Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen.. (Fattispecie di rinvio disposto in adesione alla richiesta dei difensori motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2017, n. 26449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26449 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
26449-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1116/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N.42008/2015 CATERINA MAZZITELLI PAOLO MICHELI FERDINANDO LIGNOLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM NA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/11/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Perla Lori, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il fatto di cui all'art. 594 cod. pen., perché non previsto dalla legge come reato e per intervenuta prescrizione per il fatto di minaccia;
il difensore delle parti civili, avv. Gianni De Vivo, in sostituzione dell'avv. Gilberto Enrico Mercuri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
il difensore degli imputati, avv. Francesco Paolo Ferragonia, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, nei sensi indicati dal Sostituto Procuratore Generale. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, AM NA e LC VI sono stati condannati alla pena di 300€ di multa per i reati di minaccia ed ingiuria, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, avv. Francesco Paolo Ferragonia, con atto affidato a cinque motivi.
2.1 Con i primi due motivi si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove ed alla risposta fornita alle censure sollevate con l'atto di appello.
2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, risentite in sede di appello;
si ritiene sia stato trascurato il particolare contesto in cui sono avvenuti i fatti (un consesso condominiale) come anche le diverse deposizioni dei testi OC ET, NÀ IO ES, NI LD e OC VI.
2.3 Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, travisati nel loro contenuto.
2.4 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., poiché i fatti erano prescritti fin dal 30.12.2013 e le eventuali sospensioni della prescrizione non possono superare i 60 giorni. Si richiama un recente decisione della Suprema Corte della 2 Quarta Sezione, in materia di concomitante impegno professionale del difensore e si osserva che nel caso di specie vi sono solo 3 sospensioni, nessuna delle quali può superare i 60 giorni di durata.
3. Il processo è stato assegnato inizialmente alla Settima sezione di questa Corte e fissato per l'udienza del 27 settembre 2016, data in cui è stato rimesso alla Quinta sezione penale e fissato per l'udienza odierna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'articolo 594, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
infatti il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 e non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, nè, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti.
2. Vanno revocate anche le statuizioni civili conseguenti alla condanna per il reato di ingiuria, poiché, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884), in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato R come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. Di conseguenza la condanna al risarcimento danni nei confronti delle parti civili va limitata al reato di minaccia.
2. Quanto alle doglianze dei ricorrenti, i ricorsi sono inammissibili.
2.1 I primi quattro motivi sono generici e versati in fatto.
2.1 Con i primi due motivi e con il quarto il ricorrente formula una serie di critiche astratte, senza mai prendere in esame le argomentazioni del giudice di appello, che vengono tacciate di violazione di legge e vizio o carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla valutazione e 3 travisamento delle prove, all'esame delle censure sollevate con l'atto di appello, senza mai indicare in quali parti della decisione detti vizi si siano palesati. Va in questa sede ricordato che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
2.2 Il terzo motivo sollecita una rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, non potendo la Corte di legittimità prendere posizione tra le diverse letture dei fatti;
sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 尻 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227); il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
2.3 Anche il quinto motivo, con il quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché dai verbali di udienza risultano periodi di sospensione per complessivi 473 giorni, in considerazione dei rinvii disposti su richiesta delle parti in vista di una soluzione bonaria della controversia (udienze del 13.4.2010, 19.9.2014 e 10.10.2014), per astensione dalle udienze dei difensori (udienze del 23.10.2012 e 9.7.2013), per legittimo impedimento dei difensori o delle parti (udienze del 25.5.2010, 4 29.3.2011 e 31.1.2012).
2.3.1. Con particolare riguardo ai primi tre rinvii (udienze del 13.4.2010, 19.9.2014 e 10.10.2014), disposti in adesione alla richiesta dei difensori, motivata in relazione all'esigenza di giungere ad un accordo transattivo, è fuori discussione la sua rilevanza ai fini della sospensione della prescrizione, ricorrendo l'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), che per l'appunto considera il rinvio del procedimento generato dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore come fattispecie autonoma rispetto a quella del rinvio determinato dal legittimo impedimento dei medesimi (in tal senso ex multis Sez. Un., n. 1021/02 del 28 novembre 2001, Cremonese, Rv. 220509; Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226075; in senso contrario). Il chiaro senso del dettato normativo, il quale prescinde dal fatto che l'accoglimento della richiesta di parte sia imposto da una particolare disposizione di legge (condizione che caratterizza invece la previsione della prima parte dell'art. 159, comma 1), non consente dunque di condividere l'assunto difensivo secondo il quale la sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, sarebbe priva di effetti. Va dato atto dell'esistenza di un precedente di segno contrario (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Corvo, Rv. 264288), rimasto peraltro isolato, che esclude 2 dal novero delle cause di sospensione l'ipotesi del rinvio su richiesta congiunta delle difese, poiché l'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., limita la sospensione alla sola richiesta che provenga dall'imputato o dal suo difensore;
il Collegio ha ritenuto di aderire all'orientamento prevalente, poiché la richiesta congiunta o quella alla quale aderisca l'imputato o il suo difensore devono ritenersi del tutto equivalenti alla richiesta formulata dal solo imputato o dal suo difensore. In questi casi, poiché il rinvio non è stato determinato dal legittimo impedimento della parte o del suo difensore, la sospensione dei termini di prescrizione va calcolata per l'intera durata, poiché non opera il limite previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. (Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469); in concreto la sospensione va calcolata rispettivamente per 21, 49 e 42 giorni.
2.3.2 Quanto ai rinvii determinati dal legittimo impedimento, il periodo di sospensione del termine di prescrizione che può essere conteggiato è, in forza di 5 quanto disposto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., solo quello di sessanta giorni per ognuno di essi, oltre la durata dell'impedimento (61 giorni per il rinvio del 25.5.2010, 61 giorni per il rinvio del 29.3.2011 e 76 giorni per il rinvio del 31.1.2012, considerata la certificazione medica del AM attestante l'impedimento fino al 16 febbraio 2012).
2.3.3. Infine, riguardo al rinvio disposto per l'adesione dei difensori ad una iniziativa di astensione dalle udienze, il periodo di sospensione della prescrizione coincide con quello di sospensione del dibattimento, atteso che tale evenienza non costituisce legittimo impedimento. Va infatti ribadito in proposito che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce impedimento in senso tecnico ("la ragione del rinvio sarà pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà, che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento”, Sez. U. n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, rv. 259926), in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva, conseguendone che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262914). ملا La sospensione va quindi calcolata rispettivamente per 99 e 105 giorni.
2.3.4. La sospensione complessiva, in conclusione, va determinata in 473 giorni, per cui la prescrizione del delitto di minaccia, commesso il 30.6.2006, è intervenuta il 17.04.2015; l'inammissibilità del ricorso determina però la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 del codice di rito, fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla sentenza. Come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati (cui va equiparata la declaratoria di estinzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili;
per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di 6 • appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).
3. Conclusivamente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al fatto di ingiuria, perchè non previsto dalla legge come reato;
i ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto.
3.1 La conferma della condanna per il reato di minaccia impone la rideterminazione del pena, ai sensi dell'art. 620, lettera I) cod. proc. pen.; la norma processuale da ultimo indicata, infatti, prescrive la pronuncia dell'annullamento senza rinvio “in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari". Nel caso di specie, avendo a mente i limiti edittali dell'art. 612 cod. pen., come in vigore all'epoca dei fatti (da 50 a 51€ di multa), la pena può essere determinata, considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in 40€ di multa.
3.2 Le spese sostenute dalle parti civili, atteso il parziale annullamento della decisione impugnata, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al fatto di ingiuria perchè non è previsto dalla legge come reato. Determina in €40,00 di multa la pena per il residuo reato di minaccia. Dichiara inammissibili nel resto e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Konta Paolo Antonio Bruno PaRE D D O TATAN CANCELLIA addi 26 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cannes Lem uuse 7