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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 1809/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 09/04/2024 da nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
ME EN ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Elena Controparte_1
De ZE
resistente e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24.09.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 01.10.2025 conclusioni: per la ricorrente: “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di continuare a vivere dove ritiene opportuno;
2. assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra Pt_1
3. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, c.d. “superesclusivo”, della minore
nata a [...] il [...], alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento della figlia presso la madre e con facoltà della medesima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni relative alla minore, sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, nonché la facoltà di richiedere il rilascio di documenti d'identità validi per
l'espatrio senza l'autorizzazione del padre o del Tribunale, con diritto del padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
4. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 300, rivalutabile in base agli indici ISTAT, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
Decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione, si chiede sin d'ora al
Tribunale di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.11.1997 nel Comune di Tombelle di Vigonovo (VE), alle seguenti
CONDIZIONI:
5. assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra Pt_1
6. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, c.d. “superesclusivo”, della minore
nata a [...] il [...], alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento della figlia presso la madre e con facoltà della medesima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni relative alla minore, sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, nonché la facoltà di richiedere il rilascio di documenti d'identità validi per
l'espatrio senza l'autorizzazione del padre o del Tribunale, con diritto del padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
7. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 300, rivalutabile in base agli indici ISTAT, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compreso il rimborso forfettario al 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Con ricorso depositato in data 09.04.2024 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con il 22.11.1997 in Vigonovo, Controparte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti del comune di Vigonovo al n. 00006 dell'anno 1997, che dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]), Per_2 maggiorenne economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Controparte_3
23.10.2000), (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_3 Persona_1
Padova il 14.08.2008), chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso la stessa, Persona_1 assegnazione della casa alla madre con tutti gli arredi, visite padre/figlia previo accordo con la madre e euro 300,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza dell'11.10.2024 avanti al Giudice delegato compariva solo la ricorrente e il
Giudice, rilevato che la notifica era stata effettuata presso l'abitazione coniugale dalla quale il resistente si era allontanato in data antecedente alla proposizione del ricorso, invitava la ricorrente a rinnovare le ricerche ai fini della rinnovo della notifica e, in caso di esisto negativo a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Venivano quindi concessi nuovi termini ai fini della notifica e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 16.05.2025. A detta udienza compariva solo la ricorrente, nessuno per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
La ricorrente rendeva le dichiarazioni di cui al verbale e il Controparte_1
Giudice adottava in via temporanea e urgente i seguenti provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Dispone l'affido super esclusivo della minore alla Persona_1 madre con collocamento presso l'abitazione materna;
3. Dispone che le Parte_1 visite padre-figlia avvengano secondo liberi accordi;
4. Pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di
[...] Parte_1 euro 300,00 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da versare entro il giorno 5 di Persona_1 ogni mese oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova”, e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di
Pag. 3 di 5 assunzione di mezzi di prova, invitava la parte a concludere. Parte ricorrente si riportava al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Nelle more si costituiva con atto depositato il 4.7.2025 il resistente CP_1
, lamentando la nullità della notifica degli atti introduttivi e chiedendo la
[...] rimessione in termini ai fini della costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 28.07.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per il contraddittorio sulla istanza fissando udienza avanti il GD al 18.09.2025.
All'esito dell'udienza il GD con ordinanza del 24.09.2025 rigettava la richiesta di rimessione in termini e, ritenute la causa matura in punto status, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte resistente è nato ad Aba in [...] ed è cittadino nigeriano), Controparte_1 appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Domanda di separazione
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalle parti, è in Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 09.04.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Pag. 4 di 5 Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle allegazioni della parte, dagli altri elementi desumibili dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 16.05.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile, è ormai cessata da tempo. Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio e per la decisione sulle restanti domande.
