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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
IC Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4783/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCHION PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. FORELLI CRISTINA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/5/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in data 8 dicembre 2015 a Brescia Parte_1 CP_1 con rito concordatario e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Brescia al n. 200, parte II, seria
A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e IC e il loro Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita a NT Brusati in via Baiana n. 2, in modo da consentire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, disponendo in senso conforme alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio 2023;
pagina 1 di 7 c) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a NT Brusati in via Baiana n. 2 alla sig.ra CP_1
in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) confermare i tempi e le modalità di visita e di frequenza del padre con i figli e IC, anche in Per_1 relazione ai periodi di vacanza, siano esse vacanze natalizie o pasquali nonché le restanti festività dell'anno oltre a quelle estive, in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio 2023;
e) confermare l'obbligo in capo al sig. di versare in favore della sig.ra , a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00= ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, (con la sola eccezione delle spese dentistiche che saranno a carico del padre nella misura dell'80%) preventivamente concordate dai genitori in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio
2023. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia che di seguito si riporta:
[omissis]
f) Rifuse le spese di giudizio.
Per parte resistente:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1 data 8 dicembre 2015 a Brescia con rito concordatario e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Brescia al n. 200, parte II, seria A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e Per_1
IC ed il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in NT Brusati via Baiana n. 2.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che la casa famigliare sita in NT Brusati via Baiana
n. 2 venga assegnata alla signora con gli arredi e corredi che la compongono e che le parti continuino a CP_1 farsi carico nella misura del 50% ciascuno del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che il padre possa tenere con sé i figli e IC Per_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi. Il padre terrà con se i figli: il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 fino a dopo cena;
a week end alterni dal sabato pomeriggio pagina 2 di 7 all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Le vacanze natalizie verranno divise in due periodi, in alternanza tra i genitori secondo il calendario scolastico. I figli trascorreranno con il padre la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il periodo 24.12-30.12 e
31.12-06.01. Durante le vacanze pasquali la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. Le restanti festività e/o ponti saranno regolati secondo il principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva. La scelta del periodo avverrà in collaborazione tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori, per tutti i periodi di vacanza, comunicheranno reciprocamente e prima della partenza il luogo ove si svolgeranno le vacanze con i figli e i relativi recapiti;
- disporsi che il sig. versi in favore della sig.ra , sul conto corrente alla Parte_1 CP_1 medesima intestato, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.400,00 (€ 700,00= ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie necessarie per i figli, preventivamente concordate per la cui individuazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia;
- disporsi che il signor versi, a titolo di assegno divorzile, in favore della signora Parte_1 CP_1
, sul conto corrente alla medesima intestato, la somma di €450,00, somma che sarà versata anticipatamente
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che l'Assegno Unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla signora CP_1
- autorizzarsi la signora al rinnovo e/o rilascio dei documenti necessari all'espatrio per sé e per i CP_1 figli minori. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con in Brescia il 08/12/2015, da cui CP_1
erano nati il 5 luglio 2007 e IC il 28 maggio 2011, premettendo che i coniugi erano Per_1
comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto del 31.5.2023, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.11.2024 le parti comparivano avanti al
Giudice delegato. All'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 8.5.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c..
pagina 3 di 7 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine ed i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Vigono attualmente le condizioni separative omologate il 31.5.2023, con l'affidamento condiviso dei figli, collocati presso la madre assegnataria della casa familiare di NT (al 50% tra i coniugi, mutuo a metà), visite del padre a fine settimana alterni ed un pomeriggio infrasettimanale, contributo del padre di € 600,00 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie (salvo quelle dentistiche all'80%), assegno unico in favore della madre per l'intero (€ 210,00 mensili).
Le parti congiuntamente hanno chiesto che l'affidamento sia disposto in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse della prole e, nel caso in esame, nessun elemento in tal senso è emerso in giudizio. Vanno parimenti confermate le statuizioni in punto di collocazione, assegnazione della casa familiare alla madre e diritti di visita del padre, in assenza di discordanze.
Restano controverse le questioni economiche.
Il ricorrente chiede conferma delle condizioni di separazione;
la resistente domanda il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili, oltre all'aumento dei contributi a carico del padre per il mantenimento dei figli in € 700,00 ciascuno e di tutte le spese straordinarie all'80%.
In punto di assegno divorzile, le allegazioni e le prove offerte vanno valutate alla luce dell'orientamento di legittimità (sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018 e succ. conformi), a mente del quale il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970: pertanto, va in primo luogo valutata l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, unitamente, poi, alle ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché la durata del matrimonio.
pagina 4 di 7 Sicché, l'accertamento primario da compiere attiene all'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi. Ove il predetto squilibrio manchi, ovvero sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto, restando assorbito il profilo perequativo- compensativo. La non esiguità dello squilibrio va rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Una volta accertata la sussistenza del profilo assistenziale, si deve necessariamente tenere conto, in funzione paritaria ed equiordinata al primo requisito, del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare nel corso del matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo-perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente. Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
nonché la funzione perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età (cfr. Cass.
23583/2022, da ultima Cass. 32354/2024).
Sulla base di tali premesse, il ricorrente è amministratore unico e socio all'87% di Controparte_2 con introiti dichiarati pari ad € 3.000,00 netti medi tra il 2020 e il 2022; risulta gravato dal pagamento della metà del mutuo della casa familiare di € 330,00 mensili, di € 1.083,00 e di € 400,00 per finanziamenti dell'arredo della nuova casa ove vive con la nuova compagna, avendo lasciato arredata la casa familiare, gode del benefit dell'auto aziendale.
La resistente, durante il matrimonio dipendente del ricorrente part-time per circa € 1.000,00 mensili, è stata licenziata a febbraio 2024, con trattamento Naspi;
da ottobre 2024 sino a giugno 2025 è impiegata a tempo determinato full-time presso azienda ortofrutticola per circa € 1.450,00 netti mensili;
è gravata dal pagamento della quota di mutuo di € 330,00 mensili della casa familiare a lei assegnata, e di finanziamento autovettura di € 312,00 mensili.
Reputa il Collegio sussistere il profilo assistenziale, constando una sperequazione reddituale in favore del ricorrente:
- in primo luogo, i redditi dichiarati non appaiono rispecchiare la reale situazione economica, risultando incompatibili con le spese sostenute in quanto, al netto del mutuo e finanziamenti documentati, residuano al ricorrente € 1.200,00, appena sufficienti a sostenere il mantenimento ordinario complessivo dei figli concordato in sede separativa, nulla residuando per le spese quotidiane;
pagina 5 di 7 - ulteriormente e soprattutto, si evidenzia che nel 2023 -anno per cui non risulta depositata la dichiarazione dei redditi- il ricorrente ha percepito introiti netti di € 9.000,00 mensili, come all'evidenza emerge dagli estratti conto depositati. Al riguardo, si reputa insufficiente la perdita aziendale documentata nel 2024 rispetto agli importanti introiti dell'anno precedente, in assenza della produzione documentale degli estratti conto personali del 2024 ed avendo unicamente cagionato la sospensione dello stipendio per il solo mese di luglio 2024 (doc. 25 resistente);
- si reputa infine irrilevante il percepimento in favore della resistente da aprile 2024 dell'integrazione TFR di € 15.000,00 lordi rateali, somma comunque di sua spettanza poiché derivante dal cessato rapporto di lavoro col ricorrente, suo ex datore, vieppiù concordata a tacitazione della vertenza sull'impugnato licenziamento.
Ricorrono, altresì e all'evidenza, i profili compensativo-perequativo, essendosi la resistente dedicata, per tutto il corso matrimoniale (2015-2023, preceduto da convivenza quantomeno dal 2007 con la nascita del primo figlio), non solo alla prevalente cura dei figli – prova ne è l'assunzione part-time –, ma anche alla collaborazione nell'impresa del marito come sua dipendente sino a febbraio 2024. Altresì la ricorrente, oggi di anni quarantotto e priva di titoli qualificanti, dopo la separazione risulta impiegata in settore del tutto diverso dal precedente impiego, non risulta ancora stabilizzata in quanto a tempo determinato, e gli introiti maggiori di quelli percepiti durante il matrimonio appaiono riconducibili non ad un maggiore stipendio, ma all'impiego full-time.
Tutto ciò premesso, sussiste in capo alla resistente, sotto profilo soggettivo di cui al citato orientamento giurisprudenziale, una parziale inadeguatezza dei mezzi cagionata dalla rottura del rapporto matrimoniale, ragion per cui il Collegio ritiene di riconoscere un assegno divorzile nella misura di €
300,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
Vanno per contro respinte le domande della resistente di aumento dei contributi ordinario e straordinario al mantenimento dei figli, a fronte dell'insufficienza di allegazioni sul punto e dell'esiguo arco di tempo decorso dall'omologa della separazione.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite si intendono parzialmente compensate in ragione di tre quarti.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, a fronte dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile, di maggior peso rispetto alle altre, e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 1.000,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Brescia il 08/12/2015, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, n. 200, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le condizioni di separazione in punto di affidamento, collocamento dei figli, assegnazione della casa familiare, frequentazioni del padre e mantenimento dei figli;
5) a decorrere dal deposito presente sentenza, riconosce in capo alla resistente e a carico del ricorrente la spettanza di assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
6) spese di lite parzialmente compensate per tre quarti;
7) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle restanti spese del giudizio,
liquidate in motivazione in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
IC Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
IC Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4783/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCHION PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. FORELLI CRISTINA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/5/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in data 8 dicembre 2015 a Brescia Parte_1 CP_1 con rito concordatario e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Brescia al n. 200, parte II, seria
A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e IC e il loro Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita a NT Brusati in via Baiana n. 2, in modo da consentire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, disponendo in senso conforme alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio 2023;
pagina 1 di 7 c) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a NT Brusati in via Baiana n. 2 alla sig.ra CP_1
in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) confermare i tempi e le modalità di visita e di frequenza del padre con i figli e IC, anche in Per_1 relazione ai periodi di vacanza, siano esse vacanze natalizie o pasquali nonché le restanti festività dell'anno oltre a quelle estive, in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio 2023;
e) confermare l'obbligo in capo al sig. di versare in favore della sig.ra , a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00= ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, (con la sola eccezione delle spese dentistiche che saranno a carico del padre nella misura dell'80%) preventivamente concordate dai genitori in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi e omologate dal Tribunale di Brescia con decreto del 31 maggio
2023. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia che di seguito si riporta:
[omissis]
f) Rifuse le spese di giudizio.
Per parte resistente:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1 data 8 dicembre 2015 a Brescia con rito concordatario e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Brescia al n. 200, parte II, seria A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e Per_1
IC ed il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in NT Brusati via Baiana n. 2.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che la casa famigliare sita in NT Brusati via Baiana
n. 2 venga assegnata alla signora con gli arredi e corredi che la compongono e che le parti continuino a CP_1 farsi carico nella misura del 50% ciascuno del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che il padre possa tenere con sé i figli e IC Per_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi. Il padre terrà con se i figli: il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 fino a dopo cena;
a week end alterni dal sabato pomeriggio pagina 2 di 7 all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Le vacanze natalizie verranno divise in due periodi, in alternanza tra i genitori secondo il calendario scolastico. I figli trascorreranno con il padre la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il periodo 24.12-30.12 e
31.12-06.01. Durante le vacanze pasquali la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. Le restanti festività e/o ponti saranno regolati secondo il principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva. La scelta del periodo avverrà in collaborazione tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori, per tutti i periodi di vacanza, comunicheranno reciprocamente e prima della partenza il luogo ove si svolgeranno le vacanze con i figli e i relativi recapiti;
- disporsi che il sig. versi in favore della sig.ra , sul conto corrente alla Parte_1 CP_1 medesima intestato, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.400,00 (€ 700,00= ciascuno). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie necessarie per i figli, preventivamente concordate per la cui individuazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia;
- disporsi che il signor versi, a titolo di assegno divorzile, in favore della signora Parte_1 CP_1
, sul conto corrente alla medesima intestato, la somma di €450,00, somma che sarà versata anticipatamente
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- disporsi, in conformità agli accordi di separazione, che l'Assegno Unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla signora CP_1
- autorizzarsi la signora al rinnovo e/o rilascio dei documenti necessari all'espatrio per sé e per i CP_1 figli minori. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con in Brescia il 08/12/2015, da cui CP_1
erano nati il 5 luglio 2007 e IC il 28 maggio 2011, premettendo che i coniugi erano Per_1
comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto del 31.5.2023, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.11.2024 le parti comparivano avanti al
Giudice delegato. All'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 8.5.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c..
pagina 3 di 7 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine ed i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Vigono attualmente le condizioni separative omologate il 31.5.2023, con l'affidamento condiviso dei figli, collocati presso la madre assegnataria della casa familiare di NT (al 50% tra i coniugi, mutuo a metà), visite del padre a fine settimana alterni ed un pomeriggio infrasettimanale, contributo del padre di € 600,00 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie (salvo quelle dentistiche all'80%), assegno unico in favore della madre per l'intero (€ 210,00 mensili).
Le parti congiuntamente hanno chiesto che l'affidamento sia disposto in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse della prole e, nel caso in esame, nessun elemento in tal senso è emerso in giudizio. Vanno parimenti confermate le statuizioni in punto di collocazione, assegnazione della casa familiare alla madre e diritti di visita del padre, in assenza di discordanze.
Restano controverse le questioni economiche.
Il ricorrente chiede conferma delle condizioni di separazione;
la resistente domanda il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili, oltre all'aumento dei contributi a carico del padre per il mantenimento dei figli in € 700,00 ciascuno e di tutte le spese straordinarie all'80%.
In punto di assegno divorzile, le allegazioni e le prove offerte vanno valutate alla luce dell'orientamento di legittimità (sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018 e succ. conformi), a mente del quale il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970: pertanto, va in primo luogo valutata l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, unitamente, poi, alle ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché la durata del matrimonio.
pagina 4 di 7 Sicché, l'accertamento primario da compiere attiene all'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi. Ove il predetto squilibrio manchi, ovvero sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto, restando assorbito il profilo perequativo- compensativo. La non esiguità dello squilibrio va rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Una volta accertata la sussistenza del profilo assistenziale, si deve necessariamente tenere conto, in funzione paritaria ed equiordinata al primo requisito, del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare nel corso del matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo-perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente. Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
nonché la funzione perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età (cfr. Cass.
23583/2022, da ultima Cass. 32354/2024).
Sulla base di tali premesse, il ricorrente è amministratore unico e socio all'87% di Controparte_2 con introiti dichiarati pari ad € 3.000,00 netti medi tra il 2020 e il 2022; risulta gravato dal pagamento della metà del mutuo della casa familiare di € 330,00 mensili, di € 1.083,00 e di € 400,00 per finanziamenti dell'arredo della nuova casa ove vive con la nuova compagna, avendo lasciato arredata la casa familiare, gode del benefit dell'auto aziendale.
La resistente, durante il matrimonio dipendente del ricorrente part-time per circa € 1.000,00 mensili, è stata licenziata a febbraio 2024, con trattamento Naspi;
da ottobre 2024 sino a giugno 2025 è impiegata a tempo determinato full-time presso azienda ortofrutticola per circa € 1.450,00 netti mensili;
è gravata dal pagamento della quota di mutuo di € 330,00 mensili della casa familiare a lei assegnata, e di finanziamento autovettura di € 312,00 mensili.
Reputa il Collegio sussistere il profilo assistenziale, constando una sperequazione reddituale in favore del ricorrente:
- in primo luogo, i redditi dichiarati non appaiono rispecchiare la reale situazione economica, risultando incompatibili con le spese sostenute in quanto, al netto del mutuo e finanziamenti documentati, residuano al ricorrente € 1.200,00, appena sufficienti a sostenere il mantenimento ordinario complessivo dei figli concordato in sede separativa, nulla residuando per le spese quotidiane;
pagina 5 di 7 - ulteriormente e soprattutto, si evidenzia che nel 2023 -anno per cui non risulta depositata la dichiarazione dei redditi- il ricorrente ha percepito introiti netti di € 9.000,00 mensili, come all'evidenza emerge dagli estratti conto depositati. Al riguardo, si reputa insufficiente la perdita aziendale documentata nel 2024 rispetto agli importanti introiti dell'anno precedente, in assenza della produzione documentale degli estratti conto personali del 2024 ed avendo unicamente cagionato la sospensione dello stipendio per il solo mese di luglio 2024 (doc. 25 resistente);
- si reputa infine irrilevante il percepimento in favore della resistente da aprile 2024 dell'integrazione TFR di € 15.000,00 lordi rateali, somma comunque di sua spettanza poiché derivante dal cessato rapporto di lavoro col ricorrente, suo ex datore, vieppiù concordata a tacitazione della vertenza sull'impugnato licenziamento.
Ricorrono, altresì e all'evidenza, i profili compensativo-perequativo, essendosi la resistente dedicata, per tutto il corso matrimoniale (2015-2023, preceduto da convivenza quantomeno dal 2007 con la nascita del primo figlio), non solo alla prevalente cura dei figli – prova ne è l'assunzione part-time –, ma anche alla collaborazione nell'impresa del marito come sua dipendente sino a febbraio 2024. Altresì la ricorrente, oggi di anni quarantotto e priva di titoli qualificanti, dopo la separazione risulta impiegata in settore del tutto diverso dal precedente impiego, non risulta ancora stabilizzata in quanto a tempo determinato, e gli introiti maggiori di quelli percepiti durante il matrimonio appaiono riconducibili non ad un maggiore stipendio, ma all'impiego full-time.
Tutto ciò premesso, sussiste in capo alla resistente, sotto profilo soggettivo di cui al citato orientamento giurisprudenziale, una parziale inadeguatezza dei mezzi cagionata dalla rottura del rapporto matrimoniale, ragion per cui il Collegio ritiene di riconoscere un assegno divorzile nella misura di €
300,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
Vanno per contro respinte le domande della resistente di aumento dei contributi ordinario e straordinario al mantenimento dei figli, a fronte dell'insufficienza di allegazioni sul punto e dell'esiguo arco di tempo decorso dall'omologa della separazione.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite si intendono parzialmente compensate in ragione di tre quarti.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, a fronte dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile, di maggior peso rispetto alle altre, e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 1.000,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Brescia il 08/12/2015, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, n. 200, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le condizioni di separazione in punto di affidamento, collocamento dei figli, assegnazione della casa familiare, frequentazioni del padre e mantenimento dei figli;
5) a decorrere dal deposito presente sentenza, riconosce in capo alla resistente e a carico del ricorrente la spettanza di assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
6) spese di lite parzialmente compensate per tre quarti;
7) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle restanti spese del giudizio,
liquidate in motivazione in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
IC Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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