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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1228/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GATTO LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FAVARIN ELENA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica
1 delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 14.12.2015 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 14.12.2015, così provvede:
Per_ 1) rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata separatamente dai genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale della medesima saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della minore.
A tal proposito, con la sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti concordano sin d'ora circa:
a) la conferma della residenza di presso l'abitazione materna di Treviso Viale CP_1
Brigata Treviso n. 14/C;
b) la facoltà per la minore di continuare a frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ciascuno dei genitori sarà responsabile del benessere delle relazioni della figlia;
c) quanto meno fino al termine del corrente anno scolastico, ciascuno dei genitori provvederà
Per_ nella settimana di spettanza ad accompagnare e riprendere a scuola personalmente;
per i
Per_ prossimi anni i genitori valuteranno la possibilità di spostamenti di da e per la scuola e le rispettive abitazioni in forma autonoma;
Per_ d) il signor si occuperà di iscrivere al percorso di catechismo per la preparazione Pt_2
2 alla S. Cresima presso la Parrocchia di Selvana ed entrambi i genitori si occuperanno di far
Per_ frequentare il catechismo ed eventuali uscite spirituali di preparazione ad nelle settimane di spettanza;
Per_ e) qualora entrambi i genitori ne ravviseranno la necessità, l'avvio per di un percorso di psicoterapia previa individuazione di un professionista di comune nomina;
i ricorrenti precisano sin d'ora che il costo delle eventuali sedute della minore saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
2) I ricorrenti si scambiano sin d'ora l'un l'altro il consenso al rilascio e/o il rinnovo del
Per_ passaporto della figlia
Per_ 3) starà e frequenterà i genitori a settimane alternate dal lunedì al termine delle lezioni scolastiche, fino al lunedì successivo sempre al termine delle lezioni scolastiche, in via
Per_ continuativa compresi i pernotti;
sarà il genitore con cui rimarrà per la settimana a ricevere dall'altro il giorno del lunedì il materiale scolastico/sportivo necessario alla minore;
ciascun genitore si occuperà nella settimana di spettanza di tutti gli accompagnamenti ad attività scolastiche ed extrascolastiche, sportive e di svago riguardanti la minore. Il calendario rimarrà invariato anche durante il periodo di vacanze scolastiche estive e gli scambi dell'abitazione di
Per_ da un genitore all'altro avverranno comunque il lunedì mattina entro l'orario di pranzo, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per_ Inoltre starà con ciascuno dei genitori per almeno 2 settimane di ferie consecutive con indicazione dei rispettivi periodi tra i ricorrenti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, senza necessità di recupero da parte dei genitori. Negli anni pari la preferenza del turno di ferie estive spetterà alla madre, in quelli dispari al padre.
Per_ Oltre a ciò starà con ciascuno dei genitori: - il giorno del compleanno di ciascuno a prescindere dal normale calendario di frequentazione;
- durante le vacanze scolastiche natalizie alternando tra i genitori il periodo dal 25 dicembre al 1° gennaio e quello dal 1° gennaio al 6
3 Per_ gennaio;
il genitore cui spetterà la seconda settimana trascorrerà con anche il giorno della S.
Vigilia sino al mattino del giorno del Santo Natale ad ore 10,00; le vacanze natalizie per l'anno
Per_ 2025 saranno così ripartite: starà con il signor per la 1^ settimana (25.12-01.01), Pt_2
con la madre la 2^ settimana di vacanze (01.01-06.01). Eventuali Ponti festivi dell'anno seguiranno il calendario ordinario. I genitori hanno la facoltà di trascorrere assieme il giorno del compleanno della figlia. Eventuali cambiamenti e/o impedimenti relativi al tempo di frequentazione dovranno essere comunicati dal genitore impossibilitato all'altro per iscritto e con almeno 24 ore di preavviso. I genitori saranno in ogni caso liberi di concordare diversi tempi di visita e permanenza della figlia previo accordo scritto tra loro e tenuto conto degli impegni della minore.
4) I signori e provvederanno ciascuno al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1
Per_ della figlia in via diretta nei tempi di spettanza di ciascuno. Il signor Parte_2
contribuirà al mantenimento ordinario della figlia anche mediante l'assegno mensile di €
300,00.= rivalutabile annualmente in base ad indice ISTAT da corrispondersi alla signora
[...]
a mezzo bonifico bancario alle coordinate già a sua conoscenza entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese in via anticipata con decorrenza da marzo 2025. La prima rivalutazione avverrà nel mese di marzo 2026. Conseguentemente, a partire da marzo 2025 si intenderà revocato l'obbligo per il padre di corrispondere alla signora l'attuale assegno di contribuzione al Parte_1
Per_ mantenimento di pari ad € 582,00.= a fronte di rivalutazione annuale.
5) Oltre a ciò il signor provvederà al pagamento del 100% delle spese cd. Parte_2
straordinarie necessarie alla figlia, con la sola eccezione di quanto previsto al precedente punto 1
Per_ e). Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie ad e le modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la figlia, i ricorrenti si richiamano a quanto previsto dal Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso vigente e che di seguito si riporta: “a) Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto,
4 abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori. b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Spese di organizzazione familiare: baby sitter. Scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola. Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, autovettura, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli
€ 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
c) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni,
e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese
5 sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00. d) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole”.
Quanto agli esborsi, sarà il signor ad anticipare per quanto possibile i costi;
qualora ciò Pt_2
non fosse possibile e la signora dovesse anticipare una spesa, quest'ultima Parte_1
invierà al signor a mezzo mail la documentazione relativa al singolo esborso entro 10 Pt_2
giorni dall'effettuazione e costui provvederà al rimborso entro i successivi 10 giorni.
Per_ 6) I ricorrenti concordano che l'A.U.U. per sarà interamente percepito dalla signora
[...]
Parte_1
7) Del pari i ricorrenti dichiarano che il signor usufruirà 100% delle detrazioni fiscali Pt_2
Per_ per le spese della figlia
8) I ricorrenti dichiarano di aver già raggiunto tra loro un accordo anche in merito alle spese cd.
Per_ straordinarie necessarie ad anticipate da ciascuno sino al 31.12.2024; a tal proposito, danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il signor ha corrisposto a Pt_2
saldo alla signora l'importo di € 151,44, a tacitazione di ogni pretesa di Parte_1
quest'ultima. Entrambi dichiarano pertanto che non sussistono tra loro pendenze per spese
Per_ pregresse straordinarie per la figlia e di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari;
parimenti dichiarano di non avere altri motivi reciproci di debito/credito tra di loro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, né di avere altre ragioni e che, se eventualmente esistessero, vengono rinunciate
6 anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto, salva l'esecuzione di tutto quanto sopra previsto e concordato nel presente atto.
9) Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le Parti dal mese di marzo 2025.
10) Spese e compensi di lite sia per la fase giudiziale che stragiudiziale
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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