Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
r.v.g. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, avente per oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis 51 cpc
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Caponigro
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30.01.2025, e adivano Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio adottivo (14.03.2013) - procedimento di adozione n. 539/2024 R.G. Min., Persona_1
sentenza n. 112/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno in data 16.09.2024 - alle seguenti condizioni: “
1. che il minore è affidato in modo condiviso ai Persona_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
2. che le decisioni di
1
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. che il minore vivrà stabilmente presso il domicilio paterno ove si ricongiungerà con il fratello maggiore e, pertanto, andrà a vivere nell'abitazione del padre sig. Persona_3
quale genitore prevalente e collocatario, in Svizzera nella città di Cadempino Parte_1
(CH) in via Cantonale n. 29/A. Il sig. ha provveduto già a regolarizzare la Parte_1
posizione scolastica e sanitaria del figlio iscrivendolo a scuola e nominando un Persona_1
pediatra [ALLEGATI];
4. che i ricorrenti si impegnano a far mantenere un rapporto significativo tra il minore e la madre che, in attesa di trasferirsi definitivamente in Svizzera presso Controparte_1
l'abitazione del figlio si impegna a vedere e tenere con sé Persona_3 Persona_1
recandosi in Svizzera periodicamente e per periodi di tempo più lunghi durante le festività natalizie, pasquali ed estive;
5. che del mantenimento ordinario si occuperà in modo diretto sia il sig.
genitore prevalente e collocatario, mentre la stessa sig.ra Parte_1 Controparte_1 contribuirà in modo indiretto versando un assegno mensile di € 300,00; 6. Che delle spese straordinarie per il minore si occuperà in modo esclusivo il sig. Persona_1 Parte_1
7.che i ricorrenti prestano il loro reciproco consenso al rinnovo o alla richiesta dei
[...] documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto, anche con riferimento al minore
[...]
8. che le spese di lite sono compensate.” Persona_2
2.All'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
3.Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
4.In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso introdotto congiuntamente, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. Dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti Persona_1
siano regolati in conformità alle condizioni riportate in ricorso e richiamate in parte motiva;
2. Nulla sulle spese di lite.
2 r.v.g. 215/2025
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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