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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9032/2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9032 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alberto Deplano, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
, c.f. , residente in [...], in qualità di titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima SA Edile Artigiana di ED AN, con sede in Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per ingiunzione depositato il 28 giugno
2014, opposto
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Respinte istanze ed eccezioni contrarie, voglia il Giudice adito:
* Nel merito, in via principale e riconvenzionale:
- Accertati i fatti, i vizi e/o le difformità e gli inadempimenti dell'SA Edile Artigiana di
ED AN indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo di questo giudizio e la conseguente sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannare
l'SA ricorrente, in persona del suo titolare e legale rappresentante Signor ED AN, a
pagina 1 di 7 risarcire e pagare alla Signora tutti i danni da essa subiti e subendi per gli esposti Parte_2 motivi, ossia la spesa da sostenere per il completamento dei lavori, l'eliminazione dei vizi e dei difetti ed il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti;
liquidandoli in Euro 13.548,07 oltre I.V.A., od in quell'altra maggiore o minore somma che il Giudice adito, sulla base delle risultanze di causa vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa;
con interessi e rivalutazione dalla domanda.
- Dichiarare la conseguente inesigibilità e/o insussistenza e/o infondatezza, allo stato, delle pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto.
- Revocare, per gli stessi motivi, il su indicato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n°2566/2014, pronunziato dal Tribunale Ordinario di Cagliari il 15 settembre 2014, nel procedimento
R.G. n°5696/2014, oggetto di questa opposizione assolvendo, conseguentemente, la opponente da ogni relativa avversa pretesa.
* In subordine, nella denegata ipotesi in cui, per qualsiasi motivo non venissero accolte le su indicate domande, respinte istanze ed eccezioni contrarie, voglia il Giudice adito revocare comunque, per gli stessi motivi, il su indicato decreto ingiuntivo oggetto di questa opposizione nella misura dei lavori non eseguiti e del costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti che venissero accertati.
* In ogni caso:
- Condannare l'SA Edile Artigiana di ED AN, in persona del suo titolare e legale rappresentante, Signor ED AN, a rimborsare alla Signora le competenze Parte_2 legali e le spese di questo giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale “a) dichiarare, ex art. 1667, comma 2, ovvero, in ipotesi, ex art. 2226, comma 2, cod. civ., la decadenza dell'opponente dalla garanzia per gli asseriti vizi, difformità e/o incompletezze dell'opera appaltata o commissionata per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni, o in ipotesi, di 8 giorni, di cui alle citate norme;
b) dichiarare, ai sensi dell'art. 1667, comma 1, cod. civ., l'avvenuta accettazione dell'opera da parte della committente-opponente o l'intervenuto assenso alla realizzazione delle opere ritenute difformi dal CTU, così come per l'area adibita a parcheggio o per opere non eseguite e conseguentemente non tenuta l'impresa appaltatrice ad alcuna garanzia ove fosse pur dovuta ed operante;
c) dichiarare in ogni caso improponibile e/o improcedibile, ex art. 1667 cod. civ., la domanda di parte opponente per intervenuta prescrizione dell'azione.
a) in via principale:
pagina 2 di 7 Ferme restando le superiori eccezioni, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettare la stessa con conferma integrale del decreto opposto.
Dichiarare in ogni caso tenuta l'opponente al pagamento in favore del ED AN, nella sua qualità di titolare dell'SA Edile Artigiana, con sede in Quartu Sant'Elena, della somma capitale di € 5.2015,01, oltre ad interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 1284 cod. civ., così come modificato dal D.L. n.° 132/2014.
Con rifusione di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.
b) in via subordinata e previa rimessione della causa in lettura:
- disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio mediante nomina di un nuovo CTU ovvero in subordine disporre il richiamo del CTU già officiato al fine di accertare:
- a) se i lavori riferiti dal CTU come asseritamente effettuati dall'impresa ED e afferenti il primo piano dell'edificio siano stati commissionati dall'odierna opponente o da terze persone estranee
a questo giudizio e se abbiano comunque incidenza in relazione ai lavori oggetto della presente causa;
- b) se alcuni difetti riscontrati nell'edificio dell'opponente e addebitati alla quali, in CP_2 ipotesi, il distacco di intonaci e/o di mattonelle possano essere addebitabili, in via concorrente o esclusiva, al naturale degrado conseguente al decorso degli oltre 11 anni di tempo dall'esecuzione dei lavori al momento dell'accertamento peritale effettuato nella presente causa;
- c) se, avuto riguardo ai lavori per cui è causa e presa visione delle consulenze tecniche di parte effettuate nell'anno 2013 dai rispettivi consulenti delle parti, ing. per conto della ditta Persona_1
ED, e geom. per conto della sig.ra , in data 29/10/2013 e delle CP_3 Parte_1 foto allegate alle medesime consulenze, sia riscontrabile, per cause naturali o per intervento dell'uomo, un'alterazione dello stato dei luoghi e dei manufatti e, in particolare, avuto riguardo al
“pozzetto n.7”, se sia riscontrabile una sopraelevazione del medesimo pozzetto rispetto alla posizione rilevata nell'anno 2013 da entrambi i consulenti di parte così venendo a ridursi la funzionalità originaria di raccolta e smaltimento delle acque reflue.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la sig.ra ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2566/2014 del 15 settembre 2014, provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 7 ottobre 2014, con il quale il Tribunale di
Cagliari ha ingiunto alla sig.ra il pagamento in favore del sig. , titolare Pt_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, di € 5.215,01 oltre interesse e spese della fase monitoria.
L'opponente ha esposto di avere incaricato l'SA Artigiana Edile ED AN di eseguire i lavori di modifica dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, via Bach n. 9 e del cortile di pertinenza;
ha pagina 3 di 7 eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, esponendo che il saldo del corrispettivo, richiesto con il ricorso per ingiunzione dal ED, non sarebbe dovuto perché i lavori non sono stati ultimati;
ha eccepito che le opere realizzate presentano una serie di vizi e difetti, elencati nell'atto di citazione e nella perizia di parte allegata, e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ED al risarcimento dei danni nella misura degli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi.
L'opposto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, eccependo in via preliminare la decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Su istanza dell'opponente, il precedente giudice istruttore ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale di entrambe le parti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o di richiamo del c.t.u. a chiarimenti.
In relazione alla prima motivazione della richiesta, di accertare “se i lavori riferiti dal CTU come asseritamente effettuati dall'impresa ED e afferenti il primo piano dell'edificio siano stati commissionati dall'odierna opponente o da terze persone estranee a questo giudizio e se abbiano comunque incidenza in relazione ai lavori oggetto della presente causa” deve osservarsi che il c.t.u. ha individuato i lavori effettuati dall'impresa ED sulla base dei documenti prodotti in causa dallo stesso convenuto;
riguardo all'individuazione del committente, è lo stesso ED che individuato la committente nella persona della signora nei cui confronti ha rivolto la pretesa Parte_1 monitoria;
in ogni caso, non si tratterebbe di una questione tecnica da sottoporre al c.t.u. ma di una questione giuridica che la parte avrebbe dovuto formulare nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal codice di rito;
altrettanto è a dirsi per l'ultima questione posta, peraltro in termini del tutto generici, a evidenziare l'intento dilatorio della richiesta,
Anche la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, motivata da asseriti mutamenti dello stato dei luoghi nel tempo trascorso tra l'esecuzione dei lavori e il sopralluogo del c.t.u., deve essere rigettata. La relazione del c.t.u. ha sostanzialmente confermato lo stato di fatto come era stato descritto nella perizia di parte attrice, redatta nell'immediatezza dei fatti in contestazione, e confermato dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno riferito in ordine alle prime manifestazioni dei vizi nei lavori eseguiti a far data da marzo 2013.
pagina 4 di 7 È pacifico che la signora aveva incaricato il signor , titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, di eseguire i lavori di ampliamento e modifica dell'immobile di sua proprietà in Quartu Sant'Elena, via Bach n. 9, oltre a lavori nel cortile di pertinenza del medesimo fabbricato, come dai preventivi in atti.
Sono in atti due preventivi (preventivo del 30 agosto 2012 di €12.200 oltre i.v.a. al 10% e preventivo del 21 novembre 2012 di € 12.000 oltre i.v.a. al 10%) allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e fatti propri anche dall'attrice nella perizia di parte depositata con l'atto di citazione;
con la memoria n. 2 il
ED ha depositato un elenco di lavori ulteriori “di rifinitura” per € 5.450 oltre i.v.a. al 10%. Il totale dei lavori elencati nei predetti documenti ammonta a € 29.650,00 che aggiungendo l'i.v.a. diventano € 32.615,00.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che non tutti i lavori contabilizzati sono stati effettivamente svolti. I lavori non eseguiti dall'impresa ammontano a € 1.063,17, € 1.169,49 con l'i.v.a.
È incontroverso che l'opponente ha versato all'impresa per i lavori oggetto di causa € 27.400,00 i.v.a. compresa;
rispetto ai preventivi in atti, risulterebbe un residuo ancora dovuto di € 5.215,01 (€ 4.740,92 oltre i.v.a. al 10%). Dal residuo va sottratto l'importo di € 1.169,49 relativo a lavori non eseguiti e quindi non dovuto. La differenza ancora dovuta al ED a saldo del corrispettivo dell'appalto ammonta a € 4.045,52.
Il decreto ingiuntivo n. 2566/2014 del 15 settembre 2014 deve pertanto essere revocato.
Attraverso la relazione di c.t.u. è stato anche accertato che i lavori eseguiti presentano i vizi denunciati dall'opponente, descritti nella relazione alle pagine da 18 a 21 alle quali, per ragioni di sintesi, si rimanda.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere rigettate: la disciplina prevista dall'art. 1667
c.c. non può comunque trovare applicazione nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla mancata ultimazione delle opere commissionate. Così Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5771 del 4 marzo 2025: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”.
Come si è detto sopra, il c.t.u. ha accertato che i lavori non sono stati ultimati, non essendo state svolte opere per complessivi € 1.063,17.
pagina 5 di 7 Di conseguenza nel caso in esame non si applica la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. ma la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, non sottoposta ai termini di decadenza e di prescrizione dall'art. 1667 c.c.
Il ED ha eccepito che i lavori erano stati eseguiti sotto il controllo quotidiano della committente e che erano stati da questa accettati;
inoltre, ha esposto che era stata la stessa committente, d'intesa con il coniuge, a optare per una soluzione più economica ma meno sicura per realizzare la banchina dell'area carrabile.
Oltre a ribadire l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1667 c.c., occorre ricordare che il committente, nel contratto d'appalto, ha un generale potere di controllo, finalizzato a garantire l'esatto adempimento dell'appaltatore, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera. Il controllo, in altre parole, non esclude la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa (Cass.
2003/4544), anche per quanto riguarda le parti già verificate (Cass. 80/5285; 78/4408; 46/72) e non incide sull'autonomia dell'appaltatore fino al punto da degradarne la posizione a quella di nudus minister, posto che egli conserva il potere e il dovere di vagliare la conformità alle regole dell'arte delle istruzioni fornite dal committente e, ove si limiti alla pedissequa ed acritica esecuzione di quanto richiestogli, non può liberarsi dalla responsabilità per i danni conseguenti alla maldestra esecuzione dell'opera (giurisprudenza costante, v. comunque Cass. 97/3520).
Nel caso in esame, la committente e il coniuge non sono certamente esperti di edilizia;
inoltre, attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che all'epoca dei lavori erano entrambi impegnati nelle rispettive attività lavorative e non potevano certo presidiare costantemente il cantiere;
infine, quanto alla realizzazione della banchina carrabile, se anche fosse vero che era stata la committente a insistere per la soluzione più economica ma tecnicamente meno valida, secondo i principi poc'anzi richiamati il ED non avrebbe dovuto assecondare pedissequamente le richieste della committente ma, con la diligenza propria dell'attività professionale prestata (art. 1176, c. 2, c.c.), la avrebbe dovuta indirizzare ad adottare la soluzione tecnicamente più corretta.
La domanda di accertamento dell'accettazione dell'opera è ricompresa nell'eccezione di decadenza e pertanto non richiede un capo autonomo nel dispositivo essendo inclusa nel capo relativo al rigetto della predetta eccezione.
Il c.t.u. ha quantificato gli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi nella misura di € 10.370,43 oltre i.v.a. al 10% per complessivi € 11.131,71 (per il dettaglio delle lavorazioni da eseguire e i relativi costi si rimanda alla relazione del c.t.u. per ragioni di sintesi).
Poiché i rispettivi crediti sono liquidi ed esigibili, può procedersi alla compensazione fino a concorrenza di € 4.045,52. pagina 6 di 7 Il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti è di € 7.806,19 a credito dell'opponente, dati dalla differenza tra il saldo ancora dovuto per i lavori eseguiti dall'SA ED (detratto l'importo dei lavori non eseguiti) e il risarcimento spettante alla signora per l'eliminazione dei vizi delle opere Pt_1 eseguite.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attrice di € 7.806,19 oltre interessi legali dalla data della
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o di richiamo del c.t.u.;
2. Revoca il decreto ingiuntivo 2566/2014 del 15 settembre 2014;
3. Dichiara l'inesatto adempimento da parte del convenuto per non avere ultimato CP_1
i lavori e per i vizi esistenti nelle opere realizzate;
4. Dichiara che il credito residuo del signor quale corrispettivo dell'appalto CP_1 ammonta a € 4.045,52;
5. Rigetta le eccezioni di decadenza e di prescrizione;
6. Dichiara che il credito della signora per il risarcimento del danno da inesatto Parte_1 adempimento ammonta a € 11.131,71;
7. Compensa i rispettivi crediti fino a concorrenza di € 4.045,52;
8. Condanna il signor al pagamento in favore della signora di € CP_1 Parte_1
7.806,19 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
9. Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in €
7.617,00 per compenso professionale e € 318,86 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico del convenuto.
Cagliari, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9032 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alberto Deplano, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
, c.f. , residente in [...], in qualità di titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima SA Edile Artigiana di ED AN, con sede in Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per ingiunzione depositato il 28 giugno
2014, opposto
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Respinte istanze ed eccezioni contrarie, voglia il Giudice adito:
* Nel merito, in via principale e riconvenzionale:
- Accertati i fatti, i vizi e/o le difformità e gli inadempimenti dell'SA Edile Artigiana di
ED AN indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo di questo giudizio e la conseguente sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannare
l'SA ricorrente, in persona del suo titolare e legale rappresentante Signor ED AN, a
pagina 1 di 7 risarcire e pagare alla Signora tutti i danni da essa subiti e subendi per gli esposti Parte_2 motivi, ossia la spesa da sostenere per il completamento dei lavori, l'eliminazione dei vizi e dei difetti ed il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti;
liquidandoli in Euro 13.548,07 oltre I.V.A., od in quell'altra maggiore o minore somma che il Giudice adito, sulla base delle risultanze di causa vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa;
con interessi e rivalutazione dalla domanda.
- Dichiarare la conseguente inesigibilità e/o insussistenza e/o infondatezza, allo stato, delle pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto.
- Revocare, per gli stessi motivi, il su indicato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n°2566/2014, pronunziato dal Tribunale Ordinario di Cagliari il 15 settembre 2014, nel procedimento
R.G. n°5696/2014, oggetto di questa opposizione assolvendo, conseguentemente, la opponente da ogni relativa avversa pretesa.
* In subordine, nella denegata ipotesi in cui, per qualsiasi motivo non venissero accolte le su indicate domande, respinte istanze ed eccezioni contrarie, voglia il Giudice adito revocare comunque, per gli stessi motivi, il su indicato decreto ingiuntivo oggetto di questa opposizione nella misura dei lavori non eseguiti e del costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti che venissero accertati.
* In ogni caso:
- Condannare l'SA Edile Artigiana di ED AN, in persona del suo titolare e legale rappresentante, Signor ED AN, a rimborsare alla Signora le competenze Parte_2 legali e le spese di questo giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale “a) dichiarare, ex art. 1667, comma 2, ovvero, in ipotesi, ex art. 2226, comma 2, cod. civ., la decadenza dell'opponente dalla garanzia per gli asseriti vizi, difformità e/o incompletezze dell'opera appaltata o commissionata per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni, o in ipotesi, di 8 giorni, di cui alle citate norme;
b) dichiarare, ai sensi dell'art. 1667, comma 1, cod. civ., l'avvenuta accettazione dell'opera da parte della committente-opponente o l'intervenuto assenso alla realizzazione delle opere ritenute difformi dal CTU, così come per l'area adibita a parcheggio o per opere non eseguite e conseguentemente non tenuta l'impresa appaltatrice ad alcuna garanzia ove fosse pur dovuta ed operante;
c) dichiarare in ogni caso improponibile e/o improcedibile, ex art. 1667 cod. civ., la domanda di parte opponente per intervenuta prescrizione dell'azione.
a) in via principale:
pagina 2 di 7 Ferme restando le superiori eccezioni, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettare la stessa con conferma integrale del decreto opposto.
Dichiarare in ogni caso tenuta l'opponente al pagamento in favore del ED AN, nella sua qualità di titolare dell'SA Edile Artigiana, con sede in Quartu Sant'Elena, della somma capitale di € 5.2015,01, oltre ad interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 1284 cod. civ., così come modificato dal D.L. n.° 132/2014.
Con rifusione di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.
b) in via subordinata e previa rimessione della causa in lettura:
- disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio mediante nomina di un nuovo CTU ovvero in subordine disporre il richiamo del CTU già officiato al fine di accertare:
- a) se i lavori riferiti dal CTU come asseritamente effettuati dall'impresa ED e afferenti il primo piano dell'edificio siano stati commissionati dall'odierna opponente o da terze persone estranee
a questo giudizio e se abbiano comunque incidenza in relazione ai lavori oggetto della presente causa;
- b) se alcuni difetti riscontrati nell'edificio dell'opponente e addebitati alla quali, in CP_2 ipotesi, il distacco di intonaci e/o di mattonelle possano essere addebitabili, in via concorrente o esclusiva, al naturale degrado conseguente al decorso degli oltre 11 anni di tempo dall'esecuzione dei lavori al momento dell'accertamento peritale effettuato nella presente causa;
- c) se, avuto riguardo ai lavori per cui è causa e presa visione delle consulenze tecniche di parte effettuate nell'anno 2013 dai rispettivi consulenti delle parti, ing. per conto della ditta Persona_1
ED, e geom. per conto della sig.ra , in data 29/10/2013 e delle CP_3 Parte_1 foto allegate alle medesime consulenze, sia riscontrabile, per cause naturali o per intervento dell'uomo, un'alterazione dello stato dei luoghi e dei manufatti e, in particolare, avuto riguardo al
“pozzetto n.7”, se sia riscontrabile una sopraelevazione del medesimo pozzetto rispetto alla posizione rilevata nell'anno 2013 da entrambi i consulenti di parte così venendo a ridursi la funzionalità originaria di raccolta e smaltimento delle acque reflue.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la sig.ra ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2566/2014 del 15 settembre 2014, provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 7 ottobre 2014, con il quale il Tribunale di
Cagliari ha ingiunto alla sig.ra il pagamento in favore del sig. , titolare Pt_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, di € 5.215,01 oltre interesse e spese della fase monitoria.
L'opponente ha esposto di avere incaricato l'SA Artigiana Edile ED AN di eseguire i lavori di modifica dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, via Bach n. 9 e del cortile di pertinenza;
ha pagina 3 di 7 eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, esponendo che il saldo del corrispettivo, richiesto con il ricorso per ingiunzione dal ED, non sarebbe dovuto perché i lavori non sono stati ultimati;
ha eccepito che le opere realizzate presentano una serie di vizi e difetti, elencati nell'atto di citazione e nella perizia di parte allegata, e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ED al risarcimento dei danni nella misura degli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi.
L'opposto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, eccependo in via preliminare la decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Su istanza dell'opponente, il precedente giudice istruttore ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale di entrambe le parti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o di richiamo del c.t.u. a chiarimenti.
In relazione alla prima motivazione della richiesta, di accertare “se i lavori riferiti dal CTU come asseritamente effettuati dall'impresa ED e afferenti il primo piano dell'edificio siano stati commissionati dall'odierna opponente o da terze persone estranee a questo giudizio e se abbiano comunque incidenza in relazione ai lavori oggetto della presente causa” deve osservarsi che il c.t.u. ha individuato i lavori effettuati dall'impresa ED sulla base dei documenti prodotti in causa dallo stesso convenuto;
riguardo all'individuazione del committente, è lo stesso ED che individuato la committente nella persona della signora nei cui confronti ha rivolto la pretesa Parte_1 monitoria;
in ogni caso, non si tratterebbe di una questione tecnica da sottoporre al c.t.u. ma di una questione giuridica che la parte avrebbe dovuto formulare nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal codice di rito;
altrettanto è a dirsi per l'ultima questione posta, peraltro in termini del tutto generici, a evidenziare l'intento dilatorio della richiesta,
Anche la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, motivata da asseriti mutamenti dello stato dei luoghi nel tempo trascorso tra l'esecuzione dei lavori e il sopralluogo del c.t.u., deve essere rigettata. La relazione del c.t.u. ha sostanzialmente confermato lo stato di fatto come era stato descritto nella perizia di parte attrice, redatta nell'immediatezza dei fatti in contestazione, e confermato dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno riferito in ordine alle prime manifestazioni dei vizi nei lavori eseguiti a far data da marzo 2013.
pagina 4 di 7 È pacifico che la signora aveva incaricato il signor , titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, di eseguire i lavori di ampliamento e modifica dell'immobile di sua proprietà in Quartu Sant'Elena, via Bach n. 9, oltre a lavori nel cortile di pertinenza del medesimo fabbricato, come dai preventivi in atti.
Sono in atti due preventivi (preventivo del 30 agosto 2012 di €12.200 oltre i.v.a. al 10% e preventivo del 21 novembre 2012 di € 12.000 oltre i.v.a. al 10%) allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e fatti propri anche dall'attrice nella perizia di parte depositata con l'atto di citazione;
con la memoria n. 2 il
ED ha depositato un elenco di lavori ulteriori “di rifinitura” per € 5.450 oltre i.v.a. al 10%. Il totale dei lavori elencati nei predetti documenti ammonta a € 29.650,00 che aggiungendo l'i.v.a. diventano € 32.615,00.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che non tutti i lavori contabilizzati sono stati effettivamente svolti. I lavori non eseguiti dall'impresa ammontano a € 1.063,17, € 1.169,49 con l'i.v.a.
È incontroverso che l'opponente ha versato all'impresa per i lavori oggetto di causa € 27.400,00 i.v.a. compresa;
rispetto ai preventivi in atti, risulterebbe un residuo ancora dovuto di € 5.215,01 (€ 4.740,92 oltre i.v.a. al 10%). Dal residuo va sottratto l'importo di € 1.169,49 relativo a lavori non eseguiti e quindi non dovuto. La differenza ancora dovuta al ED a saldo del corrispettivo dell'appalto ammonta a € 4.045,52.
Il decreto ingiuntivo n. 2566/2014 del 15 settembre 2014 deve pertanto essere revocato.
Attraverso la relazione di c.t.u. è stato anche accertato che i lavori eseguiti presentano i vizi denunciati dall'opponente, descritti nella relazione alle pagine da 18 a 21 alle quali, per ragioni di sintesi, si rimanda.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere rigettate: la disciplina prevista dall'art. 1667
c.c. non può comunque trovare applicazione nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla mancata ultimazione delle opere commissionate. Così Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5771 del 4 marzo 2025: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”.
Come si è detto sopra, il c.t.u. ha accertato che i lavori non sono stati ultimati, non essendo state svolte opere per complessivi € 1.063,17.
pagina 5 di 7 Di conseguenza nel caso in esame non si applica la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. ma la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, non sottoposta ai termini di decadenza e di prescrizione dall'art. 1667 c.c.
Il ED ha eccepito che i lavori erano stati eseguiti sotto il controllo quotidiano della committente e che erano stati da questa accettati;
inoltre, ha esposto che era stata la stessa committente, d'intesa con il coniuge, a optare per una soluzione più economica ma meno sicura per realizzare la banchina dell'area carrabile.
Oltre a ribadire l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1667 c.c., occorre ricordare che il committente, nel contratto d'appalto, ha un generale potere di controllo, finalizzato a garantire l'esatto adempimento dell'appaltatore, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera. Il controllo, in altre parole, non esclude la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa (Cass.
2003/4544), anche per quanto riguarda le parti già verificate (Cass. 80/5285; 78/4408; 46/72) e non incide sull'autonomia dell'appaltatore fino al punto da degradarne la posizione a quella di nudus minister, posto che egli conserva il potere e il dovere di vagliare la conformità alle regole dell'arte delle istruzioni fornite dal committente e, ove si limiti alla pedissequa ed acritica esecuzione di quanto richiestogli, non può liberarsi dalla responsabilità per i danni conseguenti alla maldestra esecuzione dell'opera (giurisprudenza costante, v. comunque Cass. 97/3520).
Nel caso in esame, la committente e il coniuge non sono certamente esperti di edilizia;
inoltre, attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che all'epoca dei lavori erano entrambi impegnati nelle rispettive attività lavorative e non potevano certo presidiare costantemente il cantiere;
infine, quanto alla realizzazione della banchina carrabile, se anche fosse vero che era stata la committente a insistere per la soluzione più economica ma tecnicamente meno valida, secondo i principi poc'anzi richiamati il ED non avrebbe dovuto assecondare pedissequamente le richieste della committente ma, con la diligenza propria dell'attività professionale prestata (art. 1176, c. 2, c.c.), la avrebbe dovuta indirizzare ad adottare la soluzione tecnicamente più corretta.
La domanda di accertamento dell'accettazione dell'opera è ricompresa nell'eccezione di decadenza e pertanto non richiede un capo autonomo nel dispositivo essendo inclusa nel capo relativo al rigetto della predetta eccezione.
Il c.t.u. ha quantificato gli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi nella misura di € 10.370,43 oltre i.v.a. al 10% per complessivi € 11.131,71 (per il dettaglio delle lavorazioni da eseguire e i relativi costi si rimanda alla relazione del c.t.u. per ragioni di sintesi).
Poiché i rispettivi crediti sono liquidi ed esigibili, può procedersi alla compensazione fino a concorrenza di € 4.045,52. pagina 6 di 7 Il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti è di € 7.806,19 a credito dell'opponente, dati dalla differenza tra il saldo ancora dovuto per i lavori eseguiti dall'SA ED (detratto l'importo dei lavori non eseguiti) e il risarcimento spettante alla signora per l'eliminazione dei vizi delle opere Pt_1 eseguite.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attrice di € 7.806,19 oltre interessi legali dalla data della
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o di richiamo del c.t.u.;
2. Revoca il decreto ingiuntivo 2566/2014 del 15 settembre 2014;
3. Dichiara l'inesatto adempimento da parte del convenuto per non avere ultimato CP_1
i lavori e per i vizi esistenti nelle opere realizzate;
4. Dichiara che il credito residuo del signor quale corrispettivo dell'appalto CP_1 ammonta a € 4.045,52;
5. Rigetta le eccezioni di decadenza e di prescrizione;
6. Dichiara che il credito della signora per il risarcimento del danno da inesatto Parte_1 adempimento ammonta a € 11.131,71;
7. Compensa i rispettivi crediti fino a concorrenza di € 4.045,52;
8. Condanna il signor al pagamento in favore della signora di € CP_1 Parte_1
7.806,19 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
9. Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in €
7.617,00 per compenso professionale e € 318,86 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico del convenuto.
Cagliari, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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