CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA CA Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2232/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi Parte_1
- Appellante -
e
, CP_1
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. lavoro n.
328/2023 pubblicata in data 09/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe citata con la quale il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso dallo
1 stesso proposto volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito formulato dall' in data CP_1
24.10.2014 e la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente trattenute a seguito del provvedimento.
2.Ha dedotto il ricorrente nell'atto introduttivo che l' , con lettera del CP_1
24.10.2014, aveva comunicato alla signora che per il periodo dal Persona_1
1.1.2002 al 31.12.2004 sulla pensione della signora Persona_2 eliminata per decesso della titolare, era stata corrisposta la somma di €
731,41 non spettante a seguito di ricalcolo per motivi reddituali;
che successivamente a tale provvedimento l' provvedeva a trattenere CP_1 contestualmente dalla pensione del signor (erede di Parte_1 Per_2
) l'importo di € 30,47 al mese fino concorrenza dell'importo di €
[...]
731,41; che il Tribunale di Roma, su ricorso di , con sentenza del Persona_1
n. 1987 del 12/03/2018 aveva dichiarato insussistente il debito contestato dall' con lettera del 24/10/2014; che aveva, quindi, chiesto all' CP_2 CP_1 la cessazione della trattenuta operata in suo danno.
3. Il Giudice di prime cure ritenendo insufficiente e lacunosa la documentazione depositata dal pensionato ha respinto il ricorso;
in particolare ha evidenziato che non era stato allegato alcun provvedimento con il quale l'ente aveva comunicato l'esistenza di un indebito a carico del ricorrente e che il provvedimento di indebito prodotto in atti era stato inviato alla signora
[...]
, per il quale risultava essersi già pronunciato il Tribunale di Roma;
Per_1 che, quindi, la documentazione prodotta nulla provava sull'origine e sulla causa delle trattenuta di € 30,47 operata sulla pensione del ricorrente.
4.Nell'atto di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, tenuto conto che il giudicato di cui alla sentenza n. 1987 del 2018 del Tribunale di
Roma pacificamente si riferirebbe a tutti gli eredi, stante la richiesta fatta dall' con la comunicazione del 24.10.2024 nei confronti degli eredi di CP_1
Persona_2
5. L' , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata
2 decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*************************************
7. La censura deve essere rigettata e la sentenza impugnata integralmente confermata.
8. Il signor ha richiesto, invero, accertarsi l'illegittimità del Parte_1 provvedimento di indebito del 24.10.2024 non riguardante lo stesso, CP_1 bensì la signora , quale erede di , (v. Persona_1 Persona_2 provvedimento in atti), non essendo, quindi, possibile ricollegare a tale provvedimento la causa della trattenuta sulla pensione erogata allo stesso, come da buste paga pure allegate in atti.
9.Né è fondato l'assunto di cui all'atto di gravame, tenuto conto che la comunicazione del 24.10.2024 non è rivolta a tutti gli eredi di Per_2
, bensì solo alla signora , e che il giudicato di cui alla
[...] Persona_1 sentenza n. 1987 del 2018 neanche è relativo a tutti gli eredi della prima, in quanto la sentenza è stata pronunciata solo tra e l' (v. Persona_1 CP_1 sentenza in atti).
10.L'appello deve essere, per tali motivi, respinto.
11.Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
12. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 04/11/2025
3 La Consigliera est. Maria Vittoria Valente
4
La Presidente
LA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA CA Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2232/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi Parte_1
- Appellante -
e
, CP_1
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. lavoro n.
328/2023 pubblicata in data 09/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe citata con la quale il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso dallo
1 stesso proposto volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito formulato dall' in data CP_1
24.10.2014 e la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente trattenute a seguito del provvedimento.
2.Ha dedotto il ricorrente nell'atto introduttivo che l' , con lettera del CP_1
24.10.2014, aveva comunicato alla signora che per il periodo dal Persona_1
1.1.2002 al 31.12.2004 sulla pensione della signora Persona_2 eliminata per decesso della titolare, era stata corrisposta la somma di €
731,41 non spettante a seguito di ricalcolo per motivi reddituali;
che successivamente a tale provvedimento l' provvedeva a trattenere CP_1 contestualmente dalla pensione del signor (erede di Parte_1 Per_2
) l'importo di € 30,47 al mese fino concorrenza dell'importo di €
[...]
731,41; che il Tribunale di Roma, su ricorso di , con sentenza del Persona_1
n. 1987 del 12/03/2018 aveva dichiarato insussistente il debito contestato dall' con lettera del 24/10/2014; che aveva, quindi, chiesto all' CP_2 CP_1 la cessazione della trattenuta operata in suo danno.
3. Il Giudice di prime cure ritenendo insufficiente e lacunosa la documentazione depositata dal pensionato ha respinto il ricorso;
in particolare ha evidenziato che non era stato allegato alcun provvedimento con il quale l'ente aveva comunicato l'esistenza di un indebito a carico del ricorrente e che il provvedimento di indebito prodotto in atti era stato inviato alla signora
[...]
, per il quale risultava essersi già pronunciato il Tribunale di Roma;
Per_1 che, quindi, la documentazione prodotta nulla provava sull'origine e sulla causa delle trattenuta di € 30,47 operata sulla pensione del ricorrente.
4.Nell'atto di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, tenuto conto che il giudicato di cui alla sentenza n. 1987 del 2018 del Tribunale di
Roma pacificamente si riferirebbe a tutti gli eredi, stante la richiesta fatta dall' con la comunicazione del 24.10.2024 nei confronti degli eredi di CP_1
Persona_2
5. L' , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata
2 decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*************************************
7. La censura deve essere rigettata e la sentenza impugnata integralmente confermata.
8. Il signor ha richiesto, invero, accertarsi l'illegittimità del Parte_1 provvedimento di indebito del 24.10.2024 non riguardante lo stesso, CP_1 bensì la signora , quale erede di , (v. Persona_1 Persona_2 provvedimento in atti), non essendo, quindi, possibile ricollegare a tale provvedimento la causa della trattenuta sulla pensione erogata allo stesso, come da buste paga pure allegate in atti.
9.Né è fondato l'assunto di cui all'atto di gravame, tenuto conto che la comunicazione del 24.10.2024 non è rivolta a tutti gli eredi di Per_2
, bensì solo alla signora , e che il giudicato di cui alla
[...] Persona_1 sentenza n. 1987 del 2018 neanche è relativo a tutti gli eredi della prima, in quanto la sentenza è stata pronunciata solo tra e l' (v. Persona_1 CP_1 sentenza in atti).
10.L'appello deve essere, per tali motivi, respinto.
11.Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
12. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 04/11/2025
3 La Consigliera est. Maria Vittoria Valente
4
La Presidente
LA CA