Le spese di lite andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473bis. 49 c.p.c.:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VIGONOVO CP_1 di annotare la sentenza nei registri (atto n° 00006 dell'anno 1997 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
Padova, 01/10/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Pag. 5 di 5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 1809/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 09/04/2024 da nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
ME EN ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Elena Controparte_1
De ZE
resistente e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24.09.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 01.10.2025 conclusioni: per la ricorrente: “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di continuare a vivere dove ritiene opportuno;
2. assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra Pt_1
3. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, c.d. “superesclusivo”, della minore
nata a [...] il [...], alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento della figlia presso la madre e con facoltà della medesima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni relative alla minore, sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, nonché la facoltà di richiedere il rilascio di documenti d'identità validi per
l'espatrio senza l'autorizzazione del padre o del Tribunale, con diritto del padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
4. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 300, rivalutabile in base agli indici ISTAT, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
Decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione, si chiede sin d'ora al
Tribunale di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.11.1997 nel Comune di Tombelle di Vigonovo (VE), alle seguenti
CONDIZIONI:
5. assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra Pt_1
6. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, c.d. “superesclusivo”, della minore
nata a [...] il [...], alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento della figlia presso la madre e con facoltà della medesima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni relative alla minore, sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, nonché la facoltà di richiedere il rilascio di documenti d'identità validi per
l'espatrio senza l'autorizzazione del padre o del Tribunale, con diritto del padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
7. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di euro 300, rivalutabile in base agli indici ISTAT, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compreso il rimborso forfettario al 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Con ricorso depositato in data 09.04.2024 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con il 22.11.1997 in Vigonovo, Controparte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti del comune di Vigonovo al n. 00006 dell'anno 1997, che dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]), Per_2 maggiorenne economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Controparte_3
23.10.2000), (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_3 Persona_1
Padova il 14.08.2008), chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso la stessa, Persona_1 assegnazione della casa alla madre con tutti gli arredi, visite padre/figlia previo accordo con la madre e euro 300,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza dell'11.10.2024 avanti al Giudice delegato compariva solo la ricorrente e il
Giudice, rilevato che la notifica era stata effettuata presso l'abitazione coniugale dalla quale il resistente si era allontanato in data antecedente alla proposizione del ricorso, invitava la ricorrente a rinnovare le ricerche ai fini della rinnovo della notifica e, in caso di esisto negativo a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Venivano quindi concessi nuovi termini ai fini della notifica e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 16.05.2025. A detta udienza compariva solo la ricorrente, nessuno per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
La ricorrente rendeva le dichiarazioni di cui al verbale e il Controparte_1
Giudice adottava in via temporanea e urgente i seguenti provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Dispone l'affido super esclusivo della minore alla Persona_1 madre con collocamento presso l'abitazione materna;
3. Dispone che le Parte_1 visite padre-figlia avvengano secondo liberi accordi;
4. Pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di
[...] Parte_1 euro 300,00 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da versare entro il giorno 5 di Persona_1 ogni mese oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova”, e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di
Pag. 3 di 5 assunzione di mezzi di prova, invitava la parte a concludere. Parte ricorrente si riportava al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Nelle more si costituiva con atto depositato il 4.7.2025 il resistente CP_1
, lamentando la nullità della notifica degli atti introduttivi e chiedendo la
[...] rimessione in termini ai fini della costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 28.07.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per il contraddittorio sulla istanza fissando udienza avanti il GD al 18.09.2025.
All'esito dell'udienza il GD con ordinanza del 24.09.2025 rigettava la richiesta di rimessione in termini e, ritenute la causa matura in punto status, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte resistente è nato ad Aba in [...] ed è cittadino nigeriano), Controparte_1 appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Domanda di separazione
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalle parti, è in Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 09.04.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Pag. 4 di 5 Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle allegazioni della parte, dagli altri elementi desumibili dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 16.05.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile, è ormai cessata da tempo. Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio e per la decisione sulle restanti domande.
Le spese di lite andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473bis. 49 c.p.c.:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VIGONOVO CP_1 di annotare la sentenza nei registri (atto n° 00006 dell'anno 1997 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
Padova, 01/10/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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