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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9377/2023 R.G.L. promossa
D A
n.q. di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
(avv.ti SCALIA FRANCESCA, MARINO JULO COSENTINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti VASSALLO ANGELO, MANGINI GIOVANNI)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 03/06/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.299,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.7.2023 , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio deducendo che Pt_2 Controparte_2 Parte_2 aveva lavorato alle sue dipendenze come pizzaiolo dal 10.08.2018 all'8.11.2018 (data in cui aveva rassegnato le dimissioni), con orario dal martedì alla domenica 16.00-1.00, percependo come retribuzione euro 500,00 mensili. Lamentava che il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, che non era stato corrisposto “quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario diurno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti”, né TFR;
chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 12.138,60, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr.
Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 8.11.2018 e ha rassegnato le dimissioni in data 11.7.2021.
Viceversa, per il periodo antecedente, oggetto delle richieste articolate nel presente giudizio, il ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, non avendo dimostrato l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali (circostanze n.
2, 3) relative solo all'orario di lavoro - che, quand'anche provato, non avrebbe, isolatamente considerato, consentito il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (presupposto per la condanna al pagamento delle somme richieste)-, nonché valutative (circostanze n. 1, 4) che, pertanto, non sono state ammesse. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.202,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e avendo la convenuta depositato solo la memoria di costituzione.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9377/2023 R.G.L. promossa
D A
n.q. di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
(avv.ti SCALIA FRANCESCA, MARINO JULO COSENTINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti VASSALLO ANGELO, MANGINI GIOVANNI)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 03/06/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.299,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.7.2023 , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio deducendo che Pt_2 Controparte_2 Parte_2 aveva lavorato alle sue dipendenze come pizzaiolo dal 10.08.2018 all'8.11.2018 (data in cui aveva rassegnato le dimissioni), con orario dal martedì alla domenica 16.00-1.00, percependo come retribuzione euro 500,00 mensili. Lamentava che il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, che non era stato corrisposto “quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario diurno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti”, né TFR;
chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 12.138,60, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr.
Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 8.11.2018 e ha rassegnato le dimissioni in data 11.7.2021.
Viceversa, per il periodo antecedente, oggetto delle richieste articolate nel presente giudizio, il ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, non avendo dimostrato l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali (circostanze n.
2, 3) relative solo all'orario di lavoro - che, quand'anche provato, non avrebbe, isolatamente considerato, consentito il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (presupposto per la condanna al pagamento delle somme richieste)-, nonché valutative (circostanze n. 1, 4) che, pertanto, non sono state ammesse. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.202,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e avendo la convenuta depositato solo la memoria di costituzione.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno