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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2479 /2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, ( Cod Fisc nato a [...] Parte_1 C.F._1
NI (SA) il 15.04.1974 e residente in [...]de' NI (SA) Viale Degli Aceri
n. 21, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Maria Gabriella
MA ed elett.te dom.to presso il suo studio in Cava de' NI alla P.zza
V. Emanuele II n. 2, p.e.c.:
.salerno.it Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito - NASPI.
Acquisita documentazione, oggi, previa discussione orale dei procuratori costituti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L' ha richiesto al ricorrente la restituzione dell'intero trattamento NASPI CP_2
erogatogli, ritenendolo non dovuto in quanto l'attore sarebbe stato occupato tra il 22 ottobre ed il 14 novembre 2020.
Diversamente con sentenza n. 90/2024 del 10.04.2024, depositata il
20.05.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 8, comma 4, del D. lgs 4 marzo 2015 n. 22, nella parte in cui «non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Controparte_3
per l'impiego (NASPI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale
l'anticipazione gli è stata erogata».
Appare dunque in gran parte illegittimo l'accertamento n. 980055/2020 – CP_2
Numero pratica 19342859 dovendosi commisurare l'indebito unicamente al suddetto limitato periodo di lavoro.
In tal senso il ricorso è accolto come da dispositivo ovo sono altresì liquidate le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e condanna l' al CP_2
pagamento delle spese processuali determinate in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al Procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 27.11.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, ( Cod Fisc nato a [...] Parte_1 C.F._1
NI (SA) il 15.04.1974 e residente in [...]de' NI (SA) Viale Degli Aceri
n. 21, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Maria Gabriella
MA ed elett.te dom.to presso il suo studio in Cava de' NI alla P.zza
V. Emanuele II n. 2, p.e.c.:
.salerno.it Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito - NASPI.
Acquisita documentazione, oggi, previa discussione orale dei procuratori costituti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L' ha richiesto al ricorrente la restituzione dell'intero trattamento NASPI CP_2
erogatogli, ritenendolo non dovuto in quanto l'attore sarebbe stato occupato tra il 22 ottobre ed il 14 novembre 2020.
Diversamente con sentenza n. 90/2024 del 10.04.2024, depositata il
20.05.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 8, comma 4, del D. lgs 4 marzo 2015 n. 22, nella parte in cui «non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Controparte_3
per l'impiego (NASPI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale
l'anticipazione gli è stata erogata».
Appare dunque in gran parte illegittimo l'accertamento n. 980055/2020 – CP_2
Numero pratica 19342859 dovendosi commisurare l'indebito unicamente al suddetto limitato periodo di lavoro.
In tal senso il ricorso è accolto come da dispositivo ovo sono altresì liquidate le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e condanna l' al CP_2
pagamento delle spese processuali determinate in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al Procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 27.11.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)