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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 899/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
DA
, nata a [...], il [...], cittadina italiana residente in [...]
Caldonazzo (Tn), via Trozo dei Cavai n. 10, C.F. , professione C.F._1
impiegata, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Stefano
Pedrini del Foro di Trento, (C.F. pec C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Comano Terme (Tn), via C. Battisti n. 7
E
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente in [...]
IN UG (TN), via Pennella n. 45, C.F. , professione C.F._3
operaio, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Annelise
Filz del Foro di Trento, (C.F. – pec C.F._4 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via San Vigilio n. 5 Ricorrenti
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 14 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 25 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 12.01.2002, a IN UG, che, dalla loro unione, erano nati due figli, a Trento il 18.05.2000, e Persona_1 Per_2
a Trento il 21.10.2005; che la loro separazione consensuale era stata omologata da
[...] quest'ufficio con decreto dd. 26 – 30 aprile 2018 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IN UG
(Tn) il 12.01.2002 tra , nata a [...], il [...], residente in [...]
Caldonazzo, via Trozo dei Cavai n. 12, C.F. e , C.F._5 Parte_2
nato a [...], il [...], residente in [...] – C.F.
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di C.F._3
IN UG (Tn) al N. 2 P 2 S. A anno 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN UG (Tn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) il signor consente al trasferimento della proprietà della Parte_2
quota indivisa di ½ (un mezzo) della casa coniugale, sita in Caldonazzo (Tn), via Trozo dei
Cavai n. 12, tavolarmente individuata nelle p.m. 1 della p.ed. 1845 in P.T. 4544 C.C.
CALDONAZZO, ai figli e che accettano e ricevono, nei Persona_1 Persona_2
termini che seguono:
CONVENZIONE E OGGETTO
il signor nato a [...], il [...], residente in [...]
(Tn), via Pennella n. 45 – C.F. C.F._3
TRASFERISCE ai di lui figli signori nata a [...] il [...] – C.F. Persona_1 C.F._6
e nato a [...] il [...] C.F. , entrambi Persona_2 C.F._7
residenti presso la casa familiare in Caldonazzo (Tn), via Trozo dei Cavai n. 12 che, accettano e ricevono, in proprietà un mezzo ciascuno dell'unità abitativa e relative pertinenze così meglio individuata:
in Partita Tavolare 4544 del Comune Catastale di Caldonazzo
- quota di comproprietà pari ad ½ (un mezzo) indiviso ad esso spettante sulla casa familiare sita in Caldonazzo, (Tn), via Trozo dei Cavai n. 12, identificata come segue:
porzione materiale 1 della particella edificiale 1845 così tavolarmente descritte:
A piano interrato: terrapieno, deposito, cantina, disbrigo, centrale termica, scala e vano fino a pianoterra;
A pianoterra: due giardini, spazio di manovra, tre posti auto, marciapiede, porticato, ingresso, cucina-soggiorno, disbrigo, tre stanze, due bagni.
così e come meglio descritta presso il Libro Fondiario con le parti comuni dell'edificio come meglio risultanti presso lo stesso ai sensi dell'art. 1117 C.C.
- detto immobile è censito nel N.C.E.U. del Comune di Caldonazzo (codice: B404), Comune
Catastale Caldonazzo (codice: 55), particella edificiale 1845:
- p.m. 1, subalterno 1, foglio 2, Cat. A/7, Cl. 1, vani 6,5, sup. mq. 201, R.C. Euro 587,47
- p.m. 1, subalterno 2, foglio 2, Cat. C/6, Cl. 1, sup. mq. 36, R.C. Euro 39,04
Gli intestatari dichiarano che le unità immobiliari urbane in oggetto sono graficamente rappresentate delle planimetrie n. 1723.001.2015 del 27.10.2015 (sub 2), n. 1723.001.2015 del 27.10.2015 (sub 1) depositate al catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che eventuali modifiche non incidono sul calcolo rendita catastale.
a) con riferimento all'art. 40 della Legge N°47/1985, consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N°445, i coniugi dichiarano che:
l'immobile in questione è stato edificato posteriormente alla data del 01.09.1967; - la porzione materiale 1 della p.ed. 1845 C.C. CALDONAZZO, oggetto di trasferimento, fa parte di un fabbricato la cui costruzione è avvenuta in virtù ed in conformità concessione di edificare n. 110 di data 31.03.2014 ed alla S.C.I.A. n. 138/2015, tutte rilasciate dal Comune di Caldonazzo.
- gli intestatari catastali ed i proprietari intavolati al Libro Fondiario sono le medesime persone.
Dichiarano inoltre che successivamente non sono stati realizzati a carico dell'immobile compravenduto lavori od opere comportanti la necessità del rilascio di licenze o concessioni edilizie;
a carico degli immobili suddetti non sono stati adottati da parte del CP_1 provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della Legge n. 47/85;
b) la parte venditrice non presenta certificato di destinazione urbanistica relativa alle pertinenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, II° capoverso del II° comma, trattandosi di terreni pertinenziali di edificio censito e di superficie non superiore a 5000 mq.
c) in relazione al disposto dell'art. 6 del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 192/2005, parte cedente presenta l'Attestato di Prestazione Energetica previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 192/2005, asseverato in data 24.10.2024 n. AA00204-1132 a firma , Parte_3
iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento al n.1975, che si allega al presente ricorso.
La parte alienante garantisce che i suddetti attestati di prestazione energetica sono validi ed efficaci, in quanto l'immobile di cui sopra, successivamente alla data di emissione dei suddetti attestati, non è stato oggetto di interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica ed in considerazione dell'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo ed efficienza energetica dei sistemi termici e, in particolare, degli impianti termici.
d) il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione dell'assegnazione del diritto di proprietà della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della p.m. 1 in p.ed. 1845 in P.T. 4544 II C.C.
CALDONAZZO, come sopra meglio individuate, a favore nata a [...] il Persona_1
18.05.2000, residenti in [...] – C.F. e nato a [...] il [...] C.F. C.F._6 Persona_2
, residente in [...], e così o C.F._7
come meglio ed anche diversamente detti immobili sono descritti al Libro Fondiario, risultando nella vendita inoltre compresi locali, spazi e servizi di uso comune, comproprietà
e consortalità come risultano dal Libro Fondiario;
e) per quanto occorra i coniugi rinunciano espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale, liberando da qualsiasi responsabilità il conservatore tavolare;
f) si danno e prendono atto le Parti reciprocamente di essere a conoscenza che la p.m. 1 della p.ed. 1845 in P.T. 4544 II C.C. CALDONAZZO è gravata da:
- ipoteca intavolata il 09.10.2015 sub G.N. 2373/1 a favore di "Cassa di Risparmio di Bolzano
S.p.A.", con sede in Bolzano, per l'importo complessivo di Euro 270.000,00
(duecentosettantamila virgola zero zero).
- vincolo di destinazione a residenza ordinaria ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.
1 intavolata sub. GN. 2478/2011 dd. 16.04.2014.
g) In data 27.09.2023 è stata presentata presso il Comune di Caldonazzo “segnalazione certificato di agibilità SCAGI”, relativa all'immobile oggetto di cessione, protocollo n. 6353.
h) L'immobile suddetto viene attribuito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, libero da iscrizioni, trascrizioni, pesi, oneri, ipoteche (tranne le ipoteche sopra indicate), pignoramenti e quant'altro e si obbliga alla manleva in caso contrario.
i) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che non intercorre tra loro alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. N°131/1986 e che questo atto è esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge N°74/1987 che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù della sentenza della Corte Costituzionale N°176/1992 e
N°154/1999 a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi.
m) I coniugi ed i di loro figli dichiarano peraltro di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori per il trasferimento di suddetto bene;
n) Si consente l'intavolazione del presente atto e delle operazioni susseguenti ed altro ad istanza di chiunque, con elezione di domicilio presso la OR per la notifica Parte_1
di un decreto tavolare unico.
o) Le parti ex decreto legislativo N°196/2000 consentono il trattamento dei loro dati personali solo per finalità connesse e conseguenti al presente atto;
l) Il possesso è già trasferito in favore dei figli e Persona_1 Persona_3
r) Tutti gli arredi e beni mobili presenti nella casa familiare rimarranno in proprietà esclusiva della OR . Parte_1
5. In ragione del trasferimento di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto, la OR si impegna ed obbliga a versare al signor che accetta, Parte_1 Parte_2
la somma di Euro 30.000,00 mediante assegno circolare che verrà consegnato al medesimo entro e non oltre l'udienza presidenziale.
6. La cessione della quota di ½ del diritto di comproprietà della casa coniugale così come sopra disposto è da intendersi quale adempimento di un accordo di divorzio intercorso tra le parti, nel quale è ulteriormente previsto quanto segue:
- L'importo residuo del mutuo contratto da entrambi i coniugi con la Cassa di Risparmio di
Bolzano S.p.A. per un importo complessivo di Euro 270.000,00= (duecentosettantamila virgola zero zero), utilizzato per l'acquisto della casa coniugale, parzialmente estinto con il versamento dei contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento, sarà interamente a carico della OR , con accollo in forma liberatoria, effettuato entro e non Parte_1
oltre la fissanda udienza di comparizione dei coniugi. Il signor si impegna Parte_2
sin da ora a sottoscrivere quanto eventualmente necessario, a semplice richiesta della OR , al fine eventualmente trasferire in capo a quest'ultima il predetto Parte_1
mutuo.
- La OR si assume ogni eventuale debito che i coniugi avrebbero contratto Parte_1
con il signor manlevando il signor da eventuali richieste Persona_4 Parte_2
di restituzione sia proprie che da parte degli eredi.
7. Il signor corrisponderà mensilmente alla OR , entro il 5 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma complessiva di Euro Persona_1 300,00=. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT famiglie e dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente della OR
che si riserva di comunicare. Parte_1
8. Nulla disporre riguardo del figlio in quanto maggiorenne ed Persona_2
economicamente indipendente dal mese di maggio 2024 per cui nulla è dovuto dal padre a titolo di mantenimento del medesimo a far tempo dal mese di maggio 2024.
9. Il padre avrà l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie e alle seguenti spese della figlia : scolastiche: libri scolastici, iscrizioni, gite anche di una Per_1
sola giornata, viaggi di istruzione, soggiorni studio all'estero, materiale scolastico di inizio anno, abbonamento ai trasporti, lezioni private, rette di iscrizione, corsi musicali o di altra natura organizzati dalla scuola, tasse universitarie;
qualora i figli decidano di frequentare università all'estero o in altre città, i coniugi si obbligano fin d'ora a ripartire al 50% eventuali spese di alloggio, mensa, trasporti, libri scolastici, computer, tablet, iscrizioni;
sportive: iscrizioni a corsi ed attività sportive e all'acquisto di eventuale attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi per eventuali competizioni sportive in trasferta;
mediche: visite mediche private, medicinali non da banco, ticket per visite mutuabili, apparecchi ortodonti e relative visite, spese per eventuali soggiorni che l'atro coniuge abbia affrontato per prestare assistenza al figlio, visite oculistiche ed eventuali lenti, occhiali o altri supporti visivi;
di altro tipo: acquisto di telefono cellulare e tariffazione mensile, computer o tablet per utilizzo scolastico.
Il genitore che avrà anticipato la spesa, avanzerà richiesta scritta all'altro genitore anche mediante sms o latro messaggio, mail, lettera…), il quale avrà l'obbligo di rimborsare il 50% di sua competenza entro 7 giorni dalla richiesta.
Tali spese dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori qualora eccedano l'importo di Euro 150,00, fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
Le spese afferenti la quota di immobile di saranno a carico della OR Per_1 Pt_1
fintanto che la stessa avrà diritto a percepire l'assegno di mantenimento. 10. Le eventuali detrazioni fiscali collegate ai figli saranno al 100% a favore della OR
. Parte_1
11. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
12. Con la sottoscrizione del presente atto, fermo restando quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale, esistito o esistente, a causa ed a seguito del rapporto coniugale e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo e ragione l'uno dall'altra e viceversa.
13. Gli avv.ti Annelise Filz e Stefano Pedrini sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2018 con decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale di data 26 aprile 2018, depositato in cancelleria in data 30 aprile
2018, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 25 febbraio
2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: non vi è, infatti, ragione alcuna per disattendere la concordata disciplina delle questioni patrimoniali. Le
SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IN UG, in data 12.02.2002 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 2, parte I, Serie A, dell'anno
2002), da nato a [...] in data [...], e nata Parte_2 Parte_1
a Trento in data 26 giugno 1976, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi