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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 321/2025 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: pagamento indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Collina;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ES EL;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l' per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per inabilità lavorativa da infortunio sul lavoro subito in data 22.1.2022 asseritamente pari ad una percentuale del 10% e comunque superiore a quella del 5% accertata in sede amministrativa dall'Istituto, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione differenziale, CP_1
oltre accessori, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto in ricorso in ordine CP_1
alla sussistenza di postumi invalidanti nella misura richiesta, avendo l' CP_1
correttamente riconosciuto per i postumi dell'infortunio di causa un indennizzo rapportato ad una inabilità del 5% che, cumulata a quella di precedente infortunio del
9/2020, ha dato luogo ad una percentuale complessiva indennizzata del 6%.
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata decisa in data odierna sulle conclusioni delle parti rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025.
La domanda proposta è fondata nei ristretti limiti segnati dalla presente motivazione.
Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa CP_1
la sussistenza del rapporto assicurativo, le circostanze e le modalità del sinistro e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”.
Ciò osservato, occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data dell'infortunio, trova applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d.lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciate successivamente al 25-
07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
Tale decreto all' art. 13 prevede: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%., restando fuori dalla copertura le cd. “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1
inferiore al 6%.
Ebbene, sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo il C.T.U. ha accertato che, a seguito dell'infortunio per cui è causa, il ricorrente ha riportato postumi corrispondenti ad una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura attuale del 6% con grado complessivo del 7% avuto riguardo al cumulo con il precedente infortunio del 9/2020.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non specificamente contestate dalle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari complessivamente al 7%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L. n. 412/91.
L' dovrà pertanto corrispondere al ricorrente la somma differenziale dovuta a CP_1
titolo di indennizzo in capitale per un punto percentuale in più (7%) rispetto alla percentuale di danno biologico riconosciuta (e liquidata) in sede amministrativa (6%)
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).
Le spese di lite vengono poste a carico dell' nella misura di un terzo con CP_1
compensazione per due terzi giustificata dal minimo discostamento (di un solo punto percentuale) tra la percentuale di danno biologico accertata dall' in sede CP_1
amministrativa e quella riconosciuta nel presente giudizio a seguito di CTU e tenuto altresì conto che nel ricorso introduttivo si chiedeva in via principale l'accertamento di una percentuale di danno biologico pari al 10%.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la percentuale di danno biologico derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 22.1.2022 è pari al 6% e, con cumulo con precedente infortunio del
9/2020, complessivamente pari al 7% e per l'effetto condanna l' al CP_1
pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente a tale grado di inabilità, scomputato quanto già corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali sul differenziale ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L. n. 412/91; 2. condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, che liquida, già CP_1
ridotto l'importo, in euro 562,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa per due terzi le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. che si liquidano con CP_1
separato decreto;
Salerno, 16.10.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 321/2025 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: pagamento indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Collina;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ES EL;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l' per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per inabilità lavorativa da infortunio sul lavoro subito in data 22.1.2022 asseritamente pari ad una percentuale del 10% e comunque superiore a quella del 5% accertata in sede amministrativa dall'Istituto, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione differenziale, CP_1
oltre accessori, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto in ricorso in ordine CP_1
alla sussistenza di postumi invalidanti nella misura richiesta, avendo l' CP_1
correttamente riconosciuto per i postumi dell'infortunio di causa un indennizzo rapportato ad una inabilità del 5% che, cumulata a quella di precedente infortunio del
9/2020, ha dato luogo ad una percentuale complessiva indennizzata del 6%.
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata decisa in data odierna sulle conclusioni delle parti rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025.
La domanda proposta è fondata nei ristretti limiti segnati dalla presente motivazione.
Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa CP_1
la sussistenza del rapporto assicurativo, le circostanze e le modalità del sinistro e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”.
Ciò osservato, occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data dell'infortunio, trova applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d.lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciate successivamente al 25-
07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
Tale decreto all' art. 13 prevede: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%., restando fuori dalla copertura le cd. “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1
inferiore al 6%.
Ebbene, sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo il C.T.U. ha accertato che, a seguito dell'infortunio per cui è causa, il ricorrente ha riportato postumi corrispondenti ad una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura attuale del 6% con grado complessivo del 7% avuto riguardo al cumulo con il precedente infortunio del 9/2020.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non specificamente contestate dalle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari complessivamente al 7%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L. n. 412/91.
L' dovrà pertanto corrispondere al ricorrente la somma differenziale dovuta a CP_1
titolo di indennizzo in capitale per un punto percentuale in più (7%) rispetto alla percentuale di danno biologico riconosciuta (e liquidata) in sede amministrativa (6%)
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).
Le spese di lite vengono poste a carico dell' nella misura di un terzo con CP_1
compensazione per due terzi giustificata dal minimo discostamento (di un solo punto percentuale) tra la percentuale di danno biologico accertata dall' in sede CP_1
amministrativa e quella riconosciuta nel presente giudizio a seguito di CTU e tenuto altresì conto che nel ricorso introduttivo si chiedeva in via principale l'accertamento di una percentuale di danno biologico pari al 10%.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la percentuale di danno biologico derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 22.1.2022 è pari al 6% e, con cumulo con precedente infortunio del
9/2020, complessivamente pari al 7% e per l'effetto condanna l' al CP_1
pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente a tale grado di inabilità, scomputato quanto già corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali sul differenziale ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L. n. 412/91; 2. condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, che liquida, già CP_1
ridotto l'importo, in euro 562,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa per due terzi le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. che si liquidano con CP_1
separato decreto;
Salerno, 16.10.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio