.
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 300,00, anticipatamente ed entro il giorno
27 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) nella misura del 50% a carico della ricorrente e nella misura del 50% a carico del resistente, sulla scorta del Protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
9. Respingersi la domanda relativa alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente;
Parte_1
10. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
In ogni caso spese ed onorari di lite integralmente rifusi”.
All'udienza del 6.02.2025, comparivano entrambe le parti: la ricorrente dichiarava di svolgere la mansione lavorativa di magazziniere part time in forza di un contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito da lavoro di 1100 euro al mese;
il resistente, invece,
precisava di soffrire di una sindrome ansioso-depressiva e di aver subito un incidente stradale,
che attualmente gli impedisce di lavorare come tecnico informatico, percependo così uno stipendio ridotto, il cui ammontare corrisponde a circa 1500 euro al mese, anziché 1800- 1900
euro mensili.
Quindi, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
pagina 6 di 8 Alla predetta udienza, tuttavia, le parti rassegnavano conclusioni conformi, come riportato in epigrafe;
il Giudice, dunque, preso atto delle stesse, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28727 del 16.10.23, va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Dalle allegazioni delle parti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emersa in modo inequivocabile la disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi all'udienza del 7.02.2025, così come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse morale e materiale della minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) provvede in conformità ai punti nn.
1-8 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la pronuncia sul divorzio;
pagina 7 di 8 5) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.25
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatrice
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5215 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BENETTI MELANIA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GREGGIO GIANLUCA Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti, rese alla udienza del 6.2.25:
“1. la minore vivrà con la mamma nella casa familiare;
la minore avrà l'affido condiviso;
2. la casa familiare viene assegnata alla mamma;
3. il padre potrà vederla e tenerla con sé quantomeno due fine settimana al mese alternati dal venerdì sera dalle ore 19 alla domenica ore 20; inoltre, ferie e festività come dal piano genitoriale in atti;
pagina 1 di 8 4. fintantoché il padre starà in malattia, non vedrà la minore durante la settimana e verosimilmente anche dopo, salvo diverso accordo tra le parti.
5. In ragione di questa gestione e alla luce delle attuali condizioni economiche delle parti, le parti concordano che l'assegno unico sarà fruito solo dalla madre e, fino a che non verrà erogato integralmente, il padre corrisponderà 400,00 euro al mese di mantenimento;
quando verrà
erogato l'assegno, il padre tornerà a corrispondere solo 350,00 euro al mese di mantenimento.
6. La madre si impegna ad espletare le pratiche per l'assegno unico e il padre si impegna a collaborare a tal fine. Spese straordinarie al 60% al padre e 40% alla madre.
7. La moglie rinuncia all'assegno di mantenimento a proprio favore.
8. Le parti concordano che la minore verrà prelevata dal padre presso la casa familiare o presso i nonni materni e tornerà a casa con onere a carico del padre”.
Gli avvocati delle parti concludono come da condizioni ora concordate e chiedono che sia emessa la sentenza di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) il 07/08/1974 , contraevano matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2011 in
TE AD (PD), trascritto nel relativo registro degli atti dello Stato Civile del medesimo Comune, n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2011.
Dalla loro unione nasceva la figlia il 14.05.2014 in Rovigo (RO). Persona_1
In data 29.10.2024 la sig.ra depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella rappresentava di aver tentato più volte di recuperare il rapporto coniugale, deterioratosi nel corso del tempo,
proponendo al marito percorsi terapeutici, ma invano, e lamentava talune difficoltà relazionali con la nonna paterna di presso la quale il marito, in data 09.06.2024, si è trasferito, dopo Per_1
aver abbandonato la casa coniugale, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre e con residenza abituale presso la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via
Goffredo Mameli n. 3.
5. Assegnare la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via Goffredo Mameli n. 3, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente.
6. Regolare i tempi di frequentazione fra genitore non collocatario e figlia minore come a seguire: - il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera recuperandola presso la madre o l'adulto che l'ha in custodia a partire dalle ore 19.00 al lunedì, riaccompagnandola a scuola, nonché durante la settimana, recuperandola il martedì a partire dalle ore 19.00 presso la madre o presso l'adulto che l'ha in custodia, riaccompagnandola a scuola il mercoledì mattina per poi recuperala nuovamente personalmente o per il tramite di persona di fiducia nota ad entrambi i genitori e trascorrere insieme o dai nonni o zii paterni il pomeriggio e la sera del mercoledì, riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina;
- i genitori secondo il principio di alternanza trascorreranno con le festività Per_1
natalizie e, nello specifico, trascorrerà - ad anni alterni – la Vigilia di Natale con un genitore, il Per_1 periodo che va dal giorno di Natale al 31/12 con l'altro genitore e il periodo dall'1/1 al 6/1 di nuovo con il primo genitore e ciò al fine di consentire, altresì, la copertura in maniera equa da parte di ambo i genitori durante la sospensione delle attività scolastiche, senza dover costringere uno solo dei genitori ad attivarsi con ferie e/o permessi vari in questo periodo;
- lo stesso sistema, in modo alternato, i genitori si impegnano ad adottare con riferimento alle festività pasquali e, in generale, a tutti i periodi di sospensione delle attività scolastiche come, per esempio, durante il periodo di Carnevale;
- i genitori, in deroga al calendario predisposto, stabiliscono che trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa della Donna Per_1
pagina 3 di 8 con la mamma, mentre la Festa del Papà con il papà; - i genitori, in deroga al calendario predisposto, trascorreranno il compleanno di ognuno insieme ad mentre si impegnano a trascorrere insieme il Per_1
compleanno della figlia (14 maggio); - i genitori si impegnano ognuno a trascorrere nel periodo estivo - ricompreso fra la fine dell'anno scolastico nel mese di giugno e la ripresa del nuovo anno di scuola nel mese di settembre - due settimane anche consecutive con comunicando entro la fine del mese di Per_1
aprile di ogni anno ogni programmazione relativa al periodo di ferie;
- il genitore che non ha la custodia della figlia si renderà reperibile all'altro genitore consentendo che senta il genitore telefonicamente Per_1
tutti i giorni.
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 550,00, anticipatamente ed entro il giorno
15 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) nella misura del 20% a carico della ricorrente e nella misura dell' 80% a carico del resistente e ciò in ragione della maggiore capacità reddituale di quest'ultimo dotato di uno stipendio doppio rispetto a quello della ricorrente, oltre che beneficiario di macchina e cellulare aziendale, scheda carburante, buoni pasto e numerosi altri benefit aziendali (premi annuali) che gli consentono di godere di un importo netto mensile di oltre € 2.000,00 ca, a differenza della ricorrente che non gode di alcun benefit e percepisce uno stipendio medio di € 1.000,00, con la precisazione che qualora la spesa straordinaria dovesse superare l'importo di € 250,00, dovrà essere concordata fra le Parti.
9. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig. ra dell'importo CP_1 Pt_1 di € 200,00 mensili per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese nel conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: novembre 2024) e rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Al contempo, ordinare ad entrambe le Parti di versare entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 220,00 ciascuna a copertura della quota della rata del mutuo finché quest'ultimo non sarà estinto.
10. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
pagina 4 di 8 In data 3.01.2025 si costituiva il sig. , aderendo alla separazione personale Controparte_1
proposta dalla ricorrente (e successivo divorzio), contestando quanto ex adverso dedotto e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre e con residenza abituale presso la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via
Goffredo Mameli n. 3.
5. Assegnare la casa familiare sita in TE AD (PD), alla Via Goffredo Mameli n. 3, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente.
6. Regolare i tempi di frequentazione fra genitore non collocatario e figlia minore come segue: - in particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera a partire dalle ore 19.00 alle ore 20.00 della domenica sera, nonché durante la settimana il martedì a partire dalle ore 19, riaccompagnandola a scuola il mercoledì mattina;
una settimana sarà il padre a recuperare la bambina presso la madre o l'adulto che l'ha in custodia presso l'abitazione di TE AD per poi riaccompagnarla a scuola il mercoledì, e l'altra settimana sarà la madre ad accompagnare la bambina presso l'abitazione del padre;
anche con riferimento ai fine settimana vi sarà la medesima alternanza. - i genitori secondo il principio di alternanza trascorreranno con le festività natalizie e, nello Per_1
specifico, trascorrerà - ad anni alterni – la Vigilia di Natale con un genitore, il periodo che va dal Per_1 giorno di Natale al 31/12 con l'altro genitore e il periodo dall'1/1 al 6/1 di nuovo con il primo genitore e ciò al fine di consentire, altresì, la copertura in maniera equa da parte di ambo i genitori durante la sospensione delle attività scolastiche, senza dover costringere uno solo dei genitori ad attivarsi con ferie e/o permessi vari in questo periodo;
- lo stesso sistema, in modo alternato, i genitori si impegnano ad pagina 5 di 8 adottare con riferimento alle festività pasquali e, in generale, a tutti i periodi di sospensione delle attività scolastiche come, per esempio, durante il periodo di Carnevale;
- i genitori, in deroga al calendario predisposto, stabiliscono che trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa della Donna con la Per_1
mamma, mentre la Festa del Papà con il papà; - i genitori, in deroga al calendario predisposto, trascorreranno il compleanno di ognuno insieme ad - i genitori si impegnano ognuno a trascorrere Per_1
nel periodo estivo - ricompreso fra la fine dell'anno scolastico nel mese di giugno e la ripresa del nuovo anno di scuola nel mese di settembre - due settimane anche consecutive con comunicando entro Per_1
la fine del mese di aprile di ogni anno ogni programmazione relativa al periodo di ferie;
- il genitore che non ha la custodia della figlia si renderà reperibile all'altro genitore consentendo che senta il Per_1
genitore telefonicamente tutti i giorni.
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 300,00, anticipatamente ed entro il giorno
27 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) nella misura del 50% a carico della ricorrente e nella misura del 50% a carico del resistente, sulla scorta del Protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
9. Respingersi la domanda relativa alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente;
Parte_1
10. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
In ogni caso spese ed onorari di lite integralmente rifusi”.
All'udienza del 6.02.2025, comparivano entrambe le parti: la ricorrente dichiarava di svolgere la mansione lavorativa di magazziniere part time in forza di un contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito da lavoro di 1100 euro al mese;
il resistente, invece,
precisava di soffrire di una sindrome ansioso-depressiva e di aver subito un incidente stradale,
che attualmente gli impedisce di lavorare come tecnico informatico, percependo così uno stipendio ridotto, il cui ammontare corrisponde a circa 1500 euro al mese, anziché 1800- 1900
euro mensili.
Quindi, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
pagina 6 di 8 Alla predetta udienza, tuttavia, le parti rassegnavano conclusioni conformi, come riportato in epigrafe;
il Giudice, dunque, preso atto delle stesse, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28727 del 16.10.23, va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Dalle allegazioni delle parti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emersa in modo inequivocabile la disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi all'udienza del 7.02.2025, così come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse morale e materiale della minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) provvede in conformità ai punti nn.
1-8 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la pronuncia sul divorzio;
pagina 7 di 8 5) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.25
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
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