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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 15775 /2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
LUCCHETTI SERGIO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, successivamente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla provvidenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che contestava la fondatezza della pretesa CP_1 attorea che diffusamente argomentava, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite tra le parti sono compensate per metà in quanto il requisito sanitario è stato accertato essere insorto posteriormente alla presentazione della domanda amministrativa;
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento a parte ricorrente della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della residua metà, da liquidarsi in complessivi € 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, ove dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 13/02/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 15775 /2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
LUCCHETTI SERGIO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, successivamente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla provvidenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che contestava la fondatezza della pretesa CP_1 attorea che diffusamente argomentava, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite tra le parti sono compensate per metà in quanto il requisito sanitario è stato accertato essere insorto posteriormente alla presentazione della domanda amministrativa;
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento a parte ricorrente della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della residua metà, da liquidarsi in complessivi € 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, ove dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 13/02/2025
Il G.L.
P. Farina