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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3743 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3743 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC)
c.da Riposo snc ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maiorana, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, via Mario Giurba n. 17 resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003572850000, notificata in data 19/09/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420190005236790000, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S., ente creditore . CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che, con ricorso depositato in data 26/01/2017, in virtù dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, ha chiesto il 3
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che era stata negata a causa dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti;
-che il procedimento si è concluso con sentenza di accoglimento, che è stata appellata dall'istituto resistente;
-che, alla luce della sentenza in questione, l non avrebbe potuto CP_2
procedere alla riscossione di presunte somme dovute a titolo di contributi previdenziali;
- che il provvedimento emanato dall' è nullo, in quanto emesso in CP_3
violazione del divieto di cui all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 46 del 1999;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie sottese all'avviso di addebito:
- che l' non ha dato prova di aver notificato l'atto in questione;
CP_2
- che non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per acquisire la qualifica di coltivatore diretto, dal momento che, per gli anni oggetto della pretesa contributiva, ha subito a un periodo detentivo e, successivamente, ha svolto l'attività di bracciante agricolo;
- che, pertanto, non comprende le ragioni per le quali è stato iscritto nella categoria dei coltivatori diretti dall' . CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Ricorre a Codesto On.le Giudice del Lavoro, affinché - Preliminarmente, accerti e dichiari non dovute le somme relative ai contributi IVS CD portate dall'intimazione di pagamento impugnata relative agli anni intercorrenti dal
2007 al 2014 perché prescritte;
- In ogni caso, accerti la nullita' dell'intimazione di pagamento perché emessa in violazione dell'art. 24 c. 3 del
D.Lgs. n. 46/1999 per le somme avanzate a titolo di contributi IVS CD in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 stante la sentenza del Tribunale di Locri
n. 240/2021; - nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento nella parte oggetto di impugnazione poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla 4
base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
-
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'intimazione di pagamento in oggetto ed oggetto di impugnativa;
- in ogni caso condannare l , in Persona del Legale Rappresentante pro- CP_2
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Meri Pizzata, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, concludendo per il rigetto del ricorso.
[...]
Con memoria depositata in data 12/12/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo:
- che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato in data
15/01/2020 e, avverso lo stesso, il ricorrente ha proposto opposizione, che è stata rigettata, con sentenza passata in giudicato;
- che, pertanto, tutte le contestazioni di merito sollevate da controparte sono inammissibili, in quanto coperte dal giudicato che ha rigettato il ricorso, confermando il credito dell'Istituto;
- che, a differenza di quanto sostenuto dal sig. , la prescrizione Pt_1
quinquennale delle pretese creditorie non può ritenersi compiuta.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 04/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
*** 5
Va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa 6
contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente nel merito eccepisce la pendenza del giudizio relativo al riconoscimento della qualifica di bracciante agricolo per gli anni 2010 - 2011 e 2012, con conseguente diritto a percepire le prestazioni conseguenti, negate a causa dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti, che parte ricorrente asserisce non essere mai stata notificata;
inoltre, eccepisce la prescrizione della pretesa posta a base dell'avviso di addebito n. 39420190005236790000, relativo a contributi per gli anni dal CP_2
2007 al 2014, lamentando, per altro, l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la cui prova incombe sull' . CP_2
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'avviso di CP_2
addebito n. 39420190005236790000, corredato dalla prova della notifica, perfezionatasi in data 4/10/2017.
In ogni caso, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, avendo l' provato la rituale notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 39420190005236790000 e non avendo parte ricorrente provato di aver provveduto all'impugnazione dello stesso entro i termini di legge, 7
l'opposizione sarebbe inammissibile, essendo preclusa al ricorrente ogni possibilità di censurare il merito della pretesa cristallizzata nell'avviso di addebito presupposto.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione va esaminata, limitatamente al segmento temporale successivo alla notifica dell'avviso di addebito.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione 8
contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420190005236790000 è stato notificato in data 4/10/2017 mentre l'intimazione di pagamento n.
09420229003572850000 è stata notificata in data 19/09/2022, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sicché non è maturata la prescrizione successiva.
Ciò di per sé, alla luce della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, che impedisce il vaglio del merito della pretesa, consentendo il solo esame della prescrizione successiva alla notifica, sarebbe ragione sufficiente per il rigetto dell'opposizione proposta.
Né si può considerare causa sopravvenuta di estinzione del credito la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 19/12/2024, depositata dal difensore del ricorrente in data 3/11/2025 per la quale, tra l'altro, nonostante 9
il provvedimento del giudice del 5/11/2025, non è stata allegata la prova del passaggio in giudicato.
In ogni caso, la sentenza in questione non riguarda direttamente la qualifica di coltivatore diretto, attribuita al ricorrente per effetto di un accertamento d'ufficio eseguito dall e dalla quale sono scaturite le pretese CP_2
creditorie di cui all'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata (che riguarda contributi IVS dal 2008 al 2018).
Infatti, la sentenza in questione riconosce il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che era stata negata dall' per il solo fatto che il ricorrente possedeva i requisiti per l'iscrizione CP_2
negli elenchi dei coltivatori diretti: tale sentenza non nega e non incide sulla posizione del ricorrente quale coltivatore diretto, limitandosi a sostenere che non può escludersi il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il solo fatto che l'interessato sia contestualmente titolare di partita IVA come coltivatore diretto, dovendosi operare un vaglio in concreto su quale sia l'attività prevalente.
Pertanto, il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per un determinato periodo, alla luce delle motivazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di Appello, non incide sulla pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito impugnato, in quanto non incide sulla qualifica di coltivatore diretto, dalla quale scaturiscono i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che riguardano il periodo dal 2008 al 2018.
Invece, incide sul merito della pretesa, suffragando la legittimità dell'avviso di addebito in quanto fondato su contributi che si sono rilevati dovuti dal ricorrente, la sentenza del Tribunale di Locri n. 386/2022, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato: tale sentenza, nel rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente avverso gli indebiti derivanti dal mancato pagamento dei contributi dovuti come coltivatore diretto, ha statuito che il ricorrente possiede i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, 10
disposta in seguito ad un accertamento ispettivo e dalla quale sono scaturiti i contributi oggetto dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata che, dunque, risulta essere legittimo, in quanto fondato su una pretesa la cui legittimità è stata cristallizzata con una sentenza passata in giudicato e che può, dunque, essere richiamata nel presente giudizio, quale giudicato esterno.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nel divieto di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente 11
espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da Cass. 23 luglio 2004
n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n. 11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre e acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto rilevante ai fini del decidere, anche nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, si è formato il giudicato con riferimento al possesso, in capo al ricorrente, dei presupposti per l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, da cui sono scaturite le pretese creditorie oggetto dell'avviso di addebito impugnato che, dunque, sono legittime.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, nonché delle pronunce diverse collegate alla medesima vicenda che si sono succedute, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3743/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3743 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3743 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC)
c.da Riposo snc ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maiorana, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, via Mario Giurba n. 17 resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003572850000, notificata in data 19/09/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420190005236790000, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S., ente creditore . CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che, con ricorso depositato in data 26/01/2017, in virtù dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, ha chiesto il 3
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che era stata negata a causa dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti;
-che il procedimento si è concluso con sentenza di accoglimento, che è stata appellata dall'istituto resistente;
-che, alla luce della sentenza in questione, l non avrebbe potuto CP_2
procedere alla riscossione di presunte somme dovute a titolo di contributi previdenziali;
- che il provvedimento emanato dall' è nullo, in quanto emesso in CP_3
violazione del divieto di cui all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 46 del 1999;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie sottese all'avviso di addebito:
- che l' non ha dato prova di aver notificato l'atto in questione;
CP_2
- che non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per acquisire la qualifica di coltivatore diretto, dal momento che, per gli anni oggetto della pretesa contributiva, ha subito a un periodo detentivo e, successivamente, ha svolto l'attività di bracciante agricolo;
- che, pertanto, non comprende le ragioni per le quali è stato iscritto nella categoria dei coltivatori diretti dall' . CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Ricorre a Codesto On.le Giudice del Lavoro, affinché - Preliminarmente, accerti e dichiari non dovute le somme relative ai contributi IVS CD portate dall'intimazione di pagamento impugnata relative agli anni intercorrenti dal
2007 al 2014 perché prescritte;
- In ogni caso, accerti la nullita' dell'intimazione di pagamento perché emessa in violazione dell'art. 24 c. 3 del
D.Lgs. n. 46/1999 per le somme avanzate a titolo di contributi IVS CD in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 stante la sentenza del Tribunale di Locri
n. 240/2021; - nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento nella parte oggetto di impugnazione poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla 4
base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
-
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'intimazione di pagamento in oggetto ed oggetto di impugnativa;
- in ogni caso condannare l , in Persona del Legale Rappresentante pro- CP_2
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Meri Pizzata, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, concludendo per il rigetto del ricorso.
[...]
Con memoria depositata in data 12/12/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo:
- che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato in data
15/01/2020 e, avverso lo stesso, il ricorrente ha proposto opposizione, che è stata rigettata, con sentenza passata in giudicato;
- che, pertanto, tutte le contestazioni di merito sollevate da controparte sono inammissibili, in quanto coperte dal giudicato che ha rigettato il ricorso, confermando il credito dell'Istituto;
- che, a differenza di quanto sostenuto dal sig. , la prescrizione Pt_1
quinquennale delle pretese creditorie non può ritenersi compiuta.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 04/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
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Va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa 6
contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente nel merito eccepisce la pendenza del giudizio relativo al riconoscimento della qualifica di bracciante agricolo per gli anni 2010 - 2011 e 2012, con conseguente diritto a percepire le prestazioni conseguenti, negate a causa dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti, che parte ricorrente asserisce non essere mai stata notificata;
inoltre, eccepisce la prescrizione della pretesa posta a base dell'avviso di addebito n. 39420190005236790000, relativo a contributi per gli anni dal CP_2
2007 al 2014, lamentando, per altro, l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la cui prova incombe sull' . CP_2
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'avviso di CP_2
addebito n. 39420190005236790000, corredato dalla prova della notifica, perfezionatasi in data 4/10/2017.
In ogni caso, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, avendo l' provato la rituale notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 39420190005236790000 e non avendo parte ricorrente provato di aver provveduto all'impugnazione dello stesso entro i termini di legge, 7
l'opposizione sarebbe inammissibile, essendo preclusa al ricorrente ogni possibilità di censurare il merito della pretesa cristallizzata nell'avviso di addebito presupposto.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione va esaminata, limitatamente al segmento temporale successivo alla notifica dell'avviso di addebito.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione 8
contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420190005236790000 è stato notificato in data 4/10/2017 mentre l'intimazione di pagamento n.
09420229003572850000 è stata notificata in data 19/09/2022, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sicché non è maturata la prescrizione successiva.
Ciò di per sé, alla luce della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, che impedisce il vaglio del merito della pretesa, consentendo il solo esame della prescrizione successiva alla notifica, sarebbe ragione sufficiente per il rigetto dell'opposizione proposta.
Né si può considerare causa sopravvenuta di estinzione del credito la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 19/12/2024, depositata dal difensore del ricorrente in data 3/11/2025 per la quale, tra l'altro, nonostante 9
il provvedimento del giudice del 5/11/2025, non è stata allegata la prova del passaggio in giudicato.
In ogni caso, la sentenza in questione non riguarda direttamente la qualifica di coltivatore diretto, attribuita al ricorrente per effetto di un accertamento d'ufficio eseguito dall e dalla quale sono scaturite le pretese CP_2
creditorie di cui all'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata (che riguarda contributi IVS dal 2008 al 2018).
Infatti, la sentenza in questione riconosce il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che era stata negata dall' per il solo fatto che il ricorrente possedeva i requisiti per l'iscrizione CP_2
negli elenchi dei coltivatori diretti: tale sentenza non nega e non incide sulla posizione del ricorrente quale coltivatore diretto, limitandosi a sostenere che non può escludersi il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il solo fatto che l'interessato sia contestualmente titolare di partita IVA come coltivatore diretto, dovendosi operare un vaglio in concreto su quale sia l'attività prevalente.
Pertanto, il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per un determinato periodo, alla luce delle motivazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di Appello, non incide sulla pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito impugnato, in quanto non incide sulla qualifica di coltivatore diretto, dalla quale scaturiscono i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che riguardano il periodo dal 2008 al 2018.
Invece, incide sul merito della pretesa, suffragando la legittimità dell'avviso di addebito in quanto fondato su contributi che si sono rilevati dovuti dal ricorrente, la sentenza del Tribunale di Locri n. 386/2022, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato: tale sentenza, nel rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente avverso gli indebiti derivanti dal mancato pagamento dei contributi dovuti come coltivatore diretto, ha statuito che il ricorrente possiede i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, 10
disposta in seguito ad un accertamento ispettivo e dalla quale sono scaturiti i contributi oggetto dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata che, dunque, risulta essere legittimo, in quanto fondato su una pretesa la cui legittimità è stata cristallizzata con una sentenza passata in giudicato e che può, dunque, essere richiamata nel presente giudizio, quale giudicato esterno.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nel divieto di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente 11
espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da Cass. 23 luglio 2004
n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n. 11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre e acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto rilevante ai fini del decidere, anche nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, si è formato il giudicato con riferimento al possesso, in capo al ricorrente, dei presupposti per l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, da cui sono scaturite le pretese creditorie oggetto dell'avviso di addebito impugnato che, dunque, sono legittime.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, nonché delle pronunce diverse collegate alla medesima vicenda che si sono succedute, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3743/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci