TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR RO Presidente rel.
TE CA GI
CA AN GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18/11/2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC FE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BU LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla GI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 18/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti hanno celebrato matrimonio in Tunisia in data 03/04/1999.
In relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i) del regolamento 1111 del 2019
UE, e in presenza di accordo sulla legge applicabile va applicata la legge tunisina ai sensi dell'articolo 5 lett. c regolamento Ue 1259 del 2010 e, nello specifico, va applicato l'art. 31 par. 1 Codice statuto personale Tunisino.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo per il proprio mantenimento, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg.
UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore e, nello specifico, la legge italiana.
Alla luce dell'applicazione tunisina, che non prevede la separazione, nonché della mancata riconciliazione delle parti, ricorrono gli estremi per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata dalla GI all'udienza del 18/11/2025, a cui le parti hanno aderito, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, maggiorenni non ancora economicamente autosufficiente, e alle condizioni delle parti.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 03/04/1999 in
Tunisia tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) nel registro atti di matrimonio Anno 2019, n. 34, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
2. Assegnazione della casa famigliare sita in Castel d'Azzano, Verona, Via Salvo
d'Acquisto 1 al padre perché vi viva con i figli.
3. Mantenimento dei figli maggiorenni a carico del padre
4. Assegno di mantenimento per la moglie previsto dalla norma dell'art. 31 Codice statuto personale Tunisino di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2025.
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente rel.
IR RO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR RO Presidente rel.
TE CA GI
CA AN GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18/11/2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC FE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BU LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla GI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 18/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti hanno celebrato matrimonio in Tunisia in data 03/04/1999.
In relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i) del regolamento 1111 del 2019
UE, e in presenza di accordo sulla legge applicabile va applicata la legge tunisina ai sensi dell'articolo 5 lett. c regolamento Ue 1259 del 2010 e, nello specifico, va applicato l'art. 31 par. 1 Codice statuto personale Tunisino.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo per il proprio mantenimento, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg.
UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore e, nello specifico, la legge italiana.
Alla luce dell'applicazione tunisina, che non prevede la separazione, nonché della mancata riconciliazione delle parti, ricorrono gli estremi per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata dalla GI all'udienza del 18/11/2025, a cui le parti hanno aderito, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, maggiorenni non ancora economicamente autosufficiente, e alle condizioni delle parti.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 03/04/1999 in
Tunisia tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) nel registro atti di matrimonio Anno 2019, n. 34, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
2. Assegnazione della casa famigliare sita in Castel d'Azzano, Verona, Via Salvo
d'Acquisto 1 al padre perché vi viva con i figli.
3. Mantenimento dei figli maggiorenni a carico del padre
4. Assegno di mantenimento per la moglie previsto dalla norma dell'art. 31 Codice statuto personale Tunisino di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2025.
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente rel.
IR RO
3