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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1632/2021
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.37 innanzi alla dott.ssa NU NA, sono comparsi:
Per l'avv. PIERMARTIRE ANNALISA;
Parte_1
Per l'avv. GARRISI ELIANA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giulia Mattetti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa.
I Procuratori delle parti discutono oralmente e si riportano ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate. In particolare, l'avv.to Garrisi eccepisce la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di contestazione della mancata prova dell'inclusione del credito nelle cessioni. Rappresenta come in atti siano stati depositati il contratto di mutuo che attesta il possesso del titolo, la raccomandata con avviso di ricevimento alla prima dell'emissione del d.i. nell'ambito Pt_1 della quale veniva data comunicazione della prima c e. Quanto alla seconda cessione, oltre agli estratti della G.U., si è dato atto della conclusione del procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (r.g. 192/2014 alla quale è stata riunita alla 123/2016) nell'ambito della quale si è costituita anche la In questi termini, c'è piena conoscenza della cessione in capo CP_2 all'odierna opponente oltre al possesso del titolo in capo alla odierna cessionaria. L'avv.to Piermartire insiste in quanto l'eccezione non è tardiva, per essere la stessa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ribadisce come in atti siano stati depositati solo gli estratti della G.U.. Non contesta che l'esecuzione nei confronti del debitore principale si sia conclusa, tuttavia, proprio la conclusione della procedura esecutiva comporta la revoca del decreto ingiuntivo avendo la creditrice ricevuto delle somme dalla vendita del compendio pignorato. L'avv.to Garrisi rileva come, all'esito del riparto, è stata ricevuta la minor somma di euro 36.537,73, comprensiva delle spese in prededuzione. I procuratori delle parti insistono nelle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa NU NA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NU
NA , all'udienza del 15.10.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1632/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
PIERMARTIRE, elettivamente domiciliata in MONTE URANO, VIA A. VESPUCCI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. ELIANA GARRISI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA ORSOLINI, N. 37, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. ELIANA GARRISI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA ORSOLINI, N. 37, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa per intervento;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale mandataria Controparte_1 della chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di euro 107.366,66 oltre Controparte_3 interessi e spese nei confronti di a titolo di ratei non pagati del Contratto di Parte_1
Finanziamento Fondiario n.008.601.97587, stipulato da e garantito dalla parte Parte_2 ingiunta.
In data 03.07.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 518/2021, notificato agli intimati, in data 19.07.2021.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio la nella qualità di Controparte_1 mandataria dela chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
…
NEL MERITO Ed IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato quanto descritto in premessa, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo o518/2021 del 27.5.2021 – r.g. n. 1227/2021 del Presidente dott. Bruno
Castagnoli del 3.7.2021 e di seguito accogliere l'opposizione, per i motivi su esposti, dichiarando la nullità del contratto di fideiussione omnibus intercorso fra e del 23.1.2012, con liberazione Parte_1 Controparte_5 del garante.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed oneri di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di Parte_1 interesse in questa sede, di essere fideiussore in forza del contratto del 23.12.2012. La fideiussione in esame doveva ritenersi nulla in quanto conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI, in violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust). Ne conseguiva l'inesistenza di ogni pretesa creditoria nei confronti della garante, nonché la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_1 della specificando quanto segue: Controparte_3
3 1. la parte opposta era creditrice, a titolo di rate scadute e capitale residuo, oltre interessi maturati al 02.03.2016, per il complessivo importo di euro 107.336,66, oltre interessi successivi, da calcolarsi al tasso contrattuale del 6,45% sino al saldo effettivo, in forza del contratto di finanziamento fondiario, n.008.601.97587, stipulato, in data 29.12.2011, da Parte_2 con atto a rogito del Notaio Rep. n. 222513, Racc. n. 32495, per l'importo di euro Persona_1
115.000,00, e munito di formula esecutiva in data 20.01.2012, con iscrizione di ipoteca volontaria del 09.01.2012;
2. a garanzia dell'esatto adempimento della predetta obbligazione in Parte_1 data 23.01.2012, prestava fideiussione specifica solidale fino a concorrenza dell'importo di euro
115.000,00;
3. sulla scorta dei titoli azionati, veniva emesso il decreto ingiuntivo avverso il quale veniva proposta, dalla garante, la presente opposizione che, peraltro, era infondata. Nel caso di specie, invero, non ricorrevano le ipotesi di nullità totale o parziale invocate dalla controparte.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
…
Nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n.518/2021, opposto, e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo n.518/2021, opposto, condannare, comunque, la Sig.ra al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_1
107.336,66, oltre interessi successivi al tasso contrattuale di mora del 6,45% sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, in data 04.03.2022, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la e, per essa, quale mandataria la Controparte_4 Controparte_1 rappresentando che, con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, concluso con la in data 20.09.2021, e modificato in data 22.09.2021, la aveva Controparte_3 Controparte_4 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione, nella Gazzetta
4 Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 114 del 25.09.2021 e successiva rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 129 del 30.10.2021.
Per effetto della cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Controparte_4 giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente e, pertanto, anche con riguardo al presente giudizio nel quale si costituiva a mezzo della procuratrice in Controparte_1 forza di procura speciale del 12.10.2021, a rogito del Notar Dott. (rep. n. Persona_2
32750, racc. n. 21903).
Tanto premesso, si riportava a tutte le difese nonché alle conclusioni svolte dalla parte opposta.
Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 15.10.2025, le parti discutevano oralmente dinanzi alla scrivente magistrato cui il fascicolo era stato, nelle more, assegnato;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1 – La parte opponente in sede di note autorizzate, da depositare entro dieci giorni dall'udienza di discussione orale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta e alla parte intervenuta, contestando la mancanza di prova in merito all'inclusione della pretesa creditoria per cui è causa nelle operazioni di cessione dei crediti in blocco, allegate dalla parte creditrice che aveva gito in sede monitoria e della parte intervenuta nel presente giudizio.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando i principi espressi, sul punto, dalla Suprema
Corte, anche recentissimamente confermati (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15088 del 05.06.2025), osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare
(Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che
5 essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi diffusi a livello interpretativo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto di come la quale mandataria della (cfr. procura Controparte_1 Controparte_3 speciale in atti), abbia agito in sede monitoria facendo valere il credito vantato dalla Cassa di
Risparmio di Fermo S.p.a. nei confronti di a seguito del mancato adempimento Parte_2 delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento fondiario, n.008.601.97587, stipulato a rogito del Notaio di Porto Sant'Elpidio, in data 29.12.2011 (Rep. n. 222513 e Racc. Persona_1
n. 32495), dell'importo di euro 115.000,00, munito di formula esecutiva in data 20.01.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria) e rispetto al quale in data Parte_1
23.01.2012, aveva prestato fideiussione specifica solidale per l'importo di euro 115.000,00 (cfr. all.
4 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
Ancora la parte ricorrente, con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiarito che la propria mandante fosse divenuta titolare della pretesa creditoria azionata in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 23 dicembre 2019, con il quale la aveva acquistato pro soluto dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27 maggio 1985 e l'8 luglio
2015, tra i quali rientrava quello per cui è causa. Sul punto, è stata depositata in atti copia della
G.U. n. 153, parte II, del 31.12.2019 (cfr. cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
6 Si è dato, poi, conto di come, in data 04.03.2024, sia intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la e, per essa, quale mandataria la Controparte_4 Controparte_1
(cfr. procura speciale in atti), quale ulteriore cessionaria della pretesa per cui è causa.
In particolare, l'intervenuta, quale mandataria della ha rappresentato che, Controparte_4 con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con la in data Controparte_3
20.09.2021, e modificato in data 22.09.2021, proprio la detta la aveva acquistato Controparte_4 pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 114 del 25.09.2021 e successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 129 del 30.10.2021
(cfr. doc. 1 e 2 fascicolo parte intervenuta).
In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione dei contratti di cessione, nello specifico, neppure contestati dall'opponente quanto alla loro ricorrenza sul piano fattuale e secondo le deduzioni delle parti creditrici succedutesi nel presente giudizio, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla parte ricorrente e alla parte intervenuta per via di plurime operazioni di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n.
130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio
7 principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi
8 ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie – l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare è costituito
9 soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del
2024).
Diverso è, però, il caso – non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui ai citati avvisi in
10 G.U., mai contestate specificamente nella loro esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
Ed invero, nel primo degli avvisi pubblicati in G.U., n. 153, anno 169, parte II del 31.12.2019,
è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione, conclusa in data 23 dicembre 2019, tra la
Cassa Di Risparmio di Fermo S.p.a. e la che la stessa avesse ad oggetto “un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27/05/1985 e l'8/07/2015 (i “Crediti”)”.
Nel successivo avviso pubblicato in G.U., n. 114, anno 162, parte II, del 25.09.2021, è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione dalla alla Controparte_3 Controparte_4 che la stessa avesse ad oggetto, tra l'altro: “un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori persone giuridiche e identificati sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
1. crediti acquistati dalla ED ai sensi di uno dei seguenti contratti di cessione, come meglio identificati nei relativi avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:
…
(x) contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 23 dicembre 2019 tra il ED, in qualità di acquirente, e Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., in qualità di cedente, il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153, parte II, del 31 dicembre 2019, codice redazionale n. TX19AAB14027” (cfr. doc. 1 fascicolo parte intervenuta e doc. 2 il quale contiene avviso in rettifica che non modifica per quanto di rilievo nella presente sede la cessione tra la e la . Controparte_3 Controparte_4
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione, la difesa dell'opponente non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito, già azionato dalla in sede monitoria tra quelli oggetto di Controparte_3 cessione.
Del resto, dalla lettura del contratto azionato in sede monitoria, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto della data di stipula del contratto di finanziamento (29.12.2011) e della comunicazione al debitore principale e al garante, da parte della Cassa di Risparmio di Fermo
S.p.a., di revoca del rapporto di finanziamento di cui sopra, già in data 8-15.01.2016.
Detta circostanza fa presumere che il credito per cui è causa rientrasse pienamente nel portafoglio di crediti ceduti con il contratto del 23 dicembre 2019, riguardante “crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati [da Cassa Di Risparmio di Fermo S.p.a.] in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27/05/1985 e l'8/07/2015” e,
11 analogamente, che lo stesso sia stato oggetto dell'ulteriore cessione che ha coinvolto proprio quei crediti che la prima cessionaria aveva acquistato dalla Controparte_5
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione esaminati difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
2 – Passando al merito, la presente opposizione ha ad oggetto un unico motivo afferente alla domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione stipulata da in data 23.01.2012 Parte_1
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Sul punto, preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione della nullità della fideiussione su cui si controverte per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato,
l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990 e ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte degli opponenti: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione di nullità in esame.
In punto di fatto, preme ribadire come ex actis deve ritenersi provato che, in data 23.01.2012, ha stipulato con la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., un contratto di “Fideiussione Parte_1 specifica e solidale”, in relazione alla “apertura di credito Mutuo ipotecario nr. 8/604/97587”, avente durata di 180 mesi, concesso a , per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante Parte_2 dalla predetta apertura di credito.
In questi termini, emerge agevolmente come il modulo negoziale prescelto dalle parti esuli da quello della fideiussione omnibus e tale interpretazione del contratto non può essere intaccata dal tenore dell'art. 8 della garanzia oggetto che la qualifica come “garanzia a prima richiesta” e importa la deroga dell'art. 1957 c.c..
12 Quanto all'asserita nullità affermata facendo espresso richiamo all'arresto delle S.S.U.U. della
Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, l'eccezione non coglie nel segno per i motivi di seguito esposto.
La pronuncia in questione si inserisce nel panorama giurisprudenziale afferente alla questione relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in materia di antistrust. Detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del
02/05/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/01/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca
d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non
13 previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Per quanto di rilievo in questa sede, è sufficiente rilevare come, la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta per comporre un contrasto giurisprudenziale, affermando che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.
41994 del 30/12/2021).
In questi termini, allora, richiamato quanto già detto sopra, non può revocarsi in dubbio il carattere di fideiussione specifica della garanzia per cui è causa e la detta natura del contratto di fideiussione specifica impedisce l'automatica estensione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti-concorrenzialità 'a monte' delle clausole conformi al suddetto schema, a prescindere dalla prova incombente sul garante – nella specie, non fornita – circa gli elementi costituitivi dell'illecito anticoncorrenziale e circa l'incidenza di tale intesa sulla validità della garanzia rilasciata e sulla determinazione del contraente a sottoscrivere la garanzia (cfr. tra le tante Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
Quanto appena enunciato è stato, a più riprese, confermato dalla Corte di Legittimità in plurimi e recentissimi arresti.
Ed invero, già con la pronuncia della Sez. 1 Sent. n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967 –
01) era stato affermato il principio di diritto secondo cui, “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura
14 di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n.
41994/2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/
2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
(data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170).
Tanto detto, seguita la Corte con il precisare “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n.
30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;”, nonché, per quello che rileva nel caso di specie, “ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
CAa Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
15 l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170; nonché Cass.n. 657/2025, n.660/2025, n. 675/2025).
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in esame.
3 – Da ultimo deve essere vagliato l'argomento introdotto dalla parte opponente, in sede di udienza di discussione orale, avente ad oggetto l'asserita revocabilità del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto del parziale recupero di somme, da parte della creditrice, all'esito della procedura esecutiva conclusa nei confronti del debitore principale.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il presente giudizio abbia ad oggetto l'esame della fondatezza o meno dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, attraverso l'esame, nel merito e nel contraddittorio pieno tra le parti, della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Rispetto a quanto appena affermato, allora, si evince agevolmente come eventuali vicende di estinzione parziale del debito, sopravvenute per effetto dell'esecuzione ai danni del debitore principale, non siano idonee a fondare la revoca del titolo nei confronti del garante, dovendosi – al più e in via meramente incidentale – rilevare come l'eventuale attivazione del titolo nei confronti della garante senza tener conto delle somme già ottenute all'esito della definizione dell'esecuzione anzidetta costituirà motivo di opposizione che il fideiussore stesso potrà far valere, a sua volta, in sede esecutiva.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, tra la parte opponente e la – costituitasi Controparte_1 quale procuratrice speciale sia della parte opposta originaria, sia della parte intervenuta e a mezzo del medesimo difensore – seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri minimi, previsti per ogni fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle difese svolte, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1632/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 518/2021, emesso dal
Tribunale di Fermo, in data 03.07.2021;
16 ❖ condanna la parte opponente a rifondere alla nella Controparte_1
qualità spiegata, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro
4.217,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo il 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa NU NA)
17
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1632/2021
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.37 innanzi alla dott.ssa NU NA, sono comparsi:
Per l'avv. PIERMARTIRE ANNALISA;
Parte_1
Per l'avv. GARRISI ELIANA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giulia Mattetti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa.
I Procuratori delle parti discutono oralmente e si riportano ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate. In particolare, l'avv.to Garrisi eccepisce la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di contestazione della mancata prova dell'inclusione del credito nelle cessioni. Rappresenta come in atti siano stati depositati il contratto di mutuo che attesta il possesso del titolo, la raccomandata con avviso di ricevimento alla prima dell'emissione del d.i. nell'ambito Pt_1 della quale veniva data comunicazione della prima c e. Quanto alla seconda cessione, oltre agli estratti della G.U., si è dato atto della conclusione del procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (r.g. 192/2014 alla quale è stata riunita alla 123/2016) nell'ambito della quale si è costituita anche la In questi termini, c'è piena conoscenza della cessione in capo CP_2 all'odierna opponente oltre al possesso del titolo in capo alla odierna cessionaria. L'avv.to Piermartire insiste in quanto l'eccezione non è tardiva, per essere la stessa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ribadisce come in atti siano stati depositati solo gli estratti della G.U.. Non contesta che l'esecuzione nei confronti del debitore principale si sia conclusa, tuttavia, proprio la conclusione della procedura esecutiva comporta la revoca del decreto ingiuntivo avendo la creditrice ricevuto delle somme dalla vendita del compendio pignorato. L'avv.to Garrisi rileva come, all'esito del riparto, è stata ricevuta la minor somma di euro 36.537,73, comprensiva delle spese in prededuzione. I procuratori delle parti insistono nelle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa NU NA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NU
NA , all'udienza del 15.10.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1632/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
PIERMARTIRE, elettivamente domiciliata in MONTE URANO, VIA A. VESPUCCI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. ELIANA GARRISI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA ORSOLINI, N. 37, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. ELIANA GARRISI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA ORSOLINI, N. 37, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa per intervento;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale mandataria Controparte_1 della chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di euro 107.366,66 oltre Controparte_3 interessi e spese nei confronti di a titolo di ratei non pagati del Contratto di Parte_1
Finanziamento Fondiario n.008.601.97587, stipulato da e garantito dalla parte Parte_2 ingiunta.
In data 03.07.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 518/2021, notificato agli intimati, in data 19.07.2021.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio la nella qualità di Controparte_1 mandataria dela chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
…
NEL MERITO Ed IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato quanto descritto in premessa, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo o518/2021 del 27.5.2021 – r.g. n. 1227/2021 del Presidente dott. Bruno
Castagnoli del 3.7.2021 e di seguito accogliere l'opposizione, per i motivi su esposti, dichiarando la nullità del contratto di fideiussione omnibus intercorso fra e del 23.1.2012, con liberazione Parte_1 Controparte_5 del garante.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed oneri di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di Parte_1 interesse in questa sede, di essere fideiussore in forza del contratto del 23.12.2012. La fideiussione in esame doveva ritenersi nulla in quanto conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI, in violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust). Ne conseguiva l'inesistenza di ogni pretesa creditoria nei confronti della garante, nonché la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_1 della specificando quanto segue: Controparte_3
3 1. la parte opposta era creditrice, a titolo di rate scadute e capitale residuo, oltre interessi maturati al 02.03.2016, per il complessivo importo di euro 107.336,66, oltre interessi successivi, da calcolarsi al tasso contrattuale del 6,45% sino al saldo effettivo, in forza del contratto di finanziamento fondiario, n.008.601.97587, stipulato, in data 29.12.2011, da Parte_2 con atto a rogito del Notaio Rep. n. 222513, Racc. n. 32495, per l'importo di euro Persona_1
115.000,00, e munito di formula esecutiva in data 20.01.2012, con iscrizione di ipoteca volontaria del 09.01.2012;
2. a garanzia dell'esatto adempimento della predetta obbligazione in Parte_1 data 23.01.2012, prestava fideiussione specifica solidale fino a concorrenza dell'importo di euro
115.000,00;
3. sulla scorta dei titoli azionati, veniva emesso il decreto ingiuntivo avverso il quale veniva proposta, dalla garante, la presente opposizione che, peraltro, era infondata. Nel caso di specie, invero, non ricorrevano le ipotesi di nullità totale o parziale invocate dalla controparte.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
…
Nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n.518/2021, opposto, e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo n.518/2021, opposto, condannare, comunque, la Sig.ra al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_1
107.336,66, oltre interessi successivi al tasso contrattuale di mora del 6,45% sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, in data 04.03.2022, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la e, per essa, quale mandataria la Controparte_4 Controparte_1 rappresentando che, con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, concluso con la in data 20.09.2021, e modificato in data 22.09.2021, la aveva Controparte_3 Controparte_4 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione, nella Gazzetta
4 Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 114 del 25.09.2021 e successiva rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 129 del 30.10.2021.
Per effetto della cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Controparte_4 giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente e, pertanto, anche con riguardo al presente giudizio nel quale si costituiva a mezzo della procuratrice in Controparte_1 forza di procura speciale del 12.10.2021, a rogito del Notar Dott. (rep. n. Persona_2
32750, racc. n. 21903).
Tanto premesso, si riportava a tutte le difese nonché alle conclusioni svolte dalla parte opposta.
Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 15.10.2025, le parti discutevano oralmente dinanzi alla scrivente magistrato cui il fascicolo era stato, nelle more, assegnato;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1 – La parte opponente in sede di note autorizzate, da depositare entro dieci giorni dall'udienza di discussione orale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta e alla parte intervenuta, contestando la mancanza di prova in merito all'inclusione della pretesa creditoria per cui è causa nelle operazioni di cessione dei crediti in blocco, allegate dalla parte creditrice che aveva gito in sede monitoria e della parte intervenuta nel presente giudizio.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando i principi espressi, sul punto, dalla Suprema
Corte, anche recentissimamente confermati (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15088 del 05.06.2025), osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare
(Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che
5 essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi diffusi a livello interpretativo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto di come la quale mandataria della (cfr. procura Controparte_1 Controparte_3 speciale in atti), abbia agito in sede monitoria facendo valere il credito vantato dalla Cassa di
Risparmio di Fermo S.p.a. nei confronti di a seguito del mancato adempimento Parte_2 delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento fondiario, n.008.601.97587, stipulato a rogito del Notaio di Porto Sant'Elpidio, in data 29.12.2011 (Rep. n. 222513 e Racc. Persona_1
n. 32495), dell'importo di euro 115.000,00, munito di formula esecutiva in data 20.01.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria) e rispetto al quale in data Parte_1
23.01.2012, aveva prestato fideiussione specifica solidale per l'importo di euro 115.000,00 (cfr. all.
4 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
Ancora la parte ricorrente, con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiarito che la propria mandante fosse divenuta titolare della pretesa creditoria azionata in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 23 dicembre 2019, con il quale la aveva acquistato pro soluto dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27 maggio 1985 e l'8 luglio
2015, tra i quali rientrava quello per cui è causa. Sul punto, è stata depositata in atti copia della
G.U. n. 153, parte II, del 31.12.2019 (cfr. cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
6 Si è dato, poi, conto di come, in data 04.03.2024, sia intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la e, per essa, quale mandataria la Controparte_4 Controparte_1
(cfr. procura speciale in atti), quale ulteriore cessionaria della pretesa per cui è causa.
In particolare, l'intervenuta, quale mandataria della ha rappresentato che, Controparte_4 con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con la in data Controparte_3
20.09.2021, e modificato in data 22.09.2021, proprio la detta la aveva acquistato Controparte_4 pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 114 del 25.09.2021 e successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 129 del 30.10.2021
(cfr. doc. 1 e 2 fascicolo parte intervenuta).
In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione dei contratti di cessione, nello specifico, neppure contestati dall'opponente quanto alla loro ricorrenza sul piano fattuale e secondo le deduzioni delle parti creditrici succedutesi nel presente giudizio, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla parte ricorrente e alla parte intervenuta per via di plurime operazioni di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n.
130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio
7 principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi
8 ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie – l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare è costituito
9 soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del
2024).
Diverso è, però, il caso – non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui ai citati avvisi in
10 G.U., mai contestate specificamente nella loro esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
Ed invero, nel primo degli avvisi pubblicati in G.U., n. 153, anno 169, parte II del 31.12.2019,
è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione, conclusa in data 23 dicembre 2019, tra la
Cassa Di Risparmio di Fermo S.p.a. e la che la stessa avesse ad oggetto “un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27/05/1985 e l'8/07/2015 (i “Crediti”)”.
Nel successivo avviso pubblicato in G.U., n. 114, anno 162, parte II, del 25.09.2021, è possibile leggere, quanto all'oggetto della cessione dalla alla Controparte_3 Controparte_4 che la stessa avesse ad oggetto, tra l'altro: “un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori persone giuridiche e identificati sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
1. crediti acquistati dalla ED ai sensi di uno dei seguenti contratti di cessione, come meglio identificati nei relativi avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:
…
(x) contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 23 dicembre 2019 tra il ED, in qualità di acquirente, e Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., in qualità di cedente, il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153, parte II, del 31 dicembre 2019, codice redazionale n. TX19AAB14027” (cfr. doc. 1 fascicolo parte intervenuta e doc. 2 il quale contiene avviso in rettifica che non modifica per quanto di rilievo nella presente sede la cessione tra la e la . Controparte_3 Controparte_4
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione, la difesa dell'opponente non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito, già azionato dalla in sede monitoria tra quelli oggetto di Controparte_3 cessione.
Del resto, dalla lettura del contratto azionato in sede monitoria, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto della data di stipula del contratto di finanziamento (29.12.2011) e della comunicazione al debitore principale e al garante, da parte della Cassa di Risparmio di Fermo
S.p.a., di revoca del rapporto di finanziamento di cui sopra, già in data 8-15.01.2016.
Detta circostanza fa presumere che il credito per cui è causa rientrasse pienamente nel portafoglio di crediti ceduti con il contratto del 23 dicembre 2019, riguardante “crediti pecuniari derivanti da finanziamenti erogati [da Cassa Di Risparmio di Fermo S.p.a.] in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 27/05/1985 e l'8/07/2015” e,
11 analogamente, che lo stesso sia stato oggetto dell'ulteriore cessione che ha coinvolto proprio quei crediti che la prima cessionaria aveva acquistato dalla Controparte_5
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione esaminati difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
2 – Passando al merito, la presente opposizione ha ad oggetto un unico motivo afferente alla domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione stipulata da in data 23.01.2012 Parte_1
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Sul punto, preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione della nullità della fideiussione su cui si controverte per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato,
l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990 e ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte degli opponenti: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione di nullità in esame.
In punto di fatto, preme ribadire come ex actis deve ritenersi provato che, in data 23.01.2012, ha stipulato con la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., un contratto di “Fideiussione Parte_1 specifica e solidale”, in relazione alla “apertura di credito Mutuo ipotecario nr. 8/604/97587”, avente durata di 180 mesi, concesso a , per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante Parte_2 dalla predetta apertura di credito.
In questi termini, emerge agevolmente come il modulo negoziale prescelto dalle parti esuli da quello della fideiussione omnibus e tale interpretazione del contratto non può essere intaccata dal tenore dell'art. 8 della garanzia oggetto che la qualifica come “garanzia a prima richiesta” e importa la deroga dell'art. 1957 c.c..
12 Quanto all'asserita nullità affermata facendo espresso richiamo all'arresto delle S.S.U.U. della
Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, l'eccezione non coglie nel segno per i motivi di seguito esposto.
La pronuncia in questione si inserisce nel panorama giurisprudenziale afferente alla questione relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in materia di antistrust. Detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del
02/05/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/01/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca
d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non
13 previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Per quanto di rilievo in questa sede, è sufficiente rilevare come, la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta per comporre un contrasto giurisprudenziale, affermando che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.
41994 del 30/12/2021).
In questi termini, allora, richiamato quanto già detto sopra, non può revocarsi in dubbio il carattere di fideiussione specifica della garanzia per cui è causa e la detta natura del contratto di fideiussione specifica impedisce l'automatica estensione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti-concorrenzialità 'a monte' delle clausole conformi al suddetto schema, a prescindere dalla prova incombente sul garante – nella specie, non fornita – circa gli elementi costituitivi dell'illecito anticoncorrenziale e circa l'incidenza di tale intesa sulla validità della garanzia rilasciata e sulla determinazione del contraente a sottoscrivere la garanzia (cfr. tra le tante Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
Quanto appena enunciato è stato, a più riprese, confermato dalla Corte di Legittimità in plurimi e recentissimi arresti.
Ed invero, già con la pronuncia della Sez. 1 Sent. n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967 –
01) era stato affermato il principio di diritto secondo cui, “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura
14 di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n.
41994/2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/
2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
(data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170).
Tanto detto, seguita la Corte con il precisare “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n.
30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;”, nonché, per quello che rileva nel caso di specie, “ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
CAa Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
15 l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170; nonché Cass.n. 657/2025, n.660/2025, n. 675/2025).
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in esame.
3 – Da ultimo deve essere vagliato l'argomento introdotto dalla parte opponente, in sede di udienza di discussione orale, avente ad oggetto l'asserita revocabilità del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto del parziale recupero di somme, da parte della creditrice, all'esito della procedura esecutiva conclusa nei confronti del debitore principale.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il presente giudizio abbia ad oggetto l'esame della fondatezza o meno dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, attraverso l'esame, nel merito e nel contraddittorio pieno tra le parti, della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Rispetto a quanto appena affermato, allora, si evince agevolmente come eventuali vicende di estinzione parziale del debito, sopravvenute per effetto dell'esecuzione ai danni del debitore principale, non siano idonee a fondare la revoca del titolo nei confronti del garante, dovendosi – al più e in via meramente incidentale – rilevare come l'eventuale attivazione del titolo nei confronti della garante senza tener conto delle somme già ottenute all'esito della definizione dell'esecuzione anzidetta costituirà motivo di opposizione che il fideiussore stesso potrà far valere, a sua volta, in sede esecutiva.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, tra la parte opponente e la – costituitasi Controparte_1 quale procuratrice speciale sia della parte opposta originaria, sia della parte intervenuta e a mezzo del medesimo difensore – seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri minimi, previsti per ogni fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle difese svolte, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1632/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 518/2021, emesso dal
Tribunale di Fermo, in data 03.07.2021;
16 ❖ condanna la parte opponente a rifondere alla nella Controparte_1
qualità spiegata, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro
4.217,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo il 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa NU NA)
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