Articolo 162 ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 199 bisArticolo 167
Versione
22 aprile 2006
Art. 162-ter. (( 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre ai sensi dell' articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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