Ordinanza collegiale 20 aprile 2015
Sentenza 9 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2025REG.PROV.COLL.
N. 05342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5342 del 2023, proposto da
Pace Fiammetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Ginevra Paoletti, Natalia Paoletti e Stefano Galanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Natalia Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Sindaco di Roma Capitale, Municipio XV di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16462/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado Pace Fiammetta, premesso di essere proprietaria di terreno sito in Roma, via della Camilluccia n. 769, impugnava la diffida di Roma Capitale del 7 febbraio 2014 e la successiva ordinanza contingibile e urgente del 21 febbraio 2014 con cui le era stata intimata l’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza del pendio sovrastante la via Cassia fra piazza Giochi Delfici e via Vilfredo Pareto, all’altezza di via Cassia n. 240 (nell’area coincidente appunto, in parte qua , col terreno di proprietà della Pace), già oggetto di eventi franosi occorsi nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2014 a causa delle forti precipitazioni verificatesi.
Deduceva al riguardo la ricorrente, in sintesi: che l’obbligo all’esecuzione dei suddetti lavori era in capo all’ente pubblico proprietario della strada, ai sensi dell’art. 30, comma 4, Cod. proc. amm.; che difettavano i presupposti di contingibilità e urgenza, stante l’originaria assenza di un pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a fronte della già intervenuta effettuazione dei lavori necessari; il vizio di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; il difetto d’istruttoria in relazione ai presupposti fattuali che avrebbero generato la situazione di pericolo.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava il verbale di somma urgenza del 17 febbraio 2014 con cui l’amministrazione aveva affidato i lavori in via diretta all’impresa SE.GI. s.p.a., nonché l’atto di ulteriore diffida dell’8 aprile 2014, la successiva d.d. del 16 aprile 2014 di avvio all’esecuzione d’ufficio dei lavori in difetto di interventi eseguiti ad opera della Pace, e di correlata richiesta di tavolo tecnico in relazione alla frana occorsa.
Al riguardo, oltre all’illegittimità derivata dei provvedimenti, la ricorrente denunciava i loro vizi propri consistenti, in sintesi, nella omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; nell’illegittimo affidamento diretto dei lavori oltre la soglia consentita dalla legge; nell’inidoneità e sproporzione dell’opera prevista; nell’illegittima messa a carico della ricorrente dei lavori in danno nonostante gli stessi fossero diretti anche a garantire la stabilità e conservazione della via Cassia.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale, nonché intervenuti ad opponendum l’Associazione Commercio Roma nord e altri esercizi commerciali interessati, e costituitasi in resistenza - a seguito dei motivi aggiunti - la controinteressata SE.GI. s.p.a. quale società chiamata all’esecuzione dei lavori, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, nonché dichiarava improcedibile per sopraggiunta carenza d’interesse l’istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. frattanto avanzata dalla ricorrente e l’intervento dei suddetti interventori ad opponendum a fronte delle rispettive dichiarazioni in tal senso delle parti.
Riteneva il giudice di primo grado, in relazione al ricorso: che trovava applicazione nella specie l’art. 31, comma 1, Cod. strada, con conseguente obbligo in capo alla Pace di mantenere il fondo (coincidente con un “ripa”, appunto) in stato tale da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno o caduta di massi e altro materiale sulla strada; che d’altra parte, anche ex art. 30, comma 4, Cod. strada, l’opera da realizzare era da ritenere destinata unicamente alla difesa e sostegno del fondo adiacente alla strada, con interventi dunque a carico della ricorrente; che erano ben ravvisabili nella specie i requisiti della contingibilità e urgenza, stante l’urgenza di far fronte a un pericolo grave e imminente, né a ciò ostava l’intervenuta adozione di alcune misure cautelari immediate da parte di Roma Capitale, constatato in particolare il progredire della situazione di pericolo; che non v’era alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, la quale era stata peraltro preceduta da diffida nei confronti dell’interessata; che non era ravvisabile alcun difetto istruttorio a fronte degli accertamenti tecnici richiamati dall’ordinanza, sufficienti a giustificare l’adozione di quest’ultima.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tar riteneva, inoltre: che non sussisteva alcun vizio per omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante l’invio all’interessata di diffide e verbale di somma urgenza precedenti alla d.d. del 16 aprile 2014 che aveva disposto l’esecuzione dei lavori “in danno”; che alcuna violazione dei limiti previsti per l’affidamento diretto dei lavori era intervenuta, considerato che i detti limiti non operano per interventi volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; che le doglianze inerenti alla sproporzione e inadeguatezza dell’opera impingevano nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali rimesse all’amministrazione, né assumevano rilievo ai fini del giudizio le deduzioni inerenti alle presunte irregolarità o incompletezze nell’esecuzione materiale dei lavori.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Pace deducendo:
I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 31 Cod. strada;
II) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000;
III) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241 del 1990;
IV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;
V) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241 del 1990 sotto altro profilo;
VI) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; errore di fatto;
VII) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 31 Cod. strada sotto altro profilo.
4. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel ritenere applicabile nel caso di specie l’art. 31, comma 1, Cod. strada, anziché il pertinente art. 30, comma 4, Cod. strada, considerato che l’area coinvolta non costituisce una ripa, non sovrastando la limitrofa via Cassia, e che in ogni caso la Pace si è fatta carico di effettuare le opere di sostegno effettivamente necessarie.
Nella specie, le opere eseguite da Roma Capitale sarebbero di esclusiva protezione della strada, come emerge da relazione peritale in atti, sicché i relativi costi non potrebbero che incombere sulla stessa amministrazione.
In tale contesto, sarebbero stati gli interventi di ingegneria naturalistica eseguiti e finanziati dalla Pace, nonché assentiti dall’amministrazione, ad assolvere all’effettiva funzione di sostegno e difesa del fondo.
1.1. Il motivo non è condivisibile.
1.1.1. Non è contestato, nella specie, che l’area su cui sono stati richiesti gli interventi all’appellante sia di natura privata, e che i relativi lavori insistano direttamente sulla stessa; né l’appellante confuta, in modo circostanziato e documentato, quanto emerge dall’ordinanza impugnata, e cioè che il terreno di proprietà della stessa (i cui dati catastali sono puntualmente riportati nella medesima ordinanza) ricada nel pendio sovrastante via Cassia “ nel tratto tra l’intersezione con Piazza dei Giuochi Delfici e Via Vilfredo Pareto, fronte civico 240 ”, o vi sia comunque “ adiacent [e]”.
In tale contesto, l’appellante richiama l’applicazione dell’art. 30, comma 4, Cod. strada, ritenendo perciò che gli interventi dovessero gravare in capo all’amministrazione.
Il che non è condivisibile.
La disposizione invocata prevede che « La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada ».
Nel caso di specie, non è confutato (ed emerge chiaramente dall’ordinanza, oltreché dalla sentenza impugnata) che l’evento franoso del 30 e 31 gennaio 2014 e il successivo “ progredire della situazione di pericolo di distacco di ulteriori masse terrose dal fronte naturale ” abbiano direttamente interessato in parte qua il terreno per cui è causa, di proprietà dell’appellante, soprastante la strada; né del resto l’appellante deduce in termini circostanziati (o emerge specificamente in atti) una diversa destinazione e qualificazione di tale area.
Di qui la riconducibilità della fattispecie nell’ambito disciplinato dall’art. 31, comma 1, Cod. strada, che obbliga i proprietari delle ripe a provvedere alla manutenzione delle medesime (analogamente, cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2024, n. 4774; 2 ottobre 2024, n. 7919), considerato del resto che l’ordinanza sindacale prescriveva “ l’esecuzione […] dei lavori necessari all’eliminazione del pericolo e alla messa in sicurezza del pendio […]” proprio in relazione ai terreni coinvolti, fra i quali quello riconducibile alla Pace.
Il che coincide dunque con un’attività di manutenzione dell’area di proprietà della stessa appellante, che il legislatore chiaramente pone a carico del proprietario al fine di prevenire franamenti e cedimenti del terreno in grado di interessare la sede stradale, determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4774 del 2024, cit.).
La giurisprudenza ha del resto ben chiarito, al riguardo, come le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 Cod. strada delineino un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4184).
In tale prospettiva, “ l’art. 14 del codice della strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale [cfr., in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a) ] , ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale ” (Cons. Stato, I, 9 maggio 2012, parere n. 2158).
Alla luce di ciò, incombono dunque sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, nei sensi sopra evidenziati (Cons. Stato, n. 4774 del 2024, cit., e richiami ivi ).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado, venendo in rilievo nella specie interventi manutentivi da eseguire nel fondo di proprietà privata, nei termini sopra chiariti, di pertinenza dello stesso proprietario.
1.1.2. Si aggiunga peraltro, in ogni caso, come, anche a far riferimento all’art. 30, comma 4, Cod. strada, gli assunti dell’appellante non siano comunque condivisibili.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la disposizione accoglie - in specifica relazione alle « opere di sostegno lungo le strade ed autostrade » - un criterio di allocazione degli oneri di natura funzionale , che guarda alla destinazione immediata delle opere: “ è la diretta finalità della loro costruzione a qualificarle nei termini di cui al primo, ovvero al secondo periodo, del quarto comma dell’art. 30 cit. ed è solo se esse siano state realizzate con lo specifico compito di assolvere insieme l’uno e l’altro scopo che possono dirsi promiscue ai sensi e per gli effetti di cui al comma successivo ”, che pone la spesa a carico di entrambi « in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo » (cfr. Cons. Stato, II, 1 aprile 2020, n. 2196).
A tal riguardo, è stato chiarito peraltro come l’esclusività funzionale postulata dall’avverbio « unicamente » non sia esclusa “ dalla sussidiaria attitudine del muro ed, in genere, dell’opera di sostegno […] a delimitare e a conformare la sede viaria ” (Cons. Stato, n. 2196 del 2020, cit.; Id., I, 23 novembre 2020, parere n. 1923, entrambe con richiamo anche a Cass., II, 17 settembre 2015, n. 18258, la quale, esaminando il caso del muro di contenimento a bordo della strada, pone in risalto che “ È inevitabile, d’altronde, che il muro vale a proteggere la sede stradale; nondimeno siffatto risultato si determina in chiave sussidiaria, in dipendenza ed a seguito della sua funzione essenziale di contenimento del sovrastante terreno di proprietà del ricorrente ”, affermando conseguentemente il principio sopra richiamato, per cui “ l’esclusività funzionale postulata dall’avverbio ‘unicamente’ che figura nel corpo dell’art. 30 C.d.S., comma 6, [rilevante in quel caso, ma recante analoga formula del precedente comma 4] non è esclusa dalla sussidiaria attitudine del muro ed, in genere, dell’opera di sostegno - realizzata contestualmente alla costruzione della strada - a delimitare e a conformare la sede viaria ”).
In tale prospettiva, la finalità di « unicamente […] difendere [e] sostenere i fondi adiacenti » va intesa in termini obiettivi e immediati, non già subiettivi e (anche) indiretti; è dunque l’impatto strutturale dell’opera ad assumere rilievo, e in specie la sua attitudine di sostegno e contenimento: se a essere sostenuto e difeso, in termini strutturali, è il fondo privato (sia pur con conseguente effetto derivato di delimitazione della strada o sua protezione) l’opera è da ritenere « unicamente » funzionale a tale fondo (Cons. Stato, V, 14 giugno 2024, n. 5352, 5361 e 5362; Id., n. 7919 del 2024, cit.).
Alla luce di ciò, dunque, anche a far riferimento al regime di cui al suddetto art. 30, comma 4, Cod. strada non è dato nella specie porre a carico dell’amministrazione gli interventi disposti da Roma Capitale, risultando coinvolta appunto un’area (privata) esterna alla sede stradale, e venendo in rilievo interventi che sono di immediata incidenza sul fondo privato, in quanto volti al ripristino delle condizioni di sicurezza in capo allo stesso (in specie “ del pendio sovrastante Via Cassia, fronte civico 240 […]”, come specifica l’ordinanza), a fronte degli eventi franosi già occorsi in loco (cfr. in generale, per la non imputabilità all’ente stradale dei lavori inerenti ad aree esterne alla sede stradale, Cons. Stato, n. 2196 del 2020, cit.; Id., III, 26 gennaio 2017, n. 329).
Ne consegue che, anche a mente dell’art. 30, comma 4, Cod. strada invocato dall’appellante - oltreché del regime generale, espresso dall’art. 31, comma 1, Cod. strada per le ripe, per cui compete al titolare del fondo eseguire le opere e interventi necessari a evitare rischi per la pubblica incolumità, nella specie in relazione alla sede stradale - non può ritenersi che gli interventi ordinati fossero a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (cfr., similmente, Cons. Stato, V, 8 gennaio 2024, n. 270; Id., n. 4184 del 2021, cit.; cfr. anche Id., n. 1923 del 2020, cit.; Id., n. 2158 del 2012, cit.).
Né rileva, in senso opposto, la relazione tecnica del 19 gennaio 2015 prodotta dalla Pace, laddove pone in risalto che “ l’opera così come realizzata non assume alcuna funzione di consolidamento del movimento franoso ma va, solo ed esclusivamente, a costituire una protezione passiva a eventuali ulteriori movimenti di dissesto che si dovessero verificare in corrispondenza dell’area prospiciente la Via Cassia ”: al di là del fatto che questa si riferisce al solo manufatto realizzato (e non anche al contenuto e obblighi posti dall’ordinanza), in ogni caso, la stessa non vale a escludere che l’opera rimanga di pertinenza del proprietario, considerato che il muro non risulta posto a sostegno “unicamente” della strada, nei sensi sopra chiariti (cfr. Cass., n. 18258 del 2015, cit.), dal momento che, appunto, non risulta configurare un supporto strutturale di quest’ultima, bensì pur sempre del pendio, anche in termini di suo contenimento, seppur con effetto (indiretto e consequenziale) di protezione della superficie stradale dalla caduta di materiale soprastante.
Anche in relazione a tale opera, dunque, le doglianze sollevate dall’appellante nei sensi suindicati non sono condivisibili.
2. Col secondo motivo, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel non avvedersi che non erano ravvisabili, nella specie, i necessari presupposti della contingibilità e urgenza, mancando nell’ordinanza una chiara descrizione dei fatti e delle circostanze determinanti il grave e imminente pericolo, né avendo chiarito l’amministrazione quali fossero i lavori da eseguire da parte della Pace.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Al riguardo, per il riscontro della sussistenza delle ragioni di contingibilità e urgenza è sufficiente il richiamo all’ordinanza sindacale, laddove si dà conto della verificazione dei “ fenomeni franosi del pendio sovrastante Via Cassia […]” in conseguenza “ delle precipitazioni atmosferiche dei giorni 30-31 gennaio 2014 ”, e della successiva constatazione del “ progredire della situazione di pericolo di distacco di ulteriori masse terrose dal fronte naturale ”, con “ grave pregiudizio per la pubblica incolumità ”.
Segnatamente, quanto ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “ i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847) ” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2024, n. 270).
Nella specie, i suddetti presupposti possono ben ritenersi integrati alla luce di quanto suesposto, a mente delle indicazioni motivazionali presenti nell’ordinanza nei termini suindicati.
Né vale a escludere i requisiti di contingibilità e urgenza la previsione, nella specie, della tipologia dei lavori richiesti, peraltro coerentemente indicati quali “ lavori necessari all’eliminazione del pericolo e alla messa in sicurezza del pendio sovrastante Via Cassia, fronte civico 240, fra Piazza dei Giuochi Delfici e Via Vilfredo Pareto ”, senza che occorresse a tal fine una più dettagliata loro specificazione materiale.
3. Col terzo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il Tar avrebbe commesso nel non dare il giusto rilievo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte di Roma Capitale.
Sarebbe privo di rilevanza, al riguardo, il richiamo all’atto di diffida precedente all’ordinanza, non contenente gli elementi prescritti dall’art. 8 l. n. 241 del 1990; ciò in un contesto in cui, come già osservato, difettavano i presupposti della contingibilità e urgenza per l’adozione di corrispondente ordinanza.
3.1. Il motivo non è condivisibile.
3.1.1. Al di là di considerazioni correlate alla già rilevata sussistenza delle ragioni di contingibilità e urgenza (cfr. retro , sub § 2.1.1) e della loro idoneità a escludere la necessaria preventiva comunicazione di avvio del procedimento a fronte dell’indicata concreta sussistenza di ragioni dell’urgenza nel provvedere (Cons. Stato, II, 4 gennaio 2021, n. 94; ma v. al riguardo le precisazioni, ad es., di Cons. Stato, V, 14 novembre 2017, n. 5239, che ammette la deroga in presenza di esternazione delle relative ragioni concrete; cfr. anche CGA, 11 aprile 2022, n. 452), è assorbente rilevare che l’ordinanza è stata preceduta nella specie da diffida, del 7 febbraio 2014, ben idonea ad attivare il contraddittorio con l’interessata, la quale neppure dimostra o deduce per quali ragioni le sarebbero stati pregiudizievoli - a fronte di un atto che, comunque, chiaramente indicava l’oggetto delle prescrizioni impartite, e ben consentiva un’interlocuzione alla Pace - i profili di difformità (e quali) dal modello legale della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 l. n. 241 del 1990.
Di qui l’assorbente infondatezza delle doglianze.
4. Col quarto motivo di gravame, l’appellante si duole dell’omesso accoglimento delle censure con cui aveva dedotto in primo grado i vizi istruttori in cui l’amministrazione sarebbe incorsa, non avendo offerto, in particolare, idonea e adeguata motivazione circa la sussistenza di un’urgenza “qualificata” quale necessaria per l’adozione dell’ordinanza.
Né la stessa amministrazione avrebbe specificato quali dovessero essere i lavori richiesti al privato, così onerato degli approfondimenti istruttori del caso.
4.1. Il motivo non è condivisibile, alla luce di quanto già osservato in rigetto del secondo motivo di gravame, cui ci si riporta: da un lato, infatti, sono ben evincibili dall’ordinanza le (qualificate) ragioni di contingibilità e urgenza sottese al provvedimento, dall’altro i lavori, nel loro portato di ripristino, sono indicati con sufficiente dettaglio per poterne apprezzare il contenuto nella prospettiva funzionale che è propria dall’ordinanza (cfr. retro , sub § 2 ss.).
5. Col quinto motivo, l’appellante si duole del rigetto delle censure con cui aveva dedotto in primo grado l’illegittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento in relazione agli atti impugnati con motivi aggiunti, non potendo a tal fine supplire le diffide e i verbali susseguitisi nel tempo, privi dei contenuti propri della suddetta comunicazione, ai sensi dell’art. 8 l. n. 241 del 1990.
5.1. Il motivo non è fondato e va respinto, per ragioni analoghe a quelle già esposte in rigetto del terzo motivo di gravame (cfr. retro , sub § 3.1.1).
Da un lato, infatti, anche qui la determina comunale del 16 aprile 2014 che disponeva i lavori “in danno” dell’interessata era stata preceduta, fra l’altro, da diffida dell’8 aprile 2014, oltreché dalla precedente diffida del 7 febbraio 2014, già richiamata, ben idonee all’attivazione del contraddittorio con l’interessata; dall’altro l’appellante non fornisce evidenza né deduce ragioni per le quali le sarebbero stati di pregiudizio, pur a fronte delle suddette diffide, i profili di difformità di queste ultime dal modello legale della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Col sesto motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nell’aver trascurato i profili di difettosità e inadeguatezza dell’opera, come rilevati da elaborato peritale di parte, in cui si rimarcava appunto che l’opera così come realizzata non assumeva alcuna funzione di consolidamento del movimento franoso, andando a costituire semplicemente una protezione passiva della strada.
Allo stesso modo, il Tar avrebbe trascurato che dallo stesso elaborato peritale era emerso che l’unica opera utile alla messa in sicurezza coincideva con l’intervento di ingegneria naturalistica eseguito dall’appellante, mentre il muro di 8 metri d’altezza realizzato da Roma Capitale, oltre a non assolvere alla suddetta funzione, risultava anche privo di collaudo.
Di qui la fondata contestazione, da parte dell’appellante, dell’attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse da Roma Capitale in relazione al progetto esecutivo approvato, rispetto a cui il giudice avrebbe dovuto eventualmente disporre verificazione ex art. 66 Cod. proc. amm.
6.1. Il motivo non è condivisibile.
6.1.1. Sotto un primo profilo, come già osservato, il riferimento alla circostanza per cui l’opera realizzata non assumerebbe “ alcuna funzione di consolidamento del movimento franoso ”, andando “ solo ed esclusivamente, a costituire una protezione passiva a eventuali ulteriori movimenti di dissesto che si dovessero verificare in corrispondenza dell’area prospiciente la Via Cassia ” non smentisce il fatto che l’intervento non configura comunque un sostegno strutturale diretto della strada: per questo, lo stesso rientra - anche ex art. 30, comma 4, Cod. strada - fra quelli di supporto e contenimento del terreno (pur con conseguenti effetti protettivi per la strada) rimessi alla competenza del proprietario.
Sotto altro profilo, quanto alla bontà od opportunità dell’opera, i rilievi mossi dall’appellante, anche con i richiami a perizie tecniche di parte, non valgono a manifestare una macroscopica erroneità o inattendibilità nelle valutazioni e scelte eseguite dall’amministrazione, in un ambito rimesso a discrezionalità tecnica qual è quello inerente appunto all’apprezzamento della tipologia di lavori necessaria per far fronte alla situazione di pericolo in essere.
In tale contesto, anche la nota tecnica del 20 febbraio 2019 prodotta dall’appellante si limita a ben vedere a dar conto di quale fosse, secondo il perito, “ l’unico intervento possibile ” a fronte della “ recente edificazione - da parte dell’Autorità Comunale - di un muro di contenimento a protezione della Via Cassia ” (su cui cfr. già retro , sub § 1.1.2), ciò che non vale di suo a far ravvisare una manifesta inattendibilità od irragionevolezza delle scelte operate da Roma Capitale in relazione alle opere eseguite, confortate peraltro da ampio e articolato elaborato progettuale.
Allo stesso modo, prive di rilievo ai fini del giudizio sulla legittimità dei provvedimenti gravati sono le vicende esecutive dei lavori commissionati dall’amministrazione, che non interferiscono con i profili inerenti alle scelte effettuate e alle conseguenti opere commissionate da Roma Capitale, al di là delle relative vicende esecutive; e il che parimenti vale per i successivi interventi eseguiti dalla Pace, inidonei di per sé a incidere sulle valutazioni nei sensi suindicati circa i lavori disposti dall’amministrazione.
Per le medesime ragioni, non fondate sono anche le doglianze inerenti all’istruttoria mediante verificazione invocata dall’appellante, di suo non rilevante ai fini del decidere alla luce di quanto sin qui illustrato.
7. Col settimo motivo, l’appellante reitera le censure già svolte col primo motivo di gravame, al quale si riporta, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 Cod. strada
7.1. Il motivo è infondato, essendo sufficiente a tal fine il richiamo a quanto già esposto ai fini del rigetto del precedente primo motivo di gravame, cui ci si riporta ( retro , sub § 1.1.1 s.).
8. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va respinto.
8.1. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO