TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1980/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – ferie parte variabile – capo treno/ ”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
- rappresentati e difesi dall'Avvocato NORDIO BENIAMINO Parte_8 ed elettivamente domiciliati come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati RUBERTO GIOVANNI e CONTI
MARIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata VIA GUGLIELMO PEPE, 6
30172 VENEZIA MESTRE
-resistente
ED CP_2 in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 06/10/2024 le ricorrenti e i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati/e, hanno convenuto in giudizio CP_1 chiedendo « NEL MERITO: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità
e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1
(trasferta) e/o comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL
Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); d) l'art. 32 del CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL
Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto
Aziendale di PO FS del 16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale PO FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel CCNL 2012 –; per tutte le ragioni di cui sopra;
3) ove Codesto
Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità solo e/o anche di uno o più ulteriore/i articolo/i del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del Contratto Aziendale PO FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra – e/o del CCNL della Mobilità Area contrattuale AF dd.20.7.2012 e/o del
2 Contratto Aziendale di PO FS (integrativo del CCNL Area AF del 28.6.12) di rinnovo del Contratto Aziendale PO FS del 2003 dd.28.6.12; ovvero
Nazionale ed integrativo del 2003 –;4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva dell'indennità di cui: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del
CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL
Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1 (trasferta) e/o comma
2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003);
c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); d) l'art. 32 del
CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto Aziendale di PO FS del
16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale PO FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel
CCNL 2012 –; - retribuzione riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione: 1) cod. mecc.
0547 ind. scorta vetture eccedenti riconosciuta dall'art. 32 Integrativo - € 1,15 oraria per singola vettura;
2) cod. mecc. 0790 IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
3) cod. mecc. 0791 IUP PDM/PDB Formazione riconosciuta dall'art. 31, comma
5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
4) cod. mecc. 0969 IUP PDM Scorta
Diurna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - € 2,40; 5) cod. mecc. 0970 IUP PDM Scorta Notturna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - €
4,70; 6) cod. mecc. 0991 As. res. Intern. NO Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 €
1,30 per singola ora;
7) cod. mecc. 0992 As. res. Intern. SI Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività
3 ferroviarie del 16.12.16 € 2,20 per singola ora;
8) cod. mecc. 0AD0 IUP PDB
Scorta Diurna Eq. Ag. riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 3,20 per singola ora;
9) cod. mecc. 0AD1 IUP PDB Scorta
Nott. Eq. Ag. Solo riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 5,50 per singola ora;
10) cod. mecc. 0045 e 004C Premi scoperta irreg./abus. e irreg./IDV riconosciute dall'art. 36, comma 5, CCNL
Integrativo Mobilità, si tratta delle provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo a treno - percentuale sulle vendite;
11) cod. mecc. 0421 Indennità per lavoro nottuno riconosciuta dall'art. 75, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 2,40 per singola ora;
12) cod. mecc. 0457 Indennità per lavoro Domenicale riconosciuta dall'art. 76, comma
1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 20,00 per singola giornata;
13) cod. mecc. 0131 Indennità oraria lavoro festivo riconosciuta dall'art. 76, comma 4, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 5,26413 per singola ora;
14) cod. mecc. 0366
Indennità per lavoro di Pasqua riconosciuta dall'art. 76, comma 2, CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 65,00 per singola giornata;
15) cod. mecc. 0200 e ss. Indennità per festività non recuperate riconosciuta dall'art. 29, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > importo fisso per singola giornata. - retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di lavoro effettivamente lavorati
(come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 4,50 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette, previa
CTU contabile;
5) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta della somma complessiva per singola giornata di: 1. somma di € 6.746,68 per 263 giorni di ferie Parte_1 dal 2007 al 2024; 2. somma di € 12.059,92 per 397,50 Parte_8 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3. somma di € 9.587,22 Parte_2 per 232 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 4. somma di € Parte_3
4 16.000 per 300 giorni di ferie;
5. somma di € 6.563,63 per 276 Parte_4 giorni di ferie dal 2007 al 2017; 6. somma di € Parte_5
19.106,64 per 359 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 7. Parte_6 somma di € 3.545,92 per 89 giorni di ferie dall'aprile 2019 al 2024; 8.
somma di € 4.369,16 per 101 giorni di ferie dall'aprile Parte_7
2017 al 2024. oltre che la parte contributiva e previdenziale, ovvero secondo differente modalità di calcolo della differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;
7) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, a pagare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le giornate di godimento delle ferie godute la somma complessiva di1. Parte_1 somma di € 6.746,68 per 263 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 2. Parte_8
somma di € 12.059,92 per 397,50 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3.
[...]
somma di € 9.587,22 per 232 giorni di ferie dal 2007 al Parte_2
2024; 4. somma di € 16.000,00 per 300 giorni di ferie;
Parte_3
5. somma di € 6.563,63 per 276 giorni di ferie dal 2007 al 2017; Parte_4
6. somma di € 19.106,64 per 359 giorni di ferie dal Parte_5
2007 al 2024; 7. somma di € 3.545,92 per 89 giorni di Parte_6 ferie dall'aprile 2019 al 2024; 8. somma di € 4.369,16 per Parte_7
101 giorni di ferie dall'aprile 2017 al 2024. unitamente al pagamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero secondo differente modalità di calcolo la differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
8) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, a consegnare al momento del pagamento delle somme qui azionate in PROSPETTO ANALITICO di tutte le voci concretamente retribuite con esatta indicazione del periodo e delle giornate di ferie;
9) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma ulteriore di per ogni singola giornata di ferie che i ricorrenti usufruiranno pro futuro rispetto all'ultimo mese qui rivendicato, secondo le modalità sopra descritte e per tutte le
5 ragioni di cui sopra. Con vittoria diritti e onorari del presente grado di giudizio. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali»
Nel costituirsi ha contestati la pretesa dei ricorrenti Controparte_1
e concluso « in via pregiudiziale: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. nel merito - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è altresì costituito l concludendo «ove la pronuncia dovesse CP_3 riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall ed entro i limiti prescrizionali, CP_3 con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. I ricorrenti, dipendenti di inquadrati nel livello B1, Controparte_1 come Capo Treno/Capo Servizio Treno ex CCNL mobilità 16.12.2016, dalle date meglio indicate nei rispettivi fogli matricolari (doc. 1 ), CP_1 lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie di voci variabili della retribuzione, strettamente correlate alla mansione svolta, ed in particolare dell'«indennità di utilizzazione professionale» nelle varie declinazioni, oltre la misura forfettaria, dell' «indennità per scorta vetture eccedenti», del «compenso assenza dalla residenza» e delle «provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno», oltre ad altre indennità quali il lavoro notturno e festivo ed altre.
2. Richiamando il principio ermeneutico giurisprudenziale di matrice europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere sostanzialmente con la retribuzione ordinaria del lavoratore, i ricorrenti chiedono la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, accertata la nullità delle disposizioni della
6 contrattazione nazionale e aziendale che non prevedono l'inclusione nella retribuzione dovuta durante i periodi di ferie delle voci indicate.
3. in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso CP_1 per carenza di allegazione e prova. Sempre in via preliminare eccepisce altresì
l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso perfezionatasi il 4/11/2024.
4. Nel merito rileva che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36
Cost.. Parte convenuta nega in ogni caso che, con riferimento alle indennità elencate in ricorso, sussistano i presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie e contesta le modalità con le quali sono stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti.
richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Torino e il principio CP_1 di inscindibilità delle clausole negoziali, di cui viene chiesta la declaratoria di nullità, rilevando infine l'erroneità dei conteggi.
5. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso consente di comprendere le pretese azionate in giudizio e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, come del resto risulta evidente dall'ampia ed articolata difesa di . CP_1
6. Nel merito le domande attoree sono da accogliersi nei limiti e per le ragioni di seguito svolte. A tal fine deve muoversi dalle recenti pronunce della
S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente.
7. La S.C. ha invero evidenziato che «Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_1
7 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_4 settembre 2011, LI e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). (...) Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_4 punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robìnson-
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più Per_3 Persona_4 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del
8 lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_5 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il
9 nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_5
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE» (vd. Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
8. Dunque, in base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni» e quelle correlate «allo status personale e professionale del lavoratore». In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
9. La circostanza che la contrattazione collettiva, per alcune voci, ed in particolare per quella denominata IUP variabile, abbia previsto solo una decurtazione parziale durante il periodo di ferie non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
10. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile, costretto a prestare l'attività senza un luogo fisso di lavoro e lontano dalla residenza.
11. Orbene, parte ricorrente chiede l'integrale corresponsione della IUP
(Indennità di Utilizzazione Professionale) variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 e comma 5, Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016) – ovvero dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, comma 4 Tab. B e comma 5,
10 Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016) - nonché dell'indennità per scorta vetture eccedenti (art. 32 medesimo contratto).
12. Il capo – treno, a mente dell'art. 27 CCNL 2012 e art. 26 CCNL 2016,
è colui che svolge “attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione” ed il tempo nel corso del quale il capo treno svolge attività di “scorta” nell'ambito delle rispettive competenze
è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co 2.1. CCNL 2012). In sostanza, l'attività di “scorta” è riferita a prestazioni caratteristiche dei capi treni ed è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa.
13. Ne consegue il diritto dei ricorrenti a vedersi computata nell'ambito della retribuzione dovuta per i giorni di ferie anche la Indennità di
Utilizzazione Professionale collegata all'attività di scorta.
14. Analoghe considerazioni valgono per la cd. indennità di riserva: il servizio di “riserva” è definito dalla contrattazione collettiva come lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) ed è peculiare dell'attività di capo treno, che alterna periodi di servizio a bordo treno a periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario.
15. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro.
16. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità.
17. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione.
18. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
11 19. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
20. Uguale conclusione vale peraltro con riferimento alle provvigioni corrisposte per vendita titoli di viaggio a bordo treno, prevista all'art. 35 co. 5 del contrato Integrativo del gruppo FS, quantificate in una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa ovvero del 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita. Infatti, la mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei
Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si é ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del 14,10.2021 in RG 1666/2021).
21. Quanto alla “indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art. 35
Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.32 CCA FS 2012-2016
(“indennità scorta vetture eccedenti”), l'art. 32 CCA FS 2012-2016 ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto
Aziendale di PO FS del 16.4.2003 e quest'ultimo prevede: che a decorrere dall'1.9.2003, al personale di scorta ai treni compete una indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza come stabilito nei successivi punti 3.1 e 3.2, quando svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno, nel caso di parziale svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità da attribuirsi per ogni carrozza assegnata è di € 0,58, la precedente voce retributiva denominata “compenso per vetture eccedenti” (art. 11 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 14) è superata in quanto confluita in detta indennità e nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 dell'accordo medesimo (punto 1). Il punto 3 prevede infatti che l'indennità sia corrisposta a seconda della tipologia di treni al capo Treno e al capo servizio a partire da
12 una certa carrozza (esempio la terza e la quinta sugli Eurostar) oppure al solo
Capo servizi treno per determinati treni in una determinata fascia oraria a partire da una certa vettura. La disposizione al punto 2 prevede altresì che la precedente voce retributiva denominata “compenso per accudienza carrozze cuccette aggiunte” (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 19) è superata in quanto confluita nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 del medesimo accordo (punto 2). Non si vede come anche tale indennità nella misura in cui deve essere riconosciuta al Capo
Treno non sia legata ad un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate “allo status personale e professionale del” Capo treno.
22. Che durante il periodo di godimento delle ferie al capo treno debbano essere erogati i compensi - indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei
Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei
Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del
16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi
Contratti aziendali 2012 e 2016- calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto, è stato recentemente riconosciuto e confermato anche da Cass. L., n. 13932 del 20/05/2024.
23. Devono invece essere escluse tutte le altre in quanto non intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate e/o allo status dei lavoratori ricorrenti, ma alla organizzazione aziendale e all'orario di lavoro.
24. La difesa di , richiamando alcune decisioni della Corte CP_1
d'Appello di Torino, sostiene che l'accoglimento della domanda non può prescindere dalla valutazione concreta dell'asserita decurtazione nel periodo feriale, poiché solo una decurtazione rilevante potrebbe essere intrinsecamente dissuasiva per il lavoratore dal fruire delle ferie. Le più recenti decisioni della
S.C. (sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024) avvallano questo principio, rilevando che «nell'interpretazione
13 delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale» (così il punto 24 della sentenza n. 13392 del
2024).
25. La S.C. aggiunge peraltro che «tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ed ancora «(…) non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così Cass. n.
13392/2024, punto 27).
26. Ne discende, ad avviso della Giudicante, che l'effetto dissuasivo ricorra tutte le volte in cui nella retribuzione delle ferie non siano ricompresi i compensi come sopra caratterizzati ovvero intrinsecamente collegati a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate e/o dallo status del dipendente, non potendo poi in concreto definirsi un limite al di sotto del quale, per ciascun lavoratore, il mancato riconoscimento non sia dissuasivo.
27. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e
2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei
Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale” di scorta e riserva), dall'art.32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”),
14 dall'art.36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
28. La contrattazione collettiva sul punto deve essere disapplicata, con la precisazione che le giornate di ferie da prendersi in considerazione sono esclusivamente quelle minime annuali di quattro settimane, imposte dalla normativa europea (v. Cass. 23.6.2022 n.20216). Ed infatti se il «diritto alle ferie annuali retribuite», previsto dalla normativa dell'Unione, come sopra precisato, non può essere derogato dalle disposizioni dei singoli Stati, lo stesso
è circoscritto al periodo di ferie minimo e, per l'appunto inderogabile, al di fuori del quale gli Stati membri possono dettare una diversa disciplina. Per tali giornate di ferie «eccedenti», che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione, vi è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale: né potrebbe sostenersi sussista una violazione dell'art. 36 Cost., risultando comunque garantito un trattamento economico sufficiente.
29. La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
30. Alla luce delle censure sollevate da deve infatti precisarsi CP_1 che:
-la predetta retribuzione media è data dai soli compensi percepiti ai titoli sopra indicati (“assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale” “scorta” e “riserva”, “indennità scorta vetture eccedenti”,
“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” riconosciute per i 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni lavorati nel medesimo periodo, detratto l'importo fisso giornaliero per tali titoli corrisposto
€ 4,50;
-la differenza, per ciascun anno, andrà moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduto nel limite massimo di 4 settimane, in essi compresi i
15 riposi, e cioè 20 giorni per coloro che hanno una articolazione oraria di 5 gg alla settimana o 24 per quelli che hanno una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana.
31. Deve invero osservarsi che:
-per calcolare quanto dovuto ai ricorrenti – a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie - il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per determinare la paga giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo mensile;
-i giorni di ferie poi all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga;
- la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane, come affermato da Cass. Sez. L., n. 20216 del 23/06/2022 secondo la quale «26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE Per_6
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea Persona_7
e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili»;
- tale periodo non può che essere “di calendario” proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie riescono a godere di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e
16 prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria;
- se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, il lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse;
- la circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure»;
- occorre tenere conto dei recuperi, ove infatti in un dato anno il ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli maturati i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
32. La sentenza Cass. L., 18160/2023 non appare aggiungere significative novità a quanto statuito da questo Giudice e da questa Sezione.
17 33. Essendo stato citato l' dovrà anche essere condannata a Controparte_5 corrispondere all'Istituto la maggiore contribuzione sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla costituzione dell in data CP_3
6/1/2025 (momento in cui l ha richiesto il pagamento dei contributi). CP_3
34. Quanto all'eccezione di prescrizione si rammenta che il S.C. con sentenza n. 26246 del 6/9/2022, ha dato conferma all'orientamento già fatto proprio da questa sezione affermando che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro», pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18.7.2007 (cinque anni prima del 18.7.2012).
35. Né a diversa soluzione possono indurre le due sentenze n. 128/2024 e n. 129/2024 della Corte Costituzionale, con cui da un lato è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, dall'altro viene statuito il diritto alla reintegrazione in caso di mancanze disciplinari tipicizzate dal CCNL con sanzione conservativa. Si osserva in primis che le decisioni della Consulta riguardano solo il JOBS ACT e non viceversa la cd. Legge Fornero, applicabile nel caso di specie in virtù dell'epoca di assunzione, e non incidono dunque sul principio espresso dalla
S.C. nella sentenza citata. Le sentenze non hanno comunque l'effetto di ripristinare la generale stabilità reale dei rapporti lavorativi, incidendo solo due specifiche ipotesi, allorquando risulti l'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso datoriale per g.m.o ovvero nei casi di licenziamento disciplinare conseguente ad un fatto per cui la contrattazione collettiva preveda
18 una sanzione conservativa. In tutte le altre ipotesi continua a trovare applicazione la sola tutela risarcitoria.
36. La causa deve essere rimessa in istruttoria per quantificazione a mezzo
CTU.
37. Spese dunque al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa rigettata,
NON definitivamente pronunciando così provvede:
1) disapplicata ogni diversa norma contrattuale, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, da intendersi come indicato in parte motiva, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL
Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e
2016 (“indennità di utilizzazione professionale” scorta e riserva), dall'art.32
CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art.36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, così come indicato in parte motiva, e nei limiti della prescrizioni anteriore al 18/7/2007;
2) condanna a corrispondere all' la maggiore CP_1 CP_3 contribuzione sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla costituzione dell' in data 6/1/2025, con somme CP_3 aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000);
3) Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione.
4) Spese al definitivo.
Venezia, all'udienza del 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1980/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – ferie parte variabile – capo treno/ ”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
- rappresentati e difesi dall'Avvocato NORDIO BENIAMINO Parte_8 ed elettivamente domiciliati come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati RUBERTO GIOVANNI e CONTI
MARIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata VIA GUGLIELMO PEPE, 6
30172 VENEZIA MESTRE
-resistente
ED CP_2 in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 06/10/2024 le ricorrenti e i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati/e, hanno convenuto in giudizio CP_1 chiedendo « NEL MERITO: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità
e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1
(trasferta) e/o comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL
Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); d) l'art. 32 del CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL
Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto
Aziendale di PO FS del 16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale PO FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel CCNL 2012 –; per tutte le ragioni di cui sopra;
3) ove Codesto
Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità solo e/o anche di uno o più ulteriore/i articolo/i del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del Contratto Aziendale PO FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra – e/o del CCNL della Mobilità Area contrattuale AF dd.20.7.2012 e/o del
2 Contratto Aziendale di PO FS (integrativo del CCNL Area AF del 28.6.12) di rinnovo del Contratto Aziendale PO FS del 2003 dd.28.6.12; ovvero
Nazionale ed integrativo del 2003 –;4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva dell'indennità di cui: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del
CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL
Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1 (trasferta) e/o comma
2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003);
c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); d) l'art. 32 del
CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto Aziendale di PO FS del
16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale PO FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel
CCNL 2012 –; - retribuzione riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione: 1) cod. mecc.
0547 ind. scorta vetture eccedenti riconosciuta dall'art. 32 Integrativo - € 1,15 oraria per singola vettura;
2) cod. mecc. 0790 IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
3) cod. mecc. 0791 IUP PDM/PDB Formazione riconosciuta dall'art. 31, comma
5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
4) cod. mecc. 0969 IUP PDM Scorta
Diurna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - € 2,40; 5) cod. mecc. 0970 IUP PDM Scorta Notturna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - €
4,70; 6) cod. mecc. 0991 As. res. Intern. NO Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 €
1,30 per singola ora;
7) cod. mecc. 0992 As. res. Intern. SI Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività
3 ferroviarie del 16.12.16 € 2,20 per singola ora;
8) cod. mecc. 0AD0 IUP PDB
Scorta Diurna Eq. Ag. riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 3,20 per singola ora;
9) cod. mecc. 0AD1 IUP PDB Scorta
Nott. Eq. Ag. Solo riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 5,50 per singola ora;
10) cod. mecc. 0045 e 004C Premi scoperta irreg./abus. e irreg./IDV riconosciute dall'art. 36, comma 5, CCNL
Integrativo Mobilità, si tratta delle provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo a treno - percentuale sulle vendite;
11) cod. mecc. 0421 Indennità per lavoro nottuno riconosciuta dall'art. 75, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 2,40 per singola ora;
12) cod. mecc. 0457 Indennità per lavoro Domenicale riconosciuta dall'art. 76, comma
1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 20,00 per singola giornata;
13) cod. mecc. 0131 Indennità oraria lavoro festivo riconosciuta dall'art. 76, comma 4, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 5,26413 per singola ora;
14) cod. mecc. 0366
Indennità per lavoro di Pasqua riconosciuta dall'art. 76, comma 2, CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 65,00 per singola giornata;
15) cod. mecc. 0200 e ss. Indennità per festività non recuperate riconosciuta dall'art. 29, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > importo fisso per singola giornata. - retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di lavoro effettivamente lavorati
(come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 4,50 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette, previa
CTU contabile;
5) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta della somma complessiva per singola giornata di: 1. somma di € 6.746,68 per 263 giorni di ferie Parte_1 dal 2007 al 2024; 2. somma di € 12.059,92 per 397,50 Parte_8 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3. somma di € 9.587,22 Parte_2 per 232 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 4. somma di € Parte_3
4 16.000 per 300 giorni di ferie;
5. somma di € 6.563,63 per 276 Parte_4 giorni di ferie dal 2007 al 2017; 6. somma di € Parte_5
19.106,64 per 359 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 7. Parte_6 somma di € 3.545,92 per 89 giorni di ferie dall'aprile 2019 al 2024; 8.
somma di € 4.369,16 per 101 giorni di ferie dall'aprile Parte_7
2017 al 2024. oltre che la parte contributiva e previdenziale, ovvero secondo differente modalità di calcolo della differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;
7) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, a pagare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le giornate di godimento delle ferie godute la somma complessiva di1. Parte_1 somma di € 6.746,68 per 263 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 2. Parte_8
somma di € 12.059,92 per 397,50 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3.
[...]
somma di € 9.587,22 per 232 giorni di ferie dal 2007 al Parte_2
2024; 4. somma di € 16.000,00 per 300 giorni di ferie;
Parte_3
5. somma di € 6.563,63 per 276 giorni di ferie dal 2007 al 2017; Parte_4
6. somma di € 19.106,64 per 359 giorni di ferie dal Parte_5
2007 al 2024; 7. somma di € 3.545,92 per 89 giorni di Parte_6 ferie dall'aprile 2019 al 2024; 8. somma di € 4.369,16 per Parte_7
101 giorni di ferie dall'aprile 2017 al 2024. unitamente al pagamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero secondo differente modalità di calcolo la differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
8) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, a consegnare al momento del pagamento delle somme qui azionate in PROSPETTO ANALITICO di tutte le voci concretamente retribuite con esatta indicazione del periodo e delle giornate di ferie;
9) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma ulteriore di per ogni singola giornata di ferie che i ricorrenti usufruiranno pro futuro rispetto all'ultimo mese qui rivendicato, secondo le modalità sopra descritte e per tutte le
5 ragioni di cui sopra. Con vittoria diritti e onorari del presente grado di giudizio. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali»
Nel costituirsi ha contestati la pretesa dei ricorrenti Controparte_1
e concluso « in via pregiudiziale: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. nel merito - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è altresì costituito l concludendo «ove la pronuncia dovesse CP_3 riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall ed entro i limiti prescrizionali, CP_3 con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. I ricorrenti, dipendenti di inquadrati nel livello B1, Controparte_1 come Capo Treno/Capo Servizio Treno ex CCNL mobilità 16.12.2016, dalle date meglio indicate nei rispettivi fogli matricolari (doc. 1 ), CP_1 lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie di voci variabili della retribuzione, strettamente correlate alla mansione svolta, ed in particolare dell'«indennità di utilizzazione professionale» nelle varie declinazioni, oltre la misura forfettaria, dell' «indennità per scorta vetture eccedenti», del «compenso assenza dalla residenza» e delle «provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno», oltre ad altre indennità quali il lavoro notturno e festivo ed altre.
2. Richiamando il principio ermeneutico giurisprudenziale di matrice europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere sostanzialmente con la retribuzione ordinaria del lavoratore, i ricorrenti chiedono la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, accertata la nullità delle disposizioni della
6 contrattazione nazionale e aziendale che non prevedono l'inclusione nella retribuzione dovuta durante i periodi di ferie delle voci indicate.
3. in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso CP_1 per carenza di allegazione e prova. Sempre in via preliminare eccepisce altresì
l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso perfezionatasi il 4/11/2024.
4. Nel merito rileva che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36
Cost.. Parte convenuta nega in ogni caso che, con riferimento alle indennità elencate in ricorso, sussistano i presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie e contesta le modalità con le quali sono stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti.
richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Torino e il principio CP_1 di inscindibilità delle clausole negoziali, di cui viene chiesta la declaratoria di nullità, rilevando infine l'erroneità dei conteggi.
5. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso consente di comprendere le pretese azionate in giudizio e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, come del resto risulta evidente dall'ampia ed articolata difesa di . CP_1
6. Nel merito le domande attoree sono da accogliersi nei limiti e per le ragioni di seguito svolte. A tal fine deve muoversi dalle recenti pronunce della
S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente.
7. La S.C. ha invero evidenziato che «Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_1
7 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_4 settembre 2011, LI e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). (...) Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_4 punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robìnson-
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più Per_3 Persona_4 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del
8 lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_5 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il
9 nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_5
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE» (vd. Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
8. Dunque, in base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni» e quelle correlate «allo status personale e professionale del lavoratore». In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
9. La circostanza che la contrattazione collettiva, per alcune voci, ed in particolare per quella denominata IUP variabile, abbia previsto solo una decurtazione parziale durante il periodo di ferie non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
10. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile, costretto a prestare l'attività senza un luogo fisso di lavoro e lontano dalla residenza.
11. Orbene, parte ricorrente chiede l'integrale corresponsione della IUP
(Indennità di Utilizzazione Professionale) variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 e comma 5, Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016) – ovvero dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, comma 4 Tab. B e comma 5,
10 Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016) - nonché dell'indennità per scorta vetture eccedenti (art. 32 medesimo contratto).
12. Il capo – treno, a mente dell'art. 27 CCNL 2012 e art. 26 CCNL 2016,
è colui che svolge “attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione” ed il tempo nel corso del quale il capo treno svolge attività di “scorta” nell'ambito delle rispettive competenze
è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co 2.1. CCNL 2012). In sostanza, l'attività di “scorta” è riferita a prestazioni caratteristiche dei capi treni ed è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa.
13. Ne consegue il diritto dei ricorrenti a vedersi computata nell'ambito della retribuzione dovuta per i giorni di ferie anche la Indennità di
Utilizzazione Professionale collegata all'attività di scorta.
14. Analoghe considerazioni valgono per la cd. indennità di riserva: il servizio di “riserva” è definito dalla contrattazione collettiva come lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) ed è peculiare dell'attività di capo treno, che alterna periodi di servizio a bordo treno a periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario.
15. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro.
16. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità.
17. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione.
18. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
11 19. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
20. Uguale conclusione vale peraltro con riferimento alle provvigioni corrisposte per vendita titoli di viaggio a bordo treno, prevista all'art. 35 co. 5 del contrato Integrativo del gruppo FS, quantificate in una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa ovvero del 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita. Infatti, la mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei
Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si é ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del 14,10.2021 in RG 1666/2021).
21. Quanto alla “indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art. 35
Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.32 CCA FS 2012-2016
(“indennità scorta vetture eccedenti”), l'art. 32 CCA FS 2012-2016 ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto
Aziendale di PO FS del 16.4.2003 e quest'ultimo prevede: che a decorrere dall'1.9.2003, al personale di scorta ai treni compete una indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza come stabilito nei successivi punti 3.1 e 3.2, quando svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno, nel caso di parziale svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità da attribuirsi per ogni carrozza assegnata è di € 0,58, la precedente voce retributiva denominata “compenso per vetture eccedenti” (art. 11 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 14) è superata in quanto confluita in detta indennità e nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 dell'accordo medesimo (punto 1). Il punto 3 prevede infatti che l'indennità sia corrisposta a seconda della tipologia di treni al capo Treno e al capo servizio a partire da
12 una certa carrozza (esempio la terza e la quinta sugli Eurostar) oppure al solo
Capo servizi treno per determinati treni in una determinata fascia oraria a partire da una certa vettura. La disposizione al punto 2 prevede altresì che la precedente voce retributiva denominata “compenso per accudienza carrozze cuccette aggiunte” (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 19) è superata in quanto confluita nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 del medesimo accordo (punto 2). Non si vede come anche tale indennità nella misura in cui deve essere riconosciuta al Capo
Treno non sia legata ad un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate “allo status personale e professionale del” Capo treno.
22. Che durante il periodo di godimento delle ferie al capo treno debbano essere erogati i compensi - indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei
Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei
Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del
16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi
Contratti aziendali 2012 e 2016- calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto, è stato recentemente riconosciuto e confermato anche da Cass. L., n. 13932 del 20/05/2024.
23. Devono invece essere escluse tutte le altre in quanto non intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate e/o allo status dei lavoratori ricorrenti, ma alla organizzazione aziendale e all'orario di lavoro.
24. La difesa di , richiamando alcune decisioni della Corte CP_1
d'Appello di Torino, sostiene che l'accoglimento della domanda non può prescindere dalla valutazione concreta dell'asserita decurtazione nel periodo feriale, poiché solo una decurtazione rilevante potrebbe essere intrinsecamente dissuasiva per il lavoratore dal fruire delle ferie. Le più recenti decisioni della
S.C. (sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024) avvallano questo principio, rilevando che «nell'interpretazione
13 delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale» (così il punto 24 della sentenza n. 13392 del
2024).
25. La S.C. aggiunge peraltro che «tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ed ancora «(…) non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così Cass. n.
13392/2024, punto 27).
26. Ne discende, ad avviso della Giudicante, che l'effetto dissuasivo ricorra tutte le volte in cui nella retribuzione delle ferie non siano ricompresi i compensi come sopra caratterizzati ovvero intrinsecamente collegati a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate e/o dallo status del dipendente, non potendo poi in concreto definirsi un limite al di sotto del quale, per ciascun lavoratore, il mancato riconoscimento non sia dissuasivo.
27. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e
2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei
Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale” di scorta e riserva), dall'art.32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”),
14 dall'art.36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
28. La contrattazione collettiva sul punto deve essere disapplicata, con la precisazione che le giornate di ferie da prendersi in considerazione sono esclusivamente quelle minime annuali di quattro settimane, imposte dalla normativa europea (v. Cass. 23.6.2022 n.20216). Ed infatti se il «diritto alle ferie annuali retribuite», previsto dalla normativa dell'Unione, come sopra precisato, non può essere derogato dalle disposizioni dei singoli Stati, lo stesso
è circoscritto al periodo di ferie minimo e, per l'appunto inderogabile, al di fuori del quale gli Stati membri possono dettare una diversa disciplina. Per tali giornate di ferie «eccedenti», che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione, vi è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale: né potrebbe sostenersi sussista una violazione dell'art. 36 Cost., risultando comunque garantito un trattamento economico sufficiente.
29. La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
30. Alla luce delle censure sollevate da deve infatti precisarsi CP_1 che:
-la predetta retribuzione media è data dai soli compensi percepiti ai titoli sopra indicati (“assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale” “scorta” e “riserva”, “indennità scorta vetture eccedenti”,
“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” riconosciute per i 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni lavorati nel medesimo periodo, detratto l'importo fisso giornaliero per tali titoli corrisposto
€ 4,50;
-la differenza, per ciascun anno, andrà moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduto nel limite massimo di 4 settimane, in essi compresi i
15 riposi, e cioè 20 giorni per coloro che hanno una articolazione oraria di 5 gg alla settimana o 24 per quelli che hanno una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana.
31. Deve invero osservarsi che:
-per calcolare quanto dovuto ai ricorrenti – a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie - il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per determinare la paga giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo mensile;
-i giorni di ferie poi all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga;
- la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane, come affermato da Cass. Sez. L., n. 20216 del 23/06/2022 secondo la quale «26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE Per_6
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea Persona_7
e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili»;
- tale periodo non può che essere “di calendario” proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie riescono a godere di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e
16 prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria;
- se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, il lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse;
- la circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure»;
- occorre tenere conto dei recuperi, ove infatti in un dato anno il ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli maturati i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
32. La sentenza Cass. L., 18160/2023 non appare aggiungere significative novità a quanto statuito da questo Giudice e da questa Sezione.
17 33. Essendo stato citato l' dovrà anche essere condannata a Controparte_5 corrispondere all'Istituto la maggiore contribuzione sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla costituzione dell in data CP_3
6/1/2025 (momento in cui l ha richiesto il pagamento dei contributi). CP_3
34. Quanto all'eccezione di prescrizione si rammenta che il S.C. con sentenza n. 26246 del 6/9/2022, ha dato conferma all'orientamento già fatto proprio da questa sezione affermando che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro», pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18.7.2007 (cinque anni prima del 18.7.2012).
35. Né a diversa soluzione possono indurre le due sentenze n. 128/2024 e n. 129/2024 della Corte Costituzionale, con cui da un lato è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, dall'altro viene statuito il diritto alla reintegrazione in caso di mancanze disciplinari tipicizzate dal CCNL con sanzione conservativa. Si osserva in primis che le decisioni della Consulta riguardano solo il JOBS ACT e non viceversa la cd. Legge Fornero, applicabile nel caso di specie in virtù dell'epoca di assunzione, e non incidono dunque sul principio espresso dalla
S.C. nella sentenza citata. Le sentenze non hanno comunque l'effetto di ripristinare la generale stabilità reale dei rapporti lavorativi, incidendo solo due specifiche ipotesi, allorquando risulti l'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso datoriale per g.m.o ovvero nei casi di licenziamento disciplinare conseguente ad un fatto per cui la contrattazione collettiva preveda
18 una sanzione conservativa. In tutte le altre ipotesi continua a trovare applicazione la sola tutela risarcitoria.
36. La causa deve essere rimessa in istruttoria per quantificazione a mezzo
CTU.
37. Spese dunque al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa rigettata,
NON definitivamente pronunciando così provvede:
1) disapplicata ogni diversa norma contrattuale, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, da intendersi come indicato in parte motiva, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL
Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e
2016 (“indennità di utilizzazione professionale” scorta e riserva), dall'art.32
CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art.36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, così come indicato in parte motiva, e nei limiti della prescrizioni anteriore al 18/7/2007;
2) condanna a corrispondere all' la maggiore CP_1 CP_3 contribuzione sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla costituzione dell' in data 6/1/2025, con somme CP_3 aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000);
3) Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione.
4) Spese al definitivo.
Venezia, all'udienza del 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
